CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2018
Cassazione n. 21908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36421/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Forte dei Marmi, [OSCURATO:PERSONA] 165. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2032/2018, pubblicata in data 3.7.2018, nonché dell’ordinanza dal Tribunale di Lucca depositata in data 17.3.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte distrettuale di Fiorenze ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca ai sensi dell’art. 702 bis c.c., con cui era stata respinta la domanda di pagamento del compenso per l’attività di assistenza svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in una divisioneconsensuale. Oggetto: compensi professionali Il giudice distrettuale ha ritenuto che la pronuncia fosse direttamente ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e in ossequio al principio di ultrattività del rito, avendo il difensore agito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011. Per la cassazione della sentenza di appello, o in subordine, dell’ordinanza di primo grado, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in 5 motivi. Le controparti non hannosvolto difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazion e dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il rito sommario speciale non si applica ai compensi per attività stragiudiziali non funzionalmente collegate ad attività giudiziali civili e che, pertanto, la pronuncia di primo grado era appellabile, avendo la ricorrente assistito le parti in una divisione consensuale non esitata in un giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, per aver la pronuncia err oneamente ritenuto che la ricorrente avesse proposto un’azione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/20011, mancando qualsivoglia elemento che potesse far ritenere azionato lo speciale procedimento per i compensi di difesa civile, essendo stata svolta solo attività stragiudiziale ed avendo il Tribunale pronunciato in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.. Il terzo motivodenuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la sentenza condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonostante il contrasto interpretativo in merito al rito applicabile allorquando sia contestato anche l’an del compenso, sussistendo i presupposti di legge per la compensazione. Il quarto mot ivo censura in via subordinata la pronuncia di primo grado per violazione dell’art. 737 c.c., per aver il Tribunale negato il compenso,sostenendo erroneamente che il difensore fosse stato negligente per aver inserito nel progetto divisionale la somma di € 246.215,00, oggetto di una donazione in favore di un condividente. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 50 e 50 bis c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, per aver il Tribunale pronun c iato in composizione monocratica. 3. I primi due motivi sono fondati. E’ principio consolidato di questa Corte che l’art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo ai compensi in materia giudiziale civile, come ribadito da Cass. s.u. 4485/2018, par. 3.2, secondo cui “il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alladifesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale”, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali. Al principio, ribadito da plurime decisioni succ e ss i ve (Cass.4904/2018; Cass. 26347/2019; Cass. 4665/2022) , va data continuità, essendo indubbio che il difensore avesse semplicemente predisposto un progetto di divisione ereditaria, senza introdurre o patrocinare in alcuna causa. E’ peraltro indubbio che, anche a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 26083/2021; Cass. 26347/2019; Cass. 210/2019 ; Cass 24515/2018; Cass. 26163/2014; Cass. s.u. 390/2011), ma nel caso in esame il Tribunale ha certamente applicato il rito sommario codicistico, sia per aver deciso la controversia in composizione monocratica, previa nomina dell’istruttore e trattazione monocratica dell’intero procedimento, sia per aver esplicitamente escluso la necessità di disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter, terzo comma, c.p.c. ( rilevando che non vi erano contestazioni specifiche e che non occorreva procedere ad ulteriore istruzione), norma che non trova applicazione controversie regolate dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 nelle quali è sempre preclusa la conversione del rito (art. 3, comma primo, d.lgs. 150/2011). La pronuncia era, pertanto, appellabileai sensi dell’art. 702 quater c.p.c.. Segue accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon