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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1958

Cassazione n. 34821/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i motivi sono inammissibili perché manifest mente infondati e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimi :à, nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione ovvero la motivazione apparente in punto di responsabilità, di recidiva e di trattamento sanzionatorio atteso che la Corte di appello ha puntualmente esposto alle pagine 3 e 4 le ragioni per cui ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni della misura della pena irrogata.

In particolare, la Corte di appello: - Insieme al giudice di primo grado, ha osservato che la disponibilità dell'assegno poteva essere ricondotto esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], atteso che esso veniva consegnato da un suo dipendente per pagare un suo debito, risultando inverosimile che il dipendente riempisse autonomamente l'assegno in vece e nell'esclusivo interesse del suo datore di lavoro. - Quanto alla recidiva, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti specifici, nel quinquennio, utili a qualificare negativamente la personalità dell'imputato in termini di capacità a delinquere in quanto espressione di maggiore riprovevolezza e pericolosità, così rendendo una motivazione conforme in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Uci., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01). - Quanto alla misura della pena inflitta, ha valorizzato l'imp orto non esiguo portato dal titolo di credito e la non scarsa capacità a delinquere evidenziata dai numerosi precedenti, così rendendo una motivazione conforme all 3 giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice c li merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con l'ulteriore specificazione che il giudice non deve indicare tutti i p rametri indicati dall'art. 133 cod. pen., ma soltanto quelli ritenuti rilevanti nel caso concreto caduto sotto il suo esame.

Ritenuto che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorsc non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un impropo iibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran p narte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate s ulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a u la completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei )rincipi di diritto vigenti in materia; ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec !denti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorreg ge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno dovendo piutto sto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al p agamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore d [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i motivi sono inammissibili perché manifest mente infondati e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimi :à, nella parte in cui denunciano l'omessa motivazione ovvero la motivazione apparente in punto di responsabilità, di recidiva e di trattamento sanzionatorio atteso che la Corte di appello ha puntualmente esposto alle pagine 3 e 4 le ragioni per cui ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni della misura della pena irrogata. In particolare, la Corte di appello: - Insieme al giudice di primo grado, ha osservato che la disponibilità dell'assegno poteva essere ricondotto esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], atteso che esso veniva consegnato da un suo dipendente per pagare un suo debito, risultando inverosimile che il dipendente riempisse autonomamente l'assegno in vece e nell'esclusivo interesse del suo datore di lavoro. - Quanto alla recidiva, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti specifici, nel quinquennio, utili a qualificare negativamente la personalità dell'imputato in termini di capacità a delinquere in quanto espressione di maggiore riprovevolezza e pericolosità, così rendendo una motivazione conforme in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Uci., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01). - Quanto alla misura della pena inflitta, ha valorizzato l'imp orto non esiguo portato dal titolo di credito e la non scarsa capacità a delinquere evidenziata dai numerosi precedenti, così rendendo una motivazione conforme all 3 giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice c li merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con l'ulteriore specificazione che il giudice non deve indicare tutti i p rametri indicati dall'art. 133 cod. pen., ma soltanto quelli ritenuti rilevanti nel caso concreto caduto sotto il suo esame. Ritenuto che, a fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorsc non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e ma nifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un impropo iibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran p narte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate s ulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a u la completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei )rincipi di diritto vigenti in materia; ribadito che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec !denti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorreg ge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno dovendo piutto sto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al p agamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore d [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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