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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18061/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /-5 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato raggiunto ai sensi dell'art. 599-rócl.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di tre anni, cinque mesi di reclusione ed eiuro 4.000 di multa, con revoca della pena accessoria, per i reati ivi contestati.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali censura l'erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione, per averlo la corte di appello condannato in assenza di prove sull'elemento oggettivo, senza motivare sull'elemento soggettivo, e senza valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione ad un motivo di appello al quale il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale di detta norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

4. I motivi di ricorso proposti sono inammissibili, in quanto non prospettati al giudice di appello, stante l'intervenuta rinuncia.

Seccndo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., o introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

Quale ulteriore applicazione di detto principio, questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.IIA.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /-5 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Salerno ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato raggiunto ai sensi dell'art. 599-rócl.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di tre anni, cinque mesi di reclusione ed eiuro 4.000 di multa, con revoca della pena accessoria, per i reati ivi contestati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali censura l'erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione, per averlo la corte di appello condannato in assenza di prove sull'elemento oggettivo, senza motivare sull'elemento soggettivo, e senza valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione ad un motivo di appello al quale il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale di detta norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). 4. I motivi di ricorso proposti sono inammissibili, in quanto non prospettati al giudice di appello, stante l'intervenuta rinuncia. Seccndo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., o introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). Quale ulteriore applicazione di detto principio, questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.IIA. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il
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