CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1963 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: -ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato a lui ascritto al capo B) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha quindi rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 5.000 di multa la pena per il reato di cui agli artt. 81, 644, comma 1 e 5 cod. pen. a lui contestato al capo A); -ha confermato la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed € 5.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81, 644 commi 1 e 5 nn. 3 e 4 cod. pen. di cui al capo C). I fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere così riassunti: - [OSCURATO:PERSONA] tra il gennaio e il dicembre del 2008 avrebbe preteso e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] a fronte dello sconto di assegni posdatati a trenta giorni dell'importo di euro 3.000 ciascuno (per complessivi di 37.000 euro) circa 500 euro mensili (pari a interessi al tasso del 202,77% annuo), nonché interessi del 35,94% annuo a fronte di un ulteriore prestito di 40.000 euro; -[OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], tra il settembre 2007 e il maggio del 2008, a fronte dello sconto di assegni postdatati a 30 giorni dell'importo variabile tra i 3.000 e i 6.500 euro, si sarebbe fatto dare dal [OSCURATO:PERSONA] 500 euro mensili (equivalenti ad un tasso di interesse annuo variabile tra il 93 e il 202% circa). 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo articolato in più punti. 3.1. In primo luogo, si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), violazione degli artt. 63, 197, 197bis, 210 cod. proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La difesa rileva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso in sede dibattimentale come testimone, nonostante il difensore avesse documentato: che in diverso procedimento penale (n. 1500/2005 RGNR) lo stesso risultasse indagato (e poi condannato) per favoreggiamento personale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, risultava originariamente imputato in questo procedimento (pur essendo stato separatamente giudicato con rito abbreviato); che in un ulteriore procedimento l'odierna persona offesa, sempre in qualità di indagato, era stato interrogato e aveva reso dichiarazioni a carico dei coindagati (tra i quali figuravano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). A detta del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto essere sentito in questo procedimento ai sensi dell'art. 210 (o al più ai sensi dell'art. 197-bis) cod. proc. pen., con la conseguenza che le sue dichiarazioni come normale testimone erano da ritenersi inutilizzabili. La Corte di appello, investita della questione, aveva rigettato l'eccezione limitandosi, con motivazione giudicata insufficiente ed errata, ad escludere la connessione tra i procedimenti in quanto il reato di favoreggiamento per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era imputato riguardava il solo [OSCURATO:PERSONA] e non interessava l'odierno ricorrente. 3.2. Al punto due si denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della credibilità della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]). La difesa deduce di aver documentato nel giudizio di merito che il [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto in numerosi procedimenti per truffa, riciclaggio, associazione per delinquere, calunnia (in alcuni dei quali condannato o sottoposto a misure cautelari). Si era altresì provato, mediante il deposito dei relativi atti processuali, che in quei procedimenti tale soggetto aveva in più occasioni dichiarato il falso. Di tale palese inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] le sentenze di merito non avevano adeguatamente tenuto conto. 3.3. Al punto tre del motivo di ricorso si evidenziano una serie di elementi che, a detta della difesa del ricorrente, avrebbero dimostrato l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al reato di usura, nonché l'insussistenza del delitto contestato; elementi che i Giudici di merito avevano omesso di considerare. Si deduce altresì che il reato era stato ritenuto sussistente pur in difetto di prova di un pregresso patto usurario. La sentenza sarebbe inoltre carente di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e quindi alla possibilità di qualificarli come usurari. 3.4. Al quarto punto si denuncia violazione dell'art. 644 cod. pen. in relazione alle ritenute aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 n. 3, cod. pen., il ricorrente evidenzia che difettava il requisito dello stato di bisogno della vittima di usura in quanto, dalle prove a discarico assunte, era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] ostentava beni di lusso e un tenore di vita elevato. La Corte di appello aveva escluso la rilevanza delle testimonianze a discarico dicendo che non era chiara la collocazione dei fatti sui quali gli stessi avevano deposto, incorrendo così in un travisamento della prova che era stata, in ogni caso, immotivatamente svalutata. Difetterebbe altresì l'aggravante dell'essere stato il reato commesso in danno di soggetto esercente attività di impresa. A detta del difensore, i giudici di merito non avevano infatti considerato che la stessa persona offesa aveva dichiarato che all'epoca dei fatti non svolgeva attività commerciale avendo intestato la sua ditta al dipendente Perri. La Corte di appello aveva invece valorizzato, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, l'attività svolta di fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e la natura fittizia dell'intestazione al dipendente, così incorrendo anche in violazione di legge posto che l'art. 644 si riferisce alle sole attività economiche svolte “in forma ufficiale” e “non in nero”. 4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 4.1. Il primo e il secondo motivo sono sostanzialmente identici a quelli corrispondenti articolati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità della persona offesa e dei riscontri alle sue dichiarazioni. I giudici di merito, a detta del difensore, avevano erroneamente considerato come riscontro il rinvenimento in casa del [OSCURATO:PERSONA] di un bollettino di pagamento di un finanziamento contratto dal [OSCURATO:PERSONA] che non dimostrava alcunché. I giudici, senza adeguata motivazione o con motivazione contraddittoria e illogica, avevano poi ritenuto inattendibile la versione alternativa fornita dall'imputato, valorizzando contraddizioni inesistenti e non tenendo conto delle deposizioni testimoniali che la confermavano. 4.4. Il quarto motivo riguarda la carenza di motivazione della sentenza in ordine al calcolo degli interessi e alla loro natura usuraria e svolge argomenti identici a quelli articolati nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Il quinto motivo, relativo alla sussistenza delle ritenute aggravanti, è anch'esso sostanzialmente identico a quello sopra esposto contenuto nel ricorso del coimputato. 5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 1. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo articolato in più punti nei quali, a loro volta, si sollevano molteplici censure alla pronuncia impugnata. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 1.1. Il primo punto ha ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa al dibattimento in quanto la stessa è stata escussa come testimone e non anche come indagato in reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen. (o come testimone assistito ex art. 197bis cod. proc. pen.). Il motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito. La Corte territoriale ha infatti disatteso l'eccezione di inutilizzabilità evidenziando che dagli atti acquisiti o prodotti dalla difesa non emergeva che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], fosse indagato/imputato per un reato connesso o collegato ai reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] (o al [OSCURATO:PERSONA]) in questo procedimento. Ed invero, dagli atti risultava unicamente che il [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento 1500/2005 RGNR era stato indagato (e poi imputato) per favoreggiamento personale di altro soggetto, il quale a sua voltafigurava originariamente come imputato di usura in questo procedimento (sebbene poi stralciato e separatamente giudicato) ma per un episodio completamente diverso da quelli ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]; un episodio nel quale questi ultimi non avevano avuto alcun ruolo. Analogamente, dall'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA], in veste di indagato, nel diverso procedimento in cui figuravano tra i coindagati anche il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non era dato evincere che i fatti a ciascuno ascritti fossero gli stessi o fossero in qualche modo tra loro collegati. La Corte territoriale ha quindi escluso che sussistesse un qualche collegamento che imponesse di mutare la veste con la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sentito. Si tratta di una motivazione corretta e condivisibile. Ed infatti, gli artt. artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen. si applicano, secondo il dato testuale, alle persone imputate/indagate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen.; quest'ultima disposizione, a sua volta, nel dare la definizione di connessione di procedimenti, fa riferimento esclusivamente alla relazione esistente tra fatti-reato. Da ciò consegue che, ai fini dell'applicazione degli artt. 210 e 197-bis cod. proc. pen., ciò che rileva è che sussista una connessione, giuridicamente rilevante (ai sensi dell'art. 12 o dell'art.371 cod. proc. pen.) tra il fatto-reato per il quale la persona deve essere sentita e il fatto-reato per la quale è indagata o imputata (in altro procedimento o addirittura nel medesimo procedimento). E' infatti solo tale collegamento e tale reciproca interferenza tra le res iudicandae che è alla base delle suddette disposizioni di legge; ed invero la ratio degli artt. 210 e 197bis citati è proprio quella di impedire che venga escusso come semplice testimone un soggetto recante un particolare interesse ad orientare l'esito di uno dei due procedimenti (rendendo dichiarazioni contra se e/o contra alios); il tutto senza le adeguate garanzie di difesa per il dichiarante e per i soggetti da lui accusati. In tal senso, del resto, si è pronunciata questa Corte affermando che le dichiarazioni rese da persona indagata sono validamente assunte senza il rispetto delle garanzie difensive quando riguardano fatti di reato attinenti a terzi, in relazione ai quali non sussiste alcuna connessione o collegamento probatorio con quelli ad essa addebitati, assumendo la medesima, con riguardo a dette vicende, la veste di testimone e, prima del giudizio, di persona informata dei fatti (Sez. 6, n. 41118 del 18/09/2013, Piroli, Rv. 256272 -01). Ciò detto, la difesa del ricorrente, senza peraltro neppure offrire la prova dell'esistenza di un collegamento rilevante nei termini sopra indicati, si è limitata a reiterare l'eccezione non confrontandosi con la corretta motivazione dei Giudici di appello e insistendo su argomenti giuridici, per quanto detto, non condivisibili. 1.2. Le censure di cui al punto due del motivo, con le quali si contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima operato dai Giudici di merito, sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Giova ribadire che, come più volte affermato da questa Corte, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 –01). Nel caso in esame, entrambi i Giudici di merito hanno ampiamente vagliato l'attendibilità della persona offesa e, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, si sono anche fatti carico della problematicità della persona del [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto gravato da procedimenti penali. Sia il Tribunale (pag. 18-26) che la Corte territoriale (pag. 20-22) hanno ritenuto che gli elementi potenzialmente idonei a far dubitare della attendibilità del dichiarante potessero essere superati in forza: a) dei plurimi riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] emersi dal dibattimento, tanto di natura documentale (rinvenimento di cambiali, assegni, appunti, ecc.) quanto testimoniale (vedi ad es. le dichiarazioni della moglie del [OSCURATO:PERSONA]); b) delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso del loro esame, posto che gli stessi, non avevano affatto negato di aver dato al [OSCURATO:PERSONA] denaro o assegni, ma avevano fornito di tali dazioni giustificazioni (alternative a quella prospettata dalla vittima dei prestiti usurai) che erano risultate intrinsecamente inverosimili, contraddittorie, nonché contraddette dai dati (anche documentali) emersi dalle indagini. Si tratta di una motivazione che è pienamente conforme ai principi di diritto in tema di valutazione della prova testimoniale enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214–01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 –01). E' peraltro, pacifico che il solo fatto che un testimone sia gravato da precedenti penali o sia sottoposto ad altri procedimenti, non esclude di per sé la possibilità di ritenere credibili le sue dichiarazioni, ma impone unicamente un vaglio critico delle stesse più rigoroso; vaglio critico che nel caso in esame è stato fatto, in quanto, come detto, i Giudici di merito non hanno acriticamente recepito le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ma hanno ritenuto necessario acquisire riscontri estrinseci alle stesse. Quella della sentenza impugnata è altresì una motivazione immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta (che, peraltro, non sono stati neppure dedotti dai ricorrenti). In conclusione, si può quindi affermare che il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. in sede di legittimità, in quanto, a fronte della motivazione di cui si è detto, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale, si limita a riproporre censure, sulle quali i Giudici di appello hanno motivato escludendone la rilevanza ai fini della configurabilità dei reati contestati, e a richiedere a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. 1.3. Le censure oggetto del terzo punto del motivo sono inammissibili in quanto interamente versate in fatto nonché meramente reiterative di quelle contenute nei motivi di appello. La Corte di appello, infatti, si è fatta carico esaminare tutte le censure in punto di fatto che la difesa aveva articolato nei motivi di appello in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda usuraria (peraltro confermato anche dalle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA]), alla ricorrenza del patto usurario, alla quantificazione degli interessi e alla loro qualificazione come usurari – evidenziando sul punto che l'entità degli interessi e la loro natura usuraria emergeva ictu oculi dalle dichiarazioni della vittima –. La Corte territoriale ha quindi spiegato, con motivazioni puntuali (nelle quali non è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà o illogicità), le ragioni per le quali sussisteva la responsabilità dell'imputato e quindi quelle per le quali le deduzioni difensive erano infondate. Il difensore, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questa sede. Va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556–01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01). 1.4. Per le stesse ragioni sono inammissibili le censure, oggetto del punto 4, relative alle ritenute aggravanti. Quanto all'aggravante dello stato di bisogno la motivazione della Corte di appello è congrua, non contraddittoria né illogica e dunque non censurabile in questa sede. I Giudici di merito hanno infatti evidenziato che lo stato di bisogno del [OSCURATO:PERSONA] risultava dalle numerose deposizioni testimoniali dalle quali emergeva che all'epoca lo stesso subiva protesti e avanzava continue e pressanti richieste di aiuto economico ad amici e parenti. I giudici hanno poi spiegato le ragioni per le quali le deposizioni dei testi a discarico non erano rilevanti, evidenziando che le stesse erano generiche e non collocabili temporalmente. Al riguardo la difesa si limita genericamente a contestare tale affermazione della Corte territoriale, senza però farsi carico di adempiere agli oneri di documentazione e allegazione che gravano sulla parte che intenda dedurre il travisamento della prova da parte del giudice (cfr Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 –01, che ha ribadito che in tema di ricorso per cassazione, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione o materiale allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'acquisizione ai fini della decisione sul ricorso). Del resto, è appena il caso di evidenziare che quanto dedotto dalla difesa, quand'anche provato, non sarebbe di per sé idoneo a minare la coerenza e la logicità della motivazione, atteso che è un dato di comune esperienza che all'ostentazione di un tenore di vita elevato può non corrispondere un'effettiva ricchezza, sicché tale ostentazione non è incompatibile con l'esistenza di uno stato di bisogno. Le censure relative all'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen. sono aspecifiche e manifestamente infondate. La Corte di appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali all'epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva ancora l'attività di imprenditore, e fosse ancora il titolare di fatto della ditta di rivendita di autoveicoli (solo fittiziamente intestata al dipendente). Del resto, che il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse all'epoca dei fatti attività di impresa, è confermato anche dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, per giustificare i 40.000 euro dati al [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che era sua intenzione entrare in affari con lui e partecipare alla sua attività economica. Ciò detto, l'argomento difensivo (peraltro già correttamente disatteso dai Giudici di merito) secondo il quale la circostanza aggravate in esame si potrebbe configurare solo quando la vittima ha formalmente la qualifica di imprenditore e non anche in caso di imprenditore di fatto od occulto, non trova alcun riscontro nel testo dell'art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen. La norma, infatti, richiede unicamente che il reato sia commesso “in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale”, senza fare distinzione alcuna tra attività svolta formalmente o di fatto. Va altresì evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], intestando fittiziamente a terzi la ditta di cui continuava ad essere titolare e gestore di fatto, non ha commesso alcun illecito penale o di altra natura, né si può parlare, come fa la difesa, di attività in nero svolta senza titolo, atteso che non consta che la rivendita di autoveicoli richieda particolari abilitazioni professionali o autorizzazioni amministrative. 2. Il ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso inammissibile. 2.1. I primi due motivi di ricorso sono sostanzialmente identici a quelli articolati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ai punti uno e due del suo ricorso. I motivi sono quindi inammissibili per le ragioni sopra esposte ai paragrafi 1.1. e 1.2., da intendersi qui richiamate e trascritte. 2.2. Il terzo motivo, col quale si denunciano vizi di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa e ai riscontri alla stessa, nonché alla omessa valutazione della versione alternativa fornita dal [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto interamente versato in fatto e, peraltro, anche privo di specificità. La difesa, lungi dal prospettare specifici profili di illogicità della motivazione, si limita, di fatto, a richiedere una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in questa sede. La difesa si limita infatti ad affermare, in maniera apodittica che il rinvenimento in casa del [OSCURATO:PERSONA] del bollettino di pagamento del finanziamento contratto dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare la Audi, non sarebbe un riscontro al racconto della vittima, senza spiegarne le ragioni. La difesa non si confronta inoltre con gli ulteriori riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], a cominciare dalle cambiali per circa 66.000 tratte dalla vittima a favore dell'imputato. Quanto invece alla versione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ne ha rilevato l'inattendibilità sulla base di dati di fatto (es. totale assenza di documentazione dell'operazione) e di valutazioni non illogiche e dunque censurabili in questa sede. Peraltro, la versione dei fatti del [OSCURATO:PERSONA] si presenta intrinsecamente contraddittoria atteso che, se fosse vero che aveva dato 40.000 euro al [OSCURATO:PERSONA] per entrare in affari con lui, vale a dire per entrare per “far parte della compagine aziendale “, non è dato comprendere a che titolo avrebbe poi preteso (anche con modi piuttosto rudi) la restituzione del denaro. La partecipazione ad una attività imprenditoriale comporta infatti l'assunzione del rischio di impresa. In altri termini il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva la restituzione del denaro non fa che confermare che la somma (come dichiarato dalla vittima) era oggetto di un prestito. 2.3. Il quarto motivo di ricorso ripropone, quanto alla quantificazione degli interessi e alla loro usurarietà, questioni identiche a quelle poste dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA] al punto 3. Il motivo è dunque inammissibile per le ragioni esposte analizzando le analoghe censure del coimputato. Va peraltro ribadito sul punto quanto affermato da questa Corte, vale a dire che in tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, Cimmino, Rv. 286053 –01, in fattispecie, analoga a quella in esame, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sostenuto di aver corrisposto, a fronte dei prestiti ricevuti, interessi in misura del 10% mensile, senza che risultasse precisato qual era, al momento, il tasso soglia dell'usura e quali erano i tempi concordati per la restituzione del prestito). Nel caso in esame, tanto l'entità quanto la natura degli interessi emergevano in maniera evidente dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito: a) quanto al prestito di 40.000 euro che doveva versare 5.000 euro di interessi al mese (pari al 150% annuo); b) quanto alla vicenda degli assegni da 3.000 (in ordine ai quali non vi è peraltro alcuna censura da parte della difesa) che l'interesse era di 500 euro al mese (pari a circa il 200% annuo). E' quindi evidente il superamento del tasso soglia legale, atteso che il tasso praticato è, con tutta evidenza, enormemente superiore a quello fissato da qualunque decreto ministeriale che stato emanato in attuazione dell'art. 644, comma 3, cod. pen. 3. Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni, alla qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis