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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 febbraio 1993

Cassazione n. 07234/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I che ha concluso chiedendodi dichiarare l'inammissibilità del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grolla del Foro di Vicenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 18/10/2023 dal Tribunale di Vicenza e con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 1, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con confisca del mezzo in sequestro e concessione del beneficio della sospensione condizionale.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in base alla quale gli operanti erano intervenuti – alla data del 15/08/2019 – a seguito di segnalazione di un sinistro stradale avvenuto nel Comune di Grumolo delle Abbadesse e che aveva coinvolto due vetture, una delle quali condotta dall’odierno imputato; il quale, sottoposto ad esame etilometrico, era risultato presentare un tasso alcolemico di 2,11 g/l alla prima misurazione e di 2,26 g/l alla seconda misurazione.

La Corte territoriale ha pregiudizialmente osservato che non risultava decorso il termine massimo di prescrizione proprio del reato contestato, attesa l’applicabilità della l. n.103 del 2017, con conseguente proroga del termine stesso nella misura di diciotto mesi; ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla dedotta irregolarità dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico per mancanza della necessaria certificazione di omologazione a causa della illegittimità della voltura, emessa da parte del Ministero nei confronti di una società privata, atteso che la presenza di un codice diverso da quello originariamente assegnato, per mere ragioni attinenti al rapporto privatistico con la mandataria medesima, non faceva venire meno l’attendibilità della originaria misurazione e successiva regolazione, con conseguente pieno valore probatorio dell’esame etilometrico; ha quindi rigettato il motivo di appello inerente alla ricostruzione circa la dinamica dell’incidente, atteso che il dato dell’impatto contro una vettura regolarmente parcheggiata, riferito dalla proprietaria della stessa, era stato confermato dalle dichiarazioni dell’operatore di p.g., che aveva smentito che l’auto che aveva subito l’urto si trovasse al centro della carreggiata; ha altresì rigettato il motivo di appello inerentealla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-biscod.pen., attesa la particolare pericolosità della condotta, evidenziando che la vettura condotta dall’imputato si era ribaltata dopo l’urto a causa della presumibile velocità elevata e valorizzando il dato particolarmente alto del tasso di concentrazionealcolica.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione della legge penale in riferimento al computo del termine di prescrizione.

Ha dedotto che, attesa la natura contravvenzionale del reato contestato, il termine massimo di prescrizione era pari a cinque anni, cui andavano eventualmente aggiunti i diciotto mesi di sospensione previsti dalla l. n.103 del 2017; ritenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente tale ultimo aumento al termine di prescrizione di sette anni e sei mesi invece previsto per i delitti; con la conseguenza che il reato doveva intendersi prossimo alla prescrizione, ovvero già prescritto.

Con il secondo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla regolarità dell’etilometro impiegato e l’inosservanza delle norme processuali in tema di utilizzabilità degli esiti ottenuti.

Ha argomentato che i giudici di appello –pur avendo ritenuto sussistente un vizio nell’apparecchio (ovvero un codice di omologazione inesistente e non conforme) – avevano aprioristicamente ritenuto che lo stesso non inficiasse i risultati ottenuti mediante il suo utilizzo, facendo erroneamente riferimento a un vizio di carattere solo formale; ha argomentato che gli apparecchi elettronici di misurazione potevano dare risultati utilizzabili solo qualora sottoposti a controlli, omologazione e verifiche periodiche, la cui sussistenza doveva essere dimostrata dalla Pubblica amministrazione; richiamando gli esiti della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali dovevano considerarsi non utilizzabili i risultati dell’etilometro qualora lo stesso non risultasse omologato e sottoposto alla verifica periodica; esponendo come, anche in presenza di un apparecchio sottoposto alla verifica stessa, non vi fosse la certezza che lo stesso fosse incontrovertibilmente funzionante, con la conseguenza che medesima conclusione doveva essere espressa in caso di vizi concernenti l’omologazione; ritenendo, quindi, che l’assenza di idonea certificazione di omologazione presente sullo strumento [OSCURATO:PERSONA] MK, indicata, nel caso di specie, come “00308 BET” invece che “00308 ET”, in considerazione della suddetta difformità, incideva senz’altro sull’attendibilità dei risultati e sulla conseguente utilizzabilità dei medesimi.

Con il terzo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.186, comma 2-bis, C.d.s..

Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle censure difensive, con particolare riferimento alla sentenza n.445/2020 del Giudice di pace di Vicenza, con la quale il verbale amministrativo elevato nei confronti dell’imputato era stato annullato per la mancanza di riscontri oggettivi rispetto alla versione fornita dagli operanti, esponendo come i giudici di merito avessero invece erroneamente recepito la ricostruzione effettuata nel verbale di polizia giudiziaria; ha argomentato che non tenere conto della predetta sentenza avrebbe determinato un ingiustificato contrasto tra pronunce giurisdizionali oltre a creare un vulnus rispetto al principio in dubio pro reo ; ha quindi ritenuto che, sulla base del tenore testuale della norma prevedente la suddetta aggravante speciale, occorreva la prova certa, nel caso di specie non sussistente, che la collisione fra veicoli fosse stata provocata da una condotta ascrivibile all’imputato.

Con il quarto motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod.pen..

Ha dedotto che i giudici di merito sarebbero giunti alla negazione in ordine all’applicazione della citata causa di non punibilità senza considerare adeguatamente le peculiarità del caso concreto, senza nulla specificare in ordine alla personalità dell’imputato, alla non abitualità della condotta e al concreto disvalore del fatto, atteso che il sinistro non aveva apportato alcun danno grave a cose o a persone; ribadendo quanto esposto nel secondo motivo di ricorso in ordine alla non attendibilità della misurazione del tasso alcolemico, esponendo come – in ogni caso – la elevata misura del medesimo non fosse ostativa all’applicazione della invocata causa di non punibilità; assumendo che la condotta si fosse complessivamente caratterizzata per una minima offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2.1 In ordine alle tematiche di diritto intertemporale attinenti alla prescrizione è recentemente intervenuto l’arresto espresso da Sez.U, n.20989 del 05/06/2025, Polichetti che –nell’aderire all’indirizzo assolutamente maggioritario già espresso da parte delle Sezioni semplici –ha chiarito i termini della questione relativa all’applicabilità del regime previsto dalla l. 23 giugno 2017, n.103 ai reati commessi tra la data della sua entrata in vigore (03/08/2017) sino a quella del 31/12/2019, epoca di entrata in vigore della l.9 gennaio 2019, n.3.

In particolare, la l. n.103 del 2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma secondo, cod. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza dicondanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

L'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come introdotto dalla legge prima indicata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d.

«legge Bonafede»), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.

Il citato art. 159, comma secondo, cod. pen., infine, è stato definitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l'art. 161-biscod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.

La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'art. 2 comma 3), all'art. 344-bis cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. 2.2 Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, come ha precisato Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni, non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.

Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento all'abrogazione a opera della c.d.

«riforma [OSCURATO:PERSONA]» (art. 2 comma 1 lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come introdotto dalla c.d. legge Orlando, e alla speculare introduzione dell'art. 161-biscod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Difatti, più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione. 2.3 Ne consegue (come precisato dalle Sezioni Unite al punto 7.4 del “considerato in diritto”) la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato, come già chiarito dalla citata Sez. 4, n. 39170 del 2023,Guerzoni e che, quindi: - per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli); -per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; -per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l'art. 161-bis cod.pen. (c.d [OSCURATO:PERSONA]), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. 2.4 Ne deriva che, nel caso di specie, i giudici di appello (pur con errato riferimento al termine massimo previsto per i delitti) in considerazione della data del commesso reato (15/08/2019) hanno correttamente ritenuto applicabile l’art.159 cod.pen. neltesto, a suo tempo, modificato dalla l. n.103 del 2017, con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla data del termine di deposito della sentenza di primo grado (14/02/2024) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (23/04/2025), con la conseguenza che i termini massimi del reato contravvenzionale ascritti non erano sicuramente maturati al momento della pronuncia della sentenza di appello e né possono considerarsi decorsi al momento della pronuncia della presente sentenza, atteso l’ulteriore termine di sospensione previsto dal già vigente art.159, comma 2, n.2), cod.pen., calcolato dalla data prevista per il deposito della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato ha lamentato la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla censura concernente la valutazione dell'affidabilità dell'apparecchio etilometro, è infondato. 3.1 Preliminarmente, in quanto direttamente rilevante ai fini dell’esame del suddetto motivo, va richiamato il consolidato principio in base al quale vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).

Va pure preliminarmente richiamato il principio in forza del quale – in relazione all’obbligo di omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometrico espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 - il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art.379 del regolamento di esecuzione, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n.26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 -01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro). 3.2 Applicando tale principio al caso di specie, si rileva che il ricorrente – sin dal primo grado di giudizio -ha dettagliatamente indicato il dedotto profilo di irregolarità, specificamente attinente alla regolare omologazione dell’etilometro.

Tuttavia, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, non sussiste il lamentato vizio motivazionale e ciò proprio in virtù del principio di necessaria integrazione reciproca delle argomentazioni rese dai giudici di merito in caso di c.d. doppia conforme.

In particolare, nell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione è stata evidenziata (secondo un dato considerato come acclarato in entrambe le sentenze di merito) la discrepanza tra il codice di omologazione presente nel libretto metrologico (00308 BET) e quello risultante dal certificato ministeriale (00308 ET).

Sul punto, la Corte territoriale ha esposto che il diverso recepimento del codice di omologazione della medesima macchina da parte di una nuova società (ovvero la [OSCURATO:PERSONA], divisione interna della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].) era da ritenersi mero vizio formale, non in grado di incidere sulla regolarità di uno strumento già giudicato idoneo.

Peraltro, la relativa parte argomentativa deve essere integrata con il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado; il quale, di fronte ad analoga censura difensiva, aveva rilevato che il certificato di omologazione della tipologia di apparecchiatura in parola (Alcotest 7110 MK 110) era stato chiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Lubecca, attraverso la mandataria italiana [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e rilasciato il 10/11/1999; detto certificato recava la sigla OM 00308 ET che non corrispondeva alla sigla, parzialmente diversa, OM 00308 BET, che contraddistingue la dichiarazione di conformità dell'apparecchio Alcotest 7110 [OSCURATO:PERSONA], numero di serie ARYB-0005, utilizzato per l'accertamento effettuato all'imputato.

Il giudice di primo grado, sulla base dell’attività espletata nel corso dell’istruzione dibattimentale, ha esposto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], aveva precisato che la detta dichiarazione di conformità, parte integrante del libretto metrologico dell'etilometro utilizzato dai Carabinieri il 15/08/2019, fosse corretta e recante il predetto numero di omologazione OM0030BET, in quanto assegnato dal Ministero con atto di voltura di data 09/09/2002, in riferimento alla omologazione iniziale rilasciata al costruttore dello strumento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite della sede italiana.

Ha quindi esposto che, sulla base della suddetta comunicazione, l’originario certificato di omologazione era stato volturato a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., divisione interna di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., con assegnazione di nuovo numero di omologazione (che si differenzia dalla sigla iniziale per solamente la aggiunta della lettera "B").

Ragione per la quale, anche in riferimento al disposto dell’art.192, comma quinto del regolamento di esecuzione del Codice della strada, è stato ritenuto – con motivazione da ritenersi coerente con le risultanze istruttorie – che non si vertesse in ipotesidi trasmissione della omologazione a soggetti diversi da quelli in cui favore era stata originariamente rilasciata ma di un mero adempimento amministrativo attinente alla presa d’atto della formale intestazione dell’omologazione a soggetto controllato dall’originaria richiedente. 3.3 Deve quindi ritenersi che, in ottemperanza ai richiamati principi in tema di onere della prova, il complesso delle argomentazioni contenute nelle due sentenze di merito abbia confutato –con motivazione non palesemente illogica – l’allegazione difensiva inerente alla mancanza di regolarità del certificato di omologazione.

4. Il terzo motivo, attinente all’aggravante prevista dall’art.186, comma 2- bis, C.d.s., è infondato. 4.1 A tale proposito –per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicolio comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato dialterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). 4.2 Va quindi rilevato che le due sentenze di merito – con valutazione coerente con le risultanze processuali – hanno argomentato che l’istruzione dibattimentale avesse provato la sussistenza di un incidente stradale, definito sulla base dei predetti principi, riconducibile al comportamento dell’imputato; ritenendo, in particolare, che lo stesso avesse urtato un veicolo regolarmente parcheggiato sulla pubblica via e non, come dedotto dalla difesa, impegnato in un’anomala manovra di retromarcia al centro della carreggiata.

In particolare, entrambe le sentenze hanno fatto riferimento a quanto dichiarato dagli operatori di p.g. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti sul luogo al momento del fatto, i quali avevano esposto che l’urto era avvenuto contro una vettura regolarmente collocata in un parcheggio antistante un’abitazione. 4.3 A fronte di tale ricostruzione –e senza richiamare dedotti esiti istruttori di segno contrario –la difesa ha invocato la valenza probatoria da attribuire a una sentenza emessa dal Giudice di pace di Vicenza in sede di opposizione al verbale di violazione emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’opposizione stessa era stata accolta per dedotta carenza di prova in ordine all’effettiva dinamica del sinistro.

A tale proposito, va premesso che l'efficacia ai fini di prova prevista dall'art. 238-biscod. proc. pen. riguarda esclusivamente le sentenze penali, e, quindi, non anche le sentenze civili né i lodi arbitrali, in quanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale (Sez. 6, n. 30119 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288627 – 02; Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041).

Nel caso in esame, atteso che l’istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio si era appuntata anche sull’elemento costitutivo della predetta aggravante, deve ritenersi che la motivazione della Corte – sia pure non facente espresso riferimento al contenuto della predetta sentenza del Giudice di pace, citata in sede di atto di appello – abbia, implicitamente e sulla base dei principi predetti, ritenuto subvalente l’accertamento contenuto nella stessa rispetto alle stesse risultanze istruttorie.

Rammentando, a tale proposito, che non è tale da perfezionare il vizio di omessa motivazione il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla sentenza complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061).

5. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall’art.131-biscod.pen..

Il motivo non è fondato. 5.1 In ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. va premesso che, come rilevato da Sez.

U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tenendo altresì conto –sulla base della modifica operata dall’art.1, comma 1, lett.c), n.1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 –del parametro costituito dal comportamento susseguente al reato.

Dovendosi ritenere che criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. siano cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ma alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questioneè preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-biscod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647 nonché Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 5.2 In riferimento specifico al reato di guida in stato di ebbrezza, la stessa citata pronuncia delle Sezioni Unite ha sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile -in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dallanorma -ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato predetto, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l’assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065). 5.3 Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale appare pienamente coerente con i predetti principi e immune dal denunciato vizio di illogicità.

Difatti, i giudici di secondo grado hanno congruamente operato una valutazione in senso negativo in ordine alla tenuità del fatto sulla base dell’elemento, da ritenere assorbente rispetto agli altri parametri richiamati dall’art.131-bis cod.pen., della non esiguità del danno o del pericolo, tenendo conto che il sinistro stradale – provocato in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dall’art.186, comma 2, lett.c), C.d.s. – è avvenuto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I che ha concluso chiedendodi dichiarare l'inammissibilità del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grolla del Foro di Vicenza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 18/10/2023 dal Tribunale di Vicenza e con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 1, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con confisca del mezzo in sequestro e concessione del beneficio della sospensione condizionale. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, in base alla quale gli operanti erano intervenuti – alla data del 15/08/2019 – a seguito di segnalazione di un sinistro stradale avvenuto nel Comune di Grumolo delle Abbadesse e che aveva coinvolto due vetture, una delle quali condotta dall’odierno imputato; il quale, sottoposto ad esame etilometrico, era risultato presentare un tasso alcolemico di 2,11 g/l alla prima misurazione e di 2,26 g/l alla seconda misurazione. La Corte territoriale ha pregiudizialmente osservato che non risultava decorso il termine massimo di prescrizione proprio del reato contestato, attesa l’applicabilità della l. n.103 del 2017, con conseguente proroga del termine stesso nella misura di diciotto mesi; ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla dedotta irregolarità dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico per mancanza della necessaria certificazione di omologazione a causa della illegittimità della voltura, emessa da parte del Ministero nei confronti di una società privata, atteso che la presenza di un codice diverso da quello originariamente assegnato, per mere ragioni attinenti al rapporto privatistico con la mandataria medesima, non faceva venire meno l’attendibilità della originaria misurazione e successiva regolazione, con conseguente pieno valore probatorio dell’esame etilometrico; ha quindi rigettato il motivo di appello inerente alla ricostruzione circa la dinamica dell’incidente, atteso che il dato dell’impatto contro una vettura regolarmente parcheggiata, riferito dalla proprietaria della stessa, era stato confermato dalle dichiarazioni dell’operatore di p.g., che aveva smentito che l’auto che aveva subito l’urto si trovasse al centro della carreggiata; ha altresì rigettato il motivo di appello inerentealla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-biscod.pen., attesa la particolare pericolosità della condotta, evidenziando che la vettura condotta dall’imputato si era ribaltata dopo l’urto a causa della presumibile velocità elevata e valorizzando il dato particolarmente alto del tasso di concentrazionealcolica. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione della legge penale in riferimento al computo del termine di prescrizione. Ha dedotto che, attesa la natura contravvenzionale del reato contestato, il termine massimo di prescrizione era pari a cinque anni, cui andavano eventualmente aggiunti i diciotto mesi di sospensione previsti dalla l. n.103 del 2017; ritenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente tale ultimo aumento al termine di prescrizione di sette anni e sei mesi invece previsto per i delitti; con la conseguenza che il reato doveva intendersi prossimo alla prescrizione, ovvero già prescritto. Con il secondo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla regolarità dell’etilometro impiegato e l’inosservanza delle norme processuali in tema di utilizzabilità degli esiti ottenuti. Ha argomentato che i giudici di appello –pur avendo ritenuto sussistente un vizio nell’apparecchio (ovvero un codice di omologazione inesistente e non conforme) – avevano aprioristicamente ritenuto che lo stesso non inficiasse i risultati ottenuti mediante il suo utilizzo, facendo erroneamente riferimento a un vizio di carattere solo formale; ha argomentato che gli apparecchi elettronici di misurazione potevano dare risultati utilizzabili solo qualora sottoposti a controlli, omologazione e verifiche periodiche, la cui sussistenza doveva essere dimostrata dalla Pubblica amministrazione; richiamando gli esiti della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali dovevano considerarsi non utilizzabili i risultati dell’etilometro qualora lo stesso non risultasse omologato e sottoposto alla verifica periodica; esponendo come, anche in presenza di un apparecchio sottoposto alla verifica stessa, non vi fosse la certezza che lo stesso fosse incontrovertibilmente funzionante, con la conseguenza che medesima conclusione doveva essere espressa in caso di vizi concernenti l’omologazione; ritenendo, quindi, che l’assenza di idonea certificazione di omologazione presente sullo strumento [OSCURATO:PERSONA] MK, indicata, nel caso di specie, come “00308 BET” invece che “00308 ET”, in considerazione della suddetta difformità, incideva senz’altro sull’attendibilità dei risultati e sulla conseguente utilizzabilità dei medesimi. Con il terzo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.186, comma 2-bis, C.d.s.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle censure difensive, con particolare riferimento alla sentenza n.445/2020 del Giudice di pace di Vicenza, con la quale il verbale amministrativo elevato nei confronti dell’imputato era stato annullato per la mancanza di riscontri oggettivi rispetto alla versione fornita dagli operanti, esponendo come i giudici di merito avessero invece erroneamente recepito la ricostruzione effettuata nel verbale di polizia giudiziaria; ha argomentato che non tenere conto della predetta sentenza avrebbe determinato un ingiustificato contrasto tra pronunce giurisdizionali oltre a creare un vulnus rispetto al principio in dubio pro reo ; ha quindi ritenuto che, sulla base del tenore testuale della norma prevedente la suddetta aggravante speciale, occorreva la prova certa, nel caso di specie non sussistente, che la collisione fra veicoli fosse stata provocata da una condotta ascrivibile all’imputato. Con il quarto motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod.pen.. Ha dedotto che i giudici di merito sarebbero giunti alla negazione in ordine all’applicazione della citata causa di non punibilità senza considerare adeguatamente le peculiarità del caso concreto, senza nulla specificare in ordine alla personalità dell’imputato, alla non abitualità della condotta e al concreto disvalore del fatto, atteso che il sinistro non aveva apportato alcun danno grave a cose o a persone; ribadendo quanto esposto nel secondo motivo di ricorso in ordine alla non attendibilità della misurazione del tasso alcolemico, esponendo come – in ogni caso – la elevata misura del medesimo non fosse ostativa all’applicazione della invocata causa di non punibilità; assumendo che la condotta si fosse complessivamente caratterizzata per una minima offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2.1 In ordine alle tematiche di diritto intertemporale attinenti alla prescrizione è recentemente intervenuto l’arresto espresso da Sez.U, n.20989 del 05/06/2025, Polichetti che –nell’aderire all’indirizzo assolutamente maggioritario già espresso da parte delle Sezioni semplici –ha chiarito i termini della questione relativa all’applicabilità del regime previsto dalla l. 23 giugno 2017, n.103 ai reati commessi tra la data della sua entrata in vigore (03/08/2017) sino a quella del 31/12/2019, epoca di entrata in vigore della l.9 gennaio 2019, n.3. In particolare, la l. n.103 del 2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma secondo, cod. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza dicondanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come introdotto dalla legge prima indicata, era stato riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. «legge Bonafede»), che aveva introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Il citato art. 159, comma secondo, cod. pen., infine, è stato definitivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha contestualmente introdotto l'art. 161-biscod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (ai sensi dell'art. 2 comma 3), all'art. 344-bis cod. proc. pen., l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. 2.2 Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, come ha precisato Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, Guerzoni, non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall'art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento all'abrogazione a opera della c.d. «riforma [OSCURATO:PERSONA]» (art. 2 comma 1 lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022) dell'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come introdotto dalla c.d. legge Orlando, e alla speculare introduzione dell'art. 161-biscod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Difatti, più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione. 2.3 Ne consegue (come precisato dalle Sezioni Unite al punto 7.4 del “considerato in diritto”) la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato, come già chiarito dalla citata Sez. 4, n. 39170 del 2023,Guerzoni e che, quindi: - per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli); -per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; -per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l'art. 161-bis cod.pen. (c.d [OSCURATO:PERSONA]), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. 2.4 Ne deriva che, nel caso di specie, i giudici di appello (pur con errato riferimento al termine massimo previsto per i delitti) in considerazione della data del commesso reato (15/08/2019) hanno correttamente ritenuto applicabile l’art.159 cod.pen. neltesto, a suo tempo, modificato dalla l. n.103 del 2017, con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla data del termine di deposito della sentenza di primo grado (14/02/2024) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (23/04/2025), con la conseguenza che i termini massimi del reato contravvenzionale ascritti non erano sicuramente maturati al momento della pronuncia della sentenza di appello e né possono considerarsi decorsi al momento della pronuncia della presente sentenza, atteso l’ulteriore termine di sospensione previsto dal già vigente art.159, comma 2, n.2), cod.pen., calcolato dalla data prevista per il deposito della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato ha lamentato la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla censura concernente la valutazione dell'affidabilità dell'apparecchio etilometro, è infondato. 3.1 Preliminarmente, in quanto direttamente rilevante ai fini dell’esame del suddetto motivo, va richiamato il consolidato principio in base al quale vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079). Va pure preliminarmente richiamato il principio in forza del quale – in relazione all’obbligo di omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio etilometrico espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 - il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art.379 del regolamento di esecuzione, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n.26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 -01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro). 3.2 Applicando tale principio al caso di specie, si rileva che il ricorrente – sin dal primo grado di giudizio -ha dettagliatamente indicato il dedotto profilo di irregolarità, specificamente attinente alla regolare omologazione dell’etilometro. Tuttavia, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, non sussiste il lamentato vizio motivazionale e ciò proprio in virtù del principio di necessaria integrazione reciproca delle argomentazioni rese dai giudici di merito in caso di c.d. doppia conforme. In particolare, nell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione è stata evidenziata (secondo un dato considerato come acclarato in entrambe le sentenze di merito) la discrepanza tra il codice di omologazione presente nel libretto metrologico (00308 BET) e quello risultante dal certificato ministeriale (00308 ET). Sul punto, la Corte territoriale ha esposto che il diverso recepimento del codice di omologazione della medesima macchina da parte di una nuova società (ovvero la [OSCURATO:PERSONA], divisione interna della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].) era da ritenersi mero vizio formale, non in grado di incidere sulla regolarità di uno strumento già giudicato idoneo. Peraltro, la relativa parte argomentativa deve essere integrata con il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado; il quale, di fronte ad analoga censura difensiva, aveva rilevato che il certificato di omologazione della tipologia di apparecchiatura in parola (Alcotest 7110 MK 110) era stato chiesto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Lubecca, attraverso la mandataria italiana [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e rilasciato il 10/11/1999; detto certificato recava la sigla OM 00308 ET che non corrispondeva alla sigla, parzialmente diversa, OM 00308 BET, che contraddistingue la dichiarazione di conformità dell'apparecchio Alcotest 7110 [OSCURATO:PERSONA], numero di serie ARYB-0005, utilizzato per l'accertamento effettuato all'imputato. Il giudice di primo grado, sulla base dell’attività espletata nel corso dell’istruzione dibattimentale, ha esposto che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA], aveva precisato che la detta dichiarazione di conformità, parte integrante del libretto metrologico dell'etilometro utilizzato dai Carabinieri il 15/08/2019, fosse corretta e recante il predetto numero di omologazione OM0030BET, in quanto assegnato dal Ministero con atto di voltura di data 09/09/2002, in riferimento alla omologazione iniziale rilasciata al costruttore dello strumento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite della sede italiana. Ha quindi esposto che, sulla base della suddetta comunicazione, l’originario certificato di omologazione era stato volturato a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., divisione interna di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., con assegnazione di nuovo numero di omologazione (che si differenzia dalla sigla iniziale per solamente la aggiunta della lettera "B"). Ragione per la quale, anche in riferimento al disposto dell’art.192, comma quinto del regolamento di esecuzione del Codice della strada, è stato ritenuto – con motivazione da ritenersi coerente con le risultanze istruttorie – che non si vertesse in ipotesidi trasmissione della omologazione a soggetti diversi da quelli in cui favore era stata originariamente rilasciata ma di un mero adempimento amministrativo attinente alla presa d’atto della formale intestazione dell’omologazione a soggetto controllato dall’originaria richiedente. 3.3 Deve quindi ritenersi che, in ottemperanza ai richiamati principi in tema di onere della prova, il complesso delle argomentazioni contenute nelle due sentenze di merito abbia confutato –con motivazione non palesemente illogica – l’allegazione difensiva inerente alla mancanza di regolarità del certificato di omologazione. 4. Il terzo motivo, attinente all’aggravante prevista dall’art.186, comma 2- bis, C.d.s., è infondato. 4.1 A tale proposito –per consolidata giurisprudenza di questa Corte - si è ritenuto che il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante citata, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicolio comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l'agente si pone alla guida; infatti, quel rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); essendo altresì sufficiente, ai fini del perfezionamento dell’aggravante, la dipendenza causale dell'incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209), rimanendo quindi escluso dall’area di applicazione della norma il solo incidente di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con lo stato dialterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). 4.2 Va quindi rilevato che le due sentenze di merito – con valutazione coerente con le risultanze processuali – hanno argomentato che l’istruzione dibattimentale avesse provato la sussistenza di un incidente stradale, definito sulla base dei predetti principi, riconducibile al comportamento dell’imputato; ritenendo, in particolare, che lo stesso avesse urtato un veicolo regolarmente parcheggiato sulla pubblica via e non, come dedotto dalla difesa, impegnato in un’anomala manovra di retromarcia al centro della carreggiata. In particolare, entrambe le sentenze hanno fatto riferimento a quanto dichiarato dagli operatori di p.g. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti sul luogo al momento del fatto, i quali avevano esposto che l’urto era avvenuto contro una vettura regolarmente collocata in un parcheggio antistante un’abitazione. 4.3 A fronte di tale ricostruzione –e senza richiamare dedotti esiti istruttori di segno contrario –la difesa ha invocato la valenza probatoria da attribuire a una sentenza emessa dal Giudice di pace di Vicenza in sede di opposizione al verbale di violazione emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’opposizione stessa era stata accolta per dedotta carenza di prova in ordine all’effettiva dinamica del sinistro. A tale proposito, va premesso che l'efficacia ai fini di prova prevista dall'art. 238-biscod. proc. pen. riguarda esclusivamente le sentenze penali, e, quindi, non anche le sentenze civili né i lodi arbitrali, in quanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale (Sez. 6, n. 30119 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288627 – 02; Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041). Nel caso in esame, atteso che l’istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio si era appuntata anche sull’elemento costitutivo della predetta aggravante, deve ritenersi che la motivazione della Corte – sia pure non facente espresso riferimento al contenuto della predetta sentenza del Giudice di pace, citata in sede di atto di appello – abbia, implicitamente e sulla base dei principi predetti, ritenuto subvalente l’accertamento contenuto nella stessa rispetto alle stesse risultanze istruttorie. Rammentando, a tale proposito, che non è tale da perfezionare il vizio di omessa motivazione il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla sentenza complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061). 5. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la causa di non punibilità prevista dall’art.131-biscod.pen.. Il motivo non è fondato. 5.1 In ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. va premesso che, come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tenendo altresì conto –sulla base della modifica operata dall’art.1, comma 1, lett.c), n.1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 –del parametro costituito dal comportamento susseguente al reato. Dovendosi ritenere che criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. siano cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ma alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questioneè preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131-biscod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647 nonché Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 5.2 In riferimento specifico al reato di guida in stato di ebbrezza, la stessa citata pronuncia delle Sezioni Unite ha sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile -in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dallanorma -ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato predetto, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l’assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065). 5.3 Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale appare pienamente coerente con i predetti principi e immune dal denunciato vizio di illogicità. Difatti, i giudici di secondo grado hanno congruamente operato una valutazione in senso negativo in ordine alla tenuità del fatto sulla base dell’elemento, da ritenere assorbente rispetto agli altri parametri richiamati dall’art.131-bis cod.pen., della non esiguità del danno o del pericolo, tenendo conto che il sinistro stradale – provocato in presenza di un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dall’art.186, comma 2, lett.c), C.d.s. – è avvenuto a
Sentenza Cassazione n. 07234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris