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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45449/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] MONTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 17 settembre 2020 il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commessa in data 28 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 4.000 di ammenda.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato - risultando il fatto commesso per giustificato motivo avendo l'imputato contratto matrimonio con cittadina italiana - ovvero, in subordine, per la speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita.

La sentenza impugnata dà atto che l'imputato, dopo l'accertamento della presenza illegale sul territorio nazionale, aveva fatto rientro nel Paese di origine.

Ricorre dunque la causa di improcedibilità dell'azione penale, di cui all'art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita.

Così deciso, il 14 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] MONTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 17 settembre 2020 il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commessa in data 28 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 4.000 di ammenda. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato - risultando il fatto commesso per giustificato motivo avendo l'imputato contratto matrimonio con cittadina italiana - ovvero, in subordine, per la speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita. La sentenza impugnata dà atto che l'imputato, dopo l'accertamento della presenza illegale sul territorio nazionale, aveva fatto rientro nel Paese di origine. Ricorre dunque la causa di improcedibilità dell'azione penale, di cui all'art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita. Così deciso, il 14 settem
Sentenza Cassazione n. 45449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris