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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17212/2026

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roAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.302/2025 depositata il 10/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2809/2026Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 17212/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 27/05/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.302/2025 depositata il 10/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2809/2026Numero sezionale 1410/2026Numero di raccolta generale 17212/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 27/05/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 17212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris