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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 07268/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 25.10.2018, il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di false dichiarazioni in atto pubblico di cui al capo a) e del delitto di truffa di cui al capo b) sicché, ritenuti i fatti riuniti nel vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena complessiva di mesi 7 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore della Pignatelli lamentando: 2.1 mancanza (ed apparenza) della motivazione: segnala la superficialità con cui la sentenza di appello ha motivato sugli elementi costitutivi delle fattispecie criminose ascritte alla ricorrente; rileva, infatti, che il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è stato ritenuto pur in assenza di un quadro probatorio idoneo a superare il limite del ragionevole dubbio e solleva una analoga censura con riguardo alle modalità con cui è stato affrontato il delitto di truffa; 2.2 inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: segnala che, in tal modo, la sentenza impugnata non ha consentito di fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità della ricorrente;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha esaminato le medesime censure che erano state sollevate con l'atto di appello e le ha disattese con motivazione articolata e congrua, con particolare riferimento a tutti gli elementi che avevano portato alla sua identificazione. [OSCURATO:PERSONA] L'imputata era stata chiamata a rispondere, ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

"... per avere ... dichiarato falsamente in data 27.6.2015 ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], di aver smarrito in luogo sconosciuto la propria Carta di Credito ... rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]"; era stata chiamata a rispondere ed è stata condannata, altresì, per il delitto di truffa "... perché, con artifizi e raggiri, consistiti nell'aver falsamente rappresentato di voler concludere la vendita di una carta fotografica Nikon ... al costo di Euro 210,00 attraverso la pubblicazione dell'offerta di vendita nel sito www.subito.it, e una successiva trattativa a mezzo e-mail con la p.o., ricevendo il pagamento della somma a mezzo [OSCURATO:PERSONA], inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA] sul esito dell'affare, si procurava l'ingiusto profitto di Euro 210,00 con pari danno per la persona offesa".

I giudici di merito hanno ritenuto provati gli elementi costitutivi dei delitti contestati valorizzando le parole della persona offesa, riscontrate dagli accertamenti eseguiti e, per altro verso, la circostanza della denunzia di smarrimento della carta Postepay avvenuta in data 27.6.2015 ovvero due giorni prima che su quella carta, intestata all'imputata, venisse versata la somma richiesta alla persona offesa.

1. Rileva in primo luogo il collegio che il ricorso è tempestivo: vero che la sentenza di appello, resa con motivazione contestuale, è stata pronunciata in data 8.2.2022 e che il ricorso è stato depositato il giorno 24.2.2022, ovvero il sedicesimo giorno successivo e, perciò, non nel perentorio di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 544 comma 1 cod. proc. pen. e 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; e, tuttavia, si deve considerare che l'appello era stato trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23bis del DL 176 del 2020 che, al comma 3, stabilisce che, all'esito della deliberazione, il dispositivo (nel caso di motivazione contestuale unitamente a questa) è comunicato alle parti, incombente che, nel caso di specie, è intervenuto soltanto il giorno successivo, ovvero il giorno 9.2.2022.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile.

I due motivi, strettamente connessi e suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infatti del tutto generici non avendo la difesa in alcun modo tenuto conto della puntuale ricostruzione della vicenda che è stata operata nella sentenza di secondo grado al fine di replicare alle doglianze difensive articolate con l'atto di appello sia in punto di identificazione della ricorrente che di conseguimento del profitto.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Va ribadito, d'altra parte, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 25.10.2018, il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di false dichiarazioni in atto pubblico di cui al capo a) e del delitto di truffa di cui al capo b) sicché, ritenuti i fatti riuniti nel vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena complessiva di mesi 7 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore della Pignatelli lamentando: 2.1 mancanza (ed apparenza) della motivazione: segnala la superficialità con cui la sentenza di appello ha motivato sugli elementi costitutivi delle fattispecie criminose ascritte alla ricorrente; rileva, infatti, che il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è stato ritenuto pur in assenza di un quadro probatorio idoneo a superare il limite del ragionevole dubbio e solleva una analoga censura con riguardo alle modalità con cui è stato affrontato il delitto di truffa; 2.2 inosservanza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: segnala che, in tal modo, la sentenza impugnata non ha consentito di fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità della ricorrente; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha esaminato le medesime censure che erano state sollevate con l'atto di appello e le ha disattese con motivazione articolata e congrua, con particolare riferimento a tutti gli elementi che avevano portato alla sua identificazione. [OSCURATO:PERSONA] L'imputata era stata chiamata a rispondere, ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. "... per avere ... dichiarato falsamente in data 27.6.2015 ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], di aver smarrito in luogo sconosciuto la propria Carta di Credito ... rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]"; era stata chiamata a rispondere ed è stata condannata, altresì, per il delitto di truffa "... perché, con artifizi e raggiri, consistiti nell'aver falsamente rappresentato di voler concludere la vendita di una carta fotografica Nikon ... al costo di Euro 210,00 attraverso la pubblicazione dell'offerta di vendita nel sito www.subito.it, e una successiva trattativa a mezzo e-mail con la p.o., ricevendo il pagamento della somma a mezzo [OSCURATO:PERSONA], inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA] sul esito dell'affare, si procurava l'ingiusto profitto di Euro 210,00 con pari danno per la persona offesa". I giudici di merito hanno ritenuto provati gli elementi costitutivi dei delitti contestati valorizzando le parole della persona offesa, riscontrate dagli accertamenti eseguiti e, per altro verso, la circostanza della denunzia di smarrimento della carta Postepay avvenuta in data 27.6.2015 ovvero due giorni prima che su quella carta, intestata all'imputata, venisse versata la somma richiesta alla persona offesa. 1. Rileva in primo luogo il collegio che il ricorso è tempestivo: vero che la sentenza di appello, resa con motivazione contestuale, è stata pronunciata in data 8.2.2022 e che il ricorso è stato depositato il giorno 24.2.2022, ovvero il sedicesimo giorno successivo e, perciò, non nel perentorio di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 544 comma 1 cod. proc. pen. e 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; e, tuttavia, si deve considerare che l'appello era stato trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23bis del DL 176 del 2020 che, al comma 3, stabilisce che, all'esito della deliberazione, il dispositivo (nel caso di motivazione contestuale unitamente a questa) è comunicato alle parti, incombente che, nel caso di specie, è intervenuto soltanto il giorno successivo, ovvero il giorno 9.2.2022. 2. Il ricorso è tuttavia inammissibile. I due motivi, strettamente connessi e suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infatti del tutto generici non avendo la difesa in alcun modo tenuto conto della puntuale ricostruzione della vicenda che è stata operata nella sentenza di secondo grado al fine di replicare alle doglianze difensive articolate con l'atto di appello sia in punto di identificazione della ricorrente che di conseguimento del profitto. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Va ribadito, d'altra parte, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 07268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris