CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 27396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in via subordinata con rinvio;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2020 (dep. il 22 febbraio 2022) il Tribunale di Cosenza, in accoglimento dell'appello interposto dalla parte civile Carmine COSTABILE e in riforma - agli effetti civili - della sentenza in data 29 marzo 2019, con la quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto Amedeo BERTELLI dall'imputazione di lesioni personali (in pregiudizio del COSTABILE) ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. «perché manca la prova della penale responsabilità dell'imputato», ha condannato il BERTELLI al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha formulato tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a cagione della riforma della sentenza liberatoria di primo grado senza la previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la mancanza e la contraddittorietà della vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, assumendo pure l'omessa valutazione di prove decisive. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata l'illogicità della motivazione, segnatamente con riguardo al difetto di argomentazioni sulla richiesta difensiva di disporre «perizia psicologica per verificare l'attendibilità della persona offesa» e alle allegazioni relative all'età e allo stato di salute mentale di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, e deve essere accolto. Restano assorbite le ulteriori censure. 1. Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende qui ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). Inoltre, deve rilevarsi che «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli y che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; cfr. pure cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020 - dep. 2021, Marino, Rv. 280257 - 01). 1.1. Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza ha riformato la sentenza, con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto Amedeo BERTELLI, senza assumere alcun prova orale e, tuttavia, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, ritenendo che il suo narrato sia stato suffragato delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] BRUNO nonché dal referto medico in atti. In altri termini, il Giudice d'appello ha attribuito un valore determinante - riconoscendovi attendibilità senza procedere alla diretta escussione - alla narrazione di Carmine COSTABILE e alla deposizione del BRUNO, ossia alle medesime prove orali assunte dal Giudice di pace e alle luce delle quali quest'ultimo aveva ritenuto che mancasse la prova della penale responsabilità dell'imputato. Deve, quindi, essere accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbita ogni altra doglianza. E deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per