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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 agosto 1940

Cassazione n. 40480/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione ed ha inseguito depositato memoria, con allegata certificazione di intervenuto decesso del ricorrente, chiedendo conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss.

C.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 19 Maggio 2020, riducendo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto allo stesso in rubrica (artt. 56, 629 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e di norme processuali, con conseguente lesione del diritto di difesa e dell’art. 27 Cost. in considerazione della omessa e corretta individuazione delle persone offese nell’ambito del capo di imputazione; la persona offesa citata nel capo di imputazione, ovvero il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non veniva neanche indicata nella lista testi, né sentita in dibattimento; il Tribunale in primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, senza aver mai prospettato in precedenza la questione nel corso del giudizio, asseriva che le persone offese dovevano essere individuate, in relazione al tenore della contestazione, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la decisione e il giudizio dovevano ritenersi nulla non avendo tenuto in conto del tenore dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né dell’art. 143 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.2.Violazione di legge e di norme processuali per difetto di correlazione tra sentenza e accusa contestata, sempre in considerazione dell’erronea indicazione delle persone questione mai prospettata nel corso del giudizio e esplicitata dal Tribunale solo all’esito del dibattimento. 2.3.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione nei suoi elementi costitutivi; era mancata qualsiasi forma di intimidazione e coartazione della volontà attesa la dinamica dei fatti e la successiva rinegoziazione del debito del ricorrente. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa ha depositato memoria in data 23 settembre 2025 depositando certificato di morte del ricorrente in data 25 agosto 2025, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La produzione documentale della difesa, che attesta l’intervenuto decesso del ricorrente in data 18 agosto 2025, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, attesa la estinzione del reato allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 150 cod. pen.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione ed ha inseguito depositato memoria, con allegata certificazione di intervenuto decesso del ricorrente, chiedendo conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 19 Maggio 2020, riducendo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto allo stesso in rubrica (artt. 56, 629 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e di norme processuali, con conseguente lesione del diritto di difesa e dell’art. 27 Cost. in considerazione della omessa e corretta individuazione delle persone offese nell’ambito del capo di imputazione; la persona offesa citata nel capo di imputazione, ovvero il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non veniva neanche indicata nella lista testi, né sentita in dibattimento; il Tribunale in primo grado, con valutazione condivisa dalla Corte di appello, senza aver mai prospettato in precedenza la questione nel corso del giudizio, asseriva che le persone offese dovevano essere individuate, in relazione al tenore della contestazione, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la decisione e il giudizio dovevano ritenersi nulla non avendo tenuto in conto del tenore dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né dell’art. 143 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.2.Violazione di legge e di norme processuali per difetto di correlazione tra sentenza e accusa contestata, sempre in considerazione dell’erronea indicazione delle persone questione mai prospettata nel corso del giudizio e esplicitata dal Tribunale solo all’esito del dibattimento. 2.3.Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione nei suoi elementi costitutivi; era mancata qualsiasi forma di intimidazione e coartazione della volontà attesa la dinamica dei fatti e la successiva rinegoziazione del debito del ricorrente. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa ha depositato memoria in data 23 settembre 2025 depositando certificato di morte del ricorrente in data 25 agosto 2025, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La produzione documentale della difesa, che attesta l’intervenuto decesso del ricorrente in data 18 agosto 2025, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, attesa la estinzione del reato allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 150 cod. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'impu
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