CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1989 avverso la sentenza n. 625/2022, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 26 gennaio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città 1'8 ottobre 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 640, comma due numero 2, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., non avendo l'imputato chiesto somme di denaro, offerte invece dalla moglie della persona offesa; 2.2 erronea applicazione degli artt. 56 — 640 cod. pen., essendo stato ritenuto il reato consumato, pur non essendosi verificato l'evento richiesto dalla norma, atteso che la persona offesa era rientrata nella disponibilità dei soldi, prima consegnati all'imputato, che per di più non avrebbe mai avuto la disponibilità autonoma del denaro, essendo rimasto per tutta la durata dell'azione sotto la vigilanza della persona offesa e degli agenti della pattuglia della Polizia di Stato, che hanno assistito all'azione; 2.3 vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 110 cod. pen., per aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato; 2.4 vizi della motivazione ed errata applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., avendo la Corte territoriale riconosciuto che la persona offesa aveva manifestato una certa capacità di controllo e di gestione dei rapporti con gli imputati e, dunque, avendo affermato la sussistenza dell'aggravante sulla scorta dell'unico dato costituito dall'età della persona offesa e della moglie, senza tuttavia la specificazione degli ulteriori elementi di riscontro dai quali poter concretamente inferire una ridotta capacità di difesa e reazione, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso, relativo all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di truffa, è privo di specificità. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei Giudici del merito, le doglianze formulate solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi, invece, a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e adeguatamente disattese. Difatti, la Corte territoriale ha rilevato che tutti gli elementi acquisiti inducevano a ritenere che l'imputato avesse simulato un incidente, teso a carpire denaro alla persona offesa; denaro consegnatogli per tacitare le sue richieste e pretese dell'acquisto di una camicia nuova. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, in quanto del tutto congrue e prive di vizi di manifesta illogicità. Al riguardo va richiamato l'indirizzo, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il sindacato, demandato al giudice di legittimità, deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Correttamente la truffa è stata ritenuta consumata, essendovi stata la consegna della somma di euro 200,00 dalla persona offesa all'imputato ed essendo, invece, una condotta susseguente - non idonea ad incidere sulla fattispecie di reato già perfezionata - la restituzione del denaro, peraltro parziale e dovuta all'intervento della Polizia 4. Il terzo motivo è relativo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata. 5. Privo di specificità è anche il quarto motivo, con cui si è censurata la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen,. Al riguardo questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Rv. 282095) ha affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato che, pur avendo la persona offesa manifestato una certa capacità di controllo e di gestione dei rapporti con gli imputati, la consumazione dell'illecito è stata agevolata dall'età della predetta, "come peraltro dimostrano, da un lato, l'ingenuità manifestata nei confronti di comportamenti fraudolenti, che ben difficilmente avrebbero raggiunto lo scopo con persone più aggiornate e consapevoli, e, dall'altro, il tentativo di garantirsi una qualche tutela contro rivendicazioni future, senza avvedersi della sostanziale inutilità di una dichiarazione firmata da persona sconosciuta e non identificata con documenti". [OSCURATO:PERSONA] del merito ha aggiunto che la bassa velocità, alla quale la persona offesa conduceva il veicolo, e la prossimità ad esso degli imputati nella fase iniziale dell'episodio consentivano di ritenere che gli imputati avessero avuto ampia possibilità di vedere le persone all'interno dell'auto e di determinarsi a inscenare il finto incidente, dopo averne apprezzato l'età avanzata. Così argomentando, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, innanzi ricordati, atteso che non si è limitata a valorizzare il dato della riconoscibilità dell'età della vittima, ottuagenaria, ma ha rimarcato che l'età aveva in concreto ostacolato la difesa.6. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udien