CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19526/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato, poiché, prospettando doglianze tese ad una rivalutazione delle emergenze probatorie, invero avulse dal sindacato di legittimità, esso risulta aspecifico, in quanto riproduttivo di profili di censura già esposti con i motivi di appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che — in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamati — ha ritenuto pienamente integrati nel caso di specie tutti i presupposti costitutivi della fattispecie criminosa per cui si procede (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, con riferimento all'insistenza sul suolo pubblico, in assenza di necessaria concessione, di un manufatto destinato ad attività commerciale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l'operatività della causa di non punibilità de qua nel caso di specie (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la presenza di un significativo numero di precedenti penali, anche specifici, a carico dell'odierno ricorrente, attestanti l'abitualità del suo comportamento); che, a tal proposito, occorre evidenziare il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de