CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 03154/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paola [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO e Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiamato l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente quale terza interessata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato con provvedimento del 18/04/2023 la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo interessata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Catanzaro in data 10/01/2023, proponendo diversi motivi di ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso. In data 02/10/2023 la ricorrente e il suo difensore hanno fatto pervenire presso la Cancelleria della Corte di cassazione atto di rinuncia al ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attesa l'intervenuta rinuncia della Mazzitelli, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Considerate le ragioni che hanno portato alla rinunzia della terza interessata nulla deve essere disposto sulle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3