Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09117/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], Provincia Italiana dellaCongregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. cron. 4996/2019depositato in data 8/5/2019.Numero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa Paolal’assorbimento di tutti gli altri.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’impugnato decreto la Corte d’Appello di Roma respingeva ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], creditore ammesso in privilegio alpassivo della procedura di amministrazione straordinaria di ProvinciaItaliana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito denominata per brevità “Procedura in a.s.”), avverso ilprovvedimento assunto dal Tribunale della stessa città che aveva rigettatoil ricorso, ex art. 65 d.lvo 270/1999, con il quale era stata chiesta ladeclaratoria di nullità degli atti di vendita disposti dall’organismocommissariale in favore della [OSCURATO:PERSONA] - ente moraleriferito alle aziende ospedaliere IDI-IRCCS, IDI-[OSCURATO:PERSONA], RSA Il PignetoIDI - [OSCURATO:PERSONA] e IDI Farmaceutici, ed in favore della societàLuigi [OSCURATO:PERSONA] a r.l., riferita all’azienda Ospedale classificato Ospedalegenerale di zona [OSCURATO:PERSONA] di Nancy e la disapplicazione di tutti iprovvedimenti amministrativi presupposti del Ministero dello SviluppoEconomico (MISE).1.1 La Corte, per quanto qui di interesse, confermava quanto statuito daigiudici di prime cure circa l’insussistenza in capo al ricorrente di uninteresse attuale e concreto ad agire.1.2 Rilevava che il mancato diretto accesso del ricorrente-creditore adalcuni documenti non aveva impedito al medesimo di ricostruire l’iterprocedimentale seguito dai commissari nel compimento delle operazioni diNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026dismissione di complessi aziendali e quindi, non si era tradotto in unaviolazione del diritto di difesa.1.3 Evidenziava che le generiche prospettazioni del reclamante nonconsentivano né di comprendere l’effettiva violazione imputata agli organidella procedura, né di individuare, in concreto, l’evento pregiudizievoleprodottosi in danno dei creditori, risultando pacifico che le cessioni eranostate precedute da due procedure competitive rimaste senza esito,esperite sulla base di una previa stima dei complessi aziendali.1.4 Precisava che i Commissari ben potevano discostarsi dal prezzo distima stabilito da un consulente ai sensi dell’art. 63 d.lvo 270/99 in casodi mancanza di offerte o della riscontrata impossibilità di un’offertamigliore di quelle pervenute anche per un prezzo minore ,comeconfermato dall’art. 11, comma 3 quinques, l. 9/2014, di conversione deld.l. 145/2013.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a nove motivi, illustrati con memoria; il Ministero dello SviluppoEconomico, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e laProvincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione in amministrazione straordinaria hanno svolto difese mediantecontroricorso.

Gli ultimi due controricorrenti hanno depositato memorie exart. 380bis.1 c.p.c. .Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo motivo: violazione degli artt. 100 c.p.c., 53 d.lvo 270/1999, 1421c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sicontesta il decreto nella parte in cui ha escluso l’interesse ad agire delricorrente, mentre, al contrario, andava affermato che il creditore di unaNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026procedura concorsuale, ammesso allo stato passivo, ha sempre uninteresse a che la procedura realizzi il massimo risultato possibile dalleoperazioni di liquidazione del patrimonio, con conseguente interesse dellostesso a che le operazioni di dismissione avvengano nel rispetto dellanormativa vigente;secondo motivo: violazione dell’art 112 c.p.c., per non essersi la Cortepronunciata sulla richiesta istruttoria di cui all’art. 210 c.p.c. di un ordinedi esibizione di tutti i documenti relativi alle complesse operazioni divendita;terzo motivo: violazione e falsa dell’art. 210 c.p.c., 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c.: il ricorrente lamenta ancoral’omessa statuizione della Corte sulla richiesta istruttoria prospettata sottoi diversi profili del vizio di violazione di legge processuale e di omessoesame di un fatto storico;quarto motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4, c.p.c., per non essersi la Corte pronunciata sui plurimi especifici rilievi mossi dal reclamante alle operazioni di liquidazione deicomplessi aziendali;quinto motivo: violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c., per non avere la Corte ritenuto provati, inquanto non contestati dalle controparti, i fatti e le circostanzerappresentati nelle osservazioni mosse dai ricorrenti alle operazioni divendita;sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 61 e 67 d.lvo270/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per nonavere la Corte considerato la mancata predisposizione da parte deiCommissari della relazione di previsione di soddisfazione dei creditori,adempimento centrale a tutela di tutto il ceto creditorio;Numero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 63, 69, 70,71, 78 e 79 d.lvo 270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art.360, comma 1, n 5, c.p.c., per non avere la Corte statuito alcunché sulrilievo formulato dal ricorrente circa il fatto che la procedura didismissione degli asset aziendale era stata disposta in favore dello stessodebitore mediante un accordo transattivo favorevole alla parte debitrice,con danno gravissimo ai creditori privati di qualsiasi soddisfazione;ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 d.lvo270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.: il ricorrente lamenta che la Corte abbia reso una motivazionecarente e/o apparente in ordine alle contestazioni mosse dal reclamantesulle modalità di vendita dei complessi aziendali con riferimento alcomportamento dei commissari sbilanciato a favore del debitore;nono motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 62 e 63 d.lvo270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per non avere la Corte rilevato, nelle operazioni di venditadell’[OSCURATO:PERSONA] di Nacy al [OSCURATO:PERSONA], le gravi irregolarità(mancato rispetto dei vincoli imposti dal Ministero, mancato rispetto deltermine per il parere del Comitato di Sorveglianza, assenza di motivazionee violazione delle regole della concorrenza) che rendevano nulla lavendita.2.

Il ricorso straordinario per Cassazione, contrariamente a quanto opinatodal controricorrente Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA], è ammissibile.2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ilprovvedimento camerale reso in sede di reclamo, indipendentemente dallaforma assunta, che abbia, come nel caso di specie, attitudine ad incideresu posizioni di diritto soggettivo ed abbia natura decisoria e carattereNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026definitivo, chiudendo un procedimento sostanzialmente contenzioso e nonessendo altrimenti impugnabile né revocabile o modificabile, è soggetto aricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. (cfr. tra le tante Cass.17234/2006, 1521/2005 e 12323/2004).3.

Il primo motivo è fondato.3.1 La censura va a confutare il passaggio argomentativo del decreto cheha ravvisato, in consonanza con quanto statuito dal Tribunale, la carenzadi interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA].3.2 L'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, intitolato «impugnazionedegli atti di liquidazione» stabilisce che «contro gli atti e i provvedimentilesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese inamministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confrontodel commissario straordinario e degli altri eventuali interessati ».3.3 La disposizione è silente in ordine ai soggetti legittimati ad esperire ilricorso: trattandosi di provvedimenti liquidatori non vi è dubbio che hannotitolo di impugnare atti e provvedimenti lesivi di diritti soggettivi conriferimento alla cessione di asset non solo i diretti partecipanti alleoperazioni di vendita, ma anche chiunque alleghi un interesse concreto ed3.4 Al riguardo, il ricorrente ha in primo luogo rappresentato, quale titologiuridico di differenziazione, la qualità di creditore ammesso in viaprivilegiata alla procedura di amministrazione straordinaria; in secondoluogo, ha addotto che il ricavato delle vendite non avrebbe soddisfattoneppure i crediti in prededuzione e, dunque, ha prospettato l’incidenzanegativa delle scelte liquidatorie, a suo dire irregolarmente gestite, sullasua posizione soggettiva.3.5 Per costante giurisprudenza di questa Corte, vi è carenza di interesseo quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via dimassima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioniNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026future o meramente ipotetiche (Cass. n. 28405/2008; Cass. n.27151/2009; Cass. n. 20609/2013)In particolare è stato chiarito che «è noto che la nozione di interesse adagire (condizione dell’azione, unitamente alla legittimazione ad agire, taleda dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito,accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto,risolvendosi nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare unrisultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senzal’intervento del giudice (v.

Cass., n. 6749/2012; Cass., n. 8464/2011):idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante.

L’assenza di interesse adagire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioèscrutinata dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine(sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito dellacontroversia.

L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenzadi provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire latutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersicon riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto allalesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito dellacontroversia e dal suo prevedibile esito (Cass., n 3060/2002; Cass., n.13485/2014; Cass., Sez.

Un., n. 34388/2022; Cass., n 10708/1993;Cass., n 7319/1993)» (cfr. Cass. n. 16457/2024).3.6 Muovendo dai suindicati principi, è, dunque, sussistente e percepibilel’interesse concreto di cui è portatore il ricorrente ad una verifica dellacorretta gestione commissariale della procedura con riferimento allaregolarità delle operazioni vendita degli asset, che, secondo laprospettazione del ricorrente, avrebbe avuto negative ricadute per leproprie ragioni creditorie.4.

Gli altri motivi sono tutti inammissibili.4.1 L’affermazione della Corte, che sul punto ha confermato la decisionedal Tribunale, della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. diNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026le ulteriori argomentazioni svolte dal decreto circa il merito, che sonostate investite da tutte le altre censure.4.2 Vale allora il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte secondo il quale «qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazionisul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che sirivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, perdifetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda unsindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "adabundantiam" nella sentenza gravata.» (cfr., tra le tante, Cass.

S.U.3940/2007 e 19661/2022).5.

In conclusione, in accoglimento del ricorso l’impugnato decreto vacassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibilitutti gli altri, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], Provincia Italiana dellaCongregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. cron. 4996/2019depositato in data 8/5/2019.Numero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa Paolal’assorbimento di tutti gli altri.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’impugnato decreto la Corte d’Appello di Roma respingeva ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], creditore ammesso in privilegio alpassivo della procedura di amministrazione straordinaria di ProvinciaItaliana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (diseguito denominata per brevità “Procedura in a.s.”), avverso ilprovvedimento assunto dal Tribunale della stessa città che aveva rigettatoil ricorso, ex art. 65 d.lvo 270/1999, con il quale era stata chiesta ladeclaratoria di nullità degli atti di vendita disposti dall’organismocommissariale in favore della [OSCURATO:PERSONA] - ente moraleriferito alle aziende ospedaliere IDI-IRCCS, IDI-[OSCURATO:PERSONA], RSA Il PignetoIDI - [OSCURATO:PERSONA] e IDI Farmaceutici, ed in favore della societàLuigi [OSCURATO:PERSONA] a r.l., riferita all’azienda Ospedale classificato Ospedalegenerale di zona [OSCURATO:PERSONA] di Nancy e la disapplicazione di tutti iprovvedimenti amministrativi presupposti del Ministero dello SviluppoEconomico (MISE).1.1 La Corte, per quanto qui di interesse, confermava quanto statuito daigiudici di prime cure circa l’insussistenza in capo al ricorrente di uninteresse attuale e concreto ad agire.1.2 Rilevava che il mancato diretto accesso del ricorrente-creditore adalcuni documenti non aveva impedito al medesimo di ricostruire l’iterprocedimentale seguito dai commissari nel compimento delle operazioni diNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026dismissione di complessi aziendali e quindi, non si era tradotto in unaviolazione del diritto di difesa.1.3 Evidenziava che le generiche prospettazioni del reclamante nonconsentivano né di comprendere l’effettiva violazione imputata agli organidella procedura, né di individuare, in concreto, l’evento pregiudizievoleprodottosi in danno dei creditori, risultando pacifico che le cessioni eranostate precedute da due procedure competitive rimaste senza esito,esperite sulla base di una previa stima dei complessi aziendali.1.4 Precisava che i Commissari ben potevano discostarsi dal prezzo distima stabilito da un consulente ai sensi dell’art. 63 d.lvo 270/99 in casodi mancanza di offerte o della riscontrata impossibilità di un’offertamigliore di quelle pervenute anche per un prezzo minore ,comeconfermato dall’art. 11, comma 3 quinques, l. 9/2014, di conversione deld.l. 145/2013.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a nove motivi, illustrati con memoria; il Ministero dello SviluppoEconomico, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e laProvincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione in amministrazione straordinaria hanno svolto difese mediantecontroricorso. Gli ultimi due controricorrenti hanno depositato memorie exart. 380bis.1 c.p.c. .Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo motivo: violazione degli artt. 100 c.p.c., 53 d.lvo 270/1999, 1421c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sicontesta il decreto nella parte in cui ha escluso l’interesse ad agire delricorrente, mentre, al contrario, andava affermato che il creditore di unaNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026procedura concorsuale, ammesso allo stato passivo, ha sempre uninteresse a che la procedura realizzi il massimo risultato possibile dalleoperazioni di liquidazione del patrimonio, con conseguente interesse dellostesso a che le operazioni di dismissione avvengano nel rispetto dellanormativa vigente;secondo motivo: violazione dell’art 112 c.p.c., per non essersi la Cortepronunciata sulla richiesta istruttoria di cui all’art. 210 c.p.c. di un ordinedi esibizione di tutti i documenti relativi alle complesse operazioni divendita;terzo motivo: violazione e falsa dell’art. 210 c.p.c., 24 e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., omesso esame di fattodecisivo ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c.: il ricorrente lamenta ancoral’omessa statuizione della Corte sulla richiesta istruttoria prospettata sottoi diversi profili del vizio di violazione di legge processuale e di omessoesame di un fatto storico;quarto motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4, c.p.c., per non essersi la Corte pronunciata sui plurimi especifici rilievi mossi dal reclamante alle operazioni di liquidazione deicomplessi aziendali;quinto motivo: violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1 n. 4, c.p.c., per non avere la Corte ritenuto provati, inquanto non contestati dalle controparti, i fatti e le circostanzerappresentati nelle osservazioni mosse dai ricorrenti alle operazioni divendita;sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 61 e 67 d.lvo270/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed omessoesame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per nonavere la Corte considerato la mancata predisposizione da parte deiCommissari della relazione di previsione di soddisfazione dei creditori,adempimento centrale a tutela di tutto il ceto creditorio;Numero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 63, 69, 70,71, 78 e 79 d.lvo 270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art.360, comma 1, n 5, c.p.c., per non avere la Corte statuito alcunché sulrilievo formulato dal ricorrente circa il fatto che la procedura didismissione degli asset aziendale era stata disposta in favore dello stessodebitore mediante un accordo transattivo favorevole alla parte debitrice,con danno gravissimo ai creditori privati di qualsiasi soddisfazione;ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 63 d.lvo270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.: il ricorrente lamenta che la Corte abbia reso una motivazionecarente e/o apparente in ordine alle contestazioni mosse dal reclamantesulle modalità di vendita dei complessi aziendali con riferimento alcomportamento dei commissari sbilanciato a favore del debitore;nono motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 62 e 63 d.lvo270/1999 e 192, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, ex art 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per non avere la Corte rilevato, nelle operazioni di venditadell’[OSCURATO:PERSONA] di Nacy al [OSCURATO:PERSONA], le gravi irregolarità(mancato rispetto dei vincoli imposti dal Ministero, mancato rispetto deltermine per il parere del Comitato di Sorveglianza, assenza di motivazionee violazione delle regole della concorrenza) che rendevano nulla lavendita.2. Il ricorso straordinario per Cassazione, contrariamente a quanto opinatodal controricorrente Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA], è ammissibile.2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ilprovvedimento camerale reso in sede di reclamo, indipendentemente dallaforma assunta, che abbia, come nel caso di specie, attitudine ad incideresu posizioni di diritto soggettivo ed abbia natura decisoria e carattereNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026definitivo, chiudendo un procedimento sostanzialmente contenzioso e nonessendo altrimenti impugnabile né revocabile o modificabile, è soggetto aricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. (cfr. tra le tante Cass.17234/2006, 1521/2005 e 12323/2004).3. Il primo motivo è fondato.3.1 La censura va a confutare il passaggio argomentativo del decreto cheha ravvisato, in consonanza con quanto statuito dal Tribunale, la carenzadi interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA].3.2 L'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, intitolato «impugnazionedegli atti di liquidazione» stabilisce che «contro gli atti e i provvedimentilesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese inamministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confrontodel commissario straordinario e degli altri eventuali interessati ».3.3 La disposizione è silente in ordine ai soggetti legittimati ad esperire ilricorso: trattandosi di provvedimenti liquidatori non vi è dubbio che hannotitolo di impugnare atti e provvedimenti lesivi di diritti soggettivi conriferimento alla cessione di asset non solo i diretti partecipanti alleoperazioni di vendita, ma anche chiunque alleghi un interesse concreto ed3.4 Al riguardo, il ricorrente ha in primo luogo rappresentato, quale titologiuridico di differenziazione, la qualità di creditore ammesso in viaprivilegiata alla procedura di amministrazione straordinaria; in secondoluogo, ha addotto che il ricavato delle vendite non avrebbe soddisfattoneppure i crediti in prededuzione e, dunque, ha prospettato l’incidenzanegativa delle scelte liquidatorie, a suo dire irregolarmente gestite, sullasua posizione soggettiva.3.5 Per costante giurisprudenza di questa Corte, vi è carenza di interesseo quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via dimassima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioniNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026future o meramente ipotetiche (Cass. n. 28405/2008; Cass. n.27151/2009; Cass. n. 20609/2013)In particolare è stato chiarito che «è noto che la nozione di interesse adagire (condizione dell’azione, unitamente alla legittimazione ad agire, taleda dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito,accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto,risolvendosi nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare unrisultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senzal’intervento del giudice (v. Cass., n. 6749/2012; Cass., n. 8464/2011):idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante. L’assenza di interesse adagire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioèscrutinata dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine(sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito dellacontroversia. L’accertamento dell’interesse ad agire, inteso quale esigenzadi provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire latutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersicon riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto allalesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito dellacontroversia e dal suo prevedibile esito (Cass., n 3060/2002; Cass., n.13485/2014; Cass., Sez. Un., n. 34388/2022; Cass., n 10708/1993;Cass., n 7319/1993)» (cfr. Cass. n. 16457/2024).3.6 Muovendo dai suindicati principi, è, dunque, sussistente e percepibilel’interesse concreto di cui è portatore il ricorrente ad una verifica dellacorretta gestione commissariale della procedura con riferimento allaregolarità delle operazioni vendita degli asset, che, secondo laprospettazione del ricorrente, avrebbe avuto negative ricadute per leproprie ragioni creditorie.4. Gli altri motivi sono tutti inammissibili.4.1 L’affermazione della Corte, che sul punto ha confermato la decisionedal Tribunale, della carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. diNumero registro generale 34136/2019Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 9117/2026Data pubblicazione 10/04/2026le ulteriori argomentazioni svolte dal decreto circa il merito, che sonostate investite da tutte le altre censure.4.2 Vale allora il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte secondo il quale «qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazionisul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che sirivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, perdifetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda unsindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "adabundantiam" nella sentenza gravata.» (cfr., tra le tante, Cass. S.U.3940/2007 e 19661/2022).5. In conclusione, in accoglimento del ricorso l’impugnato decreto vacassato con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibilitutti gli altri, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris