Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37327/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio previa eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena; inammissibilità nel resto. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato, escludendo la parte civile e revocando le statuizioni civili, ma confermando nel resto, la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 20 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando tre motivi.2.1 n primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 129, 336 cod. proc. pen. nonché 120 e 124 cod. pen. (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.).

Si sostiene che la querela presentata dalla persona offesa è tardiva in quanto il dies a quo va individuato nell'epoca in cui si è consumata la prima condotta appropriativa, vale a dire nel momento in cui l'agente ha compiuto un atto di dominio sulla cosa stessa e non nel momento in cui, a distanza di mesi, avvenne il riconoscimento del debito. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta carenza motivazionale e violazione di legge (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico necessario ad integrare il reato, non essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale la volontà dell'imputato di compiere atti di disposizione del denaro proveniente dalla vendita del caffè, e tantomeno quella di intascarlo senza mai restituirlo. 2.3 Infine, con il terzo motivo, sempre sotto il prisma della violazione di legge e del vizio di motivazione, si contesta il mantenimento della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, nonostante la revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi, ripetitivi e generici nonché manifestamente infondati, conducono il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità.

Il terzo motivo è fondato e conduce all'annullamento della sentenza impugnata, disposto senza rinvio poiché l'emenda della pronuncia di secondo grado può esser disposta direttamente in questa sede, ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen..

E' sufficiente, infatti, disporre l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non più attuale alla luce della revoca delle statuizioni civili, disposta con la stessa sentenza di appello a seguito della revoca della costituzione di parte civile.

2. I primi due motivi, come accennato, sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello.

Va però considerato che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 2.1 In relazione ai due profili enunciati nei motivi (tardività della querela, carenza di prova dell'elemento psicologico doloso) la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta.

Da un lato, si è individuato correttamente (pg. 3) il momento in cui la persona offesa ha definitivamente ed irrefutabilmente avuto contezza della interversio possessionis, al momento dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria convenzionalmente assunta con il riconoscimento del debito.

Altre ipotesi, basate su una diversa ricostruzione del fatto, non possono essere nemmeno prese in considerazione in questa sede, essendo preclusiva la specifica funzione di legittimità della Corte, la quale deve essere tenuta immune da giudizi sul fatto.

D'altro lato, si è evidenziato (pg. 4) l'indubbia radice intenzionale della condotta, emergente dalla scrittura transattiva, ove l'imputato, sottoscrivendo l'atto, ammetteva di aver trattenuto gli importi per esigenze private.

3. Corretto e fondato è, invece, il terzo motivo, per le ragioni già dette in premessa (la revoca delle statuizioni civili a seguito della revoca della costituzione di parte civile, ciò che rende non più attuale la subordinazione della sospensione condizionale, diretta a stimolare l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

La correzione, ex art. 620 lett.

I), cod. proc. pen., viene direttamente enunciata nel dispositivo.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio previa eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena; inammissibilità nel resto. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato, escludendo la parte civile e revocando le statuizioni civili, ma confermando nel resto, la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 20 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando tre motivi.2.1 n primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 129, 336 cod. proc. pen. nonché 120 e 124 cod. pen. (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.). Si sostiene che la querela presentata dalla persona offesa è tardiva in quanto il dies a quo va individuato nell'epoca in cui si è consumata la prima condotta appropriativa, vale a dire nel momento in cui l'agente ha compiuto un atto di dominio sulla cosa stessa e non nel momento in cui, a distanza di mesi, avvenne il riconoscimento del debito. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta carenza motivazionale e violazione di legge (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico necessario ad integrare il reato, non essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale la volontà dell'imputato di compiere atti di disposizione del denaro proveniente dalla vendita del caffè, e tantomeno quella di intascarlo senza mai restituirlo. 2.3 Infine, con il terzo motivo, sempre sotto il prisma della violazione di legge e del vizio di motivazione, si contesta il mantenimento della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, nonostante la revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, ripetitivi e generici nonché manifestamente infondati, conducono il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. Il terzo motivo è fondato e conduce all'annullamento della sentenza impugnata, disposto senza rinvio poiché l'emenda della pronuncia di secondo grado può esser disposta direttamente in questa sede, ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.. E' sufficiente, infatti, disporre l'eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non più attuale alla luce della revoca delle statuizioni civili, disposta con la stessa sentenza di appello a seguito della revoca della costituzione di parte civile. 2. I primi due motivi, come accennato, sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, del cahier de doléances presentato alla Corte d'appello. Va però considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo esse un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 2.1 In relazione ai due profili enunciati nei motivi (tardività della querela, carenza di prova dell'elemento psicologico doloso) la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta. Da un lato, si è individuato correttamente (pg. 3) il momento in cui la persona offesa ha definitivamente ed irrefutabilmente avuto contezza della interversio possessionis, al momento dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria convenzionalmente assunta con il riconoscimento del debito. Altre ipotesi, basate su una diversa ricostruzione del fatto, non possono essere nemmeno prese in considerazione in questa sede, essendo preclusiva la specifica funzione di legittimità della Corte, la quale deve essere tenuta immune da giudizi sul fatto. D'altro lato, si è evidenziato (pg. 4) l'indubbia radice intenzionale della condotta, emergente dalla scrittura transattiva, ove l'imputato, sottoscrivendo l'atto, ammetteva di aver trattenuto gli importi per esigenze private. 3. Corretto e fondato è, invece, il terzo motivo, per le ragioni già dette in premessa (la revoca delle statuizioni civili a seguito della revoca della costituzione di parte civile, ciò che rende non più attuale la subordinazione della sospensione condizionale, diretta a stimolare l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria). La correzione, ex art. 620 lett. I), cod. proc. pen., viene direttamente enunciata nel dispositivo.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d
Sentenza Cassazione n. 37327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris