CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 28704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.15247/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrenteincidentale- contro il decreto della Corte di appello diMilano n. 6 7 7 /202 0 depositat o il24/ 11/2020. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21/09/2023. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento di una società e del suo ti- tolare (in proprio) dichiarato nel 2004 e chiuso nel 2019. Ricorrente nel processo di equa riparazione è il fallito in proprioDomenico Polla. Nella fase ingiuntiva sono stati liquidati € 4.500 a titolo di equo indennizzo. 2di 4 – 15247 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Su opposizione del Ministero della Giustizia che ha chiesto una ridu- zione del moltiplicatore annuo da € 500 a € 300, la Corte di appello ha rigettato integralmente la domanda, imputando al ricorrente l’inadem- pimento dell’onere di attestare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione,addebitandogli in particolare la mancata dimostrazione che: (a) l’entità del patrimonio attivo (pignorato o pignorabile) ab ori- ginepotesse coprire le spese esecutive e soddisfare tutti i creditori; (b) spese ed accessori sianolievitati in corso di procedura così da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo; (c) egli abbiatenuto un ruolo at- tivo nella procedura esecutiva.Si tratta degli oneri di cui la giurispru- denza grava il debitore esecutato nel processo di esecuzione forzata: cfr. Cass. 2909/2020, 30492/2019, 29139/2019, 89/2016, 23630/2013. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi di ricorso, illu- strati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo del ricorso principale denuncia per extrapetizione ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello abbia revocato il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione nonostante che il Mi- nistero opponente si fosse limitato a richiederesoltanto una riduzione dell’indennizzo liquidato. Il secondo motivo del ricorso principale censurache la Corte di ap- pello abbia appiattito la posizione del fallito in proprio su quella del debitore esecutato, onerando il primo di allegazioni richieste solo al secondo. Si deduce violazione degli artt. 2 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 Cedu prot. 1, 111 e 117 cost.L’unico motivo del ricorso incidentale censura invece ex artt. 26 e 119 l. fall., nonché ex art. 4 l. 89/2001, che non si sia applicato il 3di 4 – 15247 /202 1 – S2 – 21/09/2023 (2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. termine d’impugnazione di 90 giorni ex art. 26 l. fall. e per l’effetto che non si sia dichiarata la tardività ex art. 4 l. 89/2001 del ricorso per l’equo indennizzo. 2. - Per priorità logica è da esaminare l’unico motivo del ricorso in- cidentale. Esso è inammissibile perché non consta che la questione sia stata già fatta valere come motivo di opposizione dinanzi alla Corte di appello e il suo esame implica accertamenti in fattopreclusi in questa sede. Quanto al ricorso principale, da accogliere è il secondo motivo, con assorbimento del primo motivo. Infatti, è irrilevante che il fallito non si sia attivato presso gli organi della procedura fallimentare per accele- rarne la definizione. Tale inerzia non può intendersi come indice di una sofferenza e patema d'animo meno avvertiti, in quanto è piuttosto da considerare l’assoggettamento del fallito ad una posizione di mera at- tesa nel corso della procedura. In questo senso cfr. Cass. 28499/2020, 28498/2020, 2247/2007. La mancanza di comportamenti acceleratori da parte del fallito può influire, al più, sul quantum (cfr. 22298/2019 in motivazione). 3. –È accolto il secondo motivo del ricorso principale ed assorbi to il primo motivo . È cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto. È rinviata la causa alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il se- condo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittim