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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 24814/2023

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18696/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma , via Flaminia n. 213, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -ricorrent e - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in Roma , via dei Portoghesi n. 1 2, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Roma n. 706/2016,depositata il 26.2.2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 . 6 . 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; lette le conclusioni scritte depositate – ai sensi de ll’ art. 23, comma 8-bis, del decreto leggo n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 176 del 2020 – dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia, nel 1996 fu trasferito nei ranghi de l Ministero dell’Istruzione con incarico di docente di scuola secondaria di secondo grado .

All’atto del trasferimento gli venne riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un assegno personale «non riassorbibile e non rivalutabile»puntualmente versato fino al 2006, quando, a seguito della ricostruzione della carriera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze addebitò al ricorrente un obbligo restitutorio di € 34.401,10 a titolo di diffe renza tra quanto percepi to e quanto effettivamente dovuto, iniziando a praticare una ritenuta stipendiale mensile di € 181,10.

Il lavoratore si rivolse al Tribunale di Velletri per chiedere l’accertamento dell’inesistenza del debito e della illegittimità della trattenuta, nonché per eccepire la prescrizione parziale del debito.

Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda, salvo per quanto riguarda l’accertamento della prescrizione sui pagamenti ultradecennali.

L a Corte d’Appello di Roma respinse l’impugnazione pro posta dal lavoratore contro la sentenza di primo grado.

Contro la decisione sfavorevole d ella corte territoriale i l lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in du e motivi.

Il Ministero ha presentato controricorso.

I l ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla prospettata questione di legittimità dell’art. 2033 c.c.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria in vista della pubblica udienza, ne lla quale non sono intervenute.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria concludendoper l’accoglimento del primo motivo di ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e /o falsa applicazione de gli art t . 2033 , 269 7 c.c. e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

L’illustrazione del motivo si concentra soprattutto sulla «mancata dimostrazione del quantum debeatur » , ma nella memoria depositata in vista della pubblica udienza viene ripreso anche il tema, già trattato in grado d’appello, dei limiti posti all’azione di ripetizione nei confronti di un accipiens che sia stato indotto a fare affidamento sulla legittimità del pagamento ricevuto e che abbia utilizzato gli importi per soddisfare le proprie quotidiane esigenze di vita.

1.1. Il motivoè infondato.

1.1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU».

Il giudice delle leggi si è confrontato con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nell’ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici,ha specificato i presupposti che connotano un affidamento legittimo in capo al percettore dellaprestazione e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un’interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento (in particolare, inter alia, la sentenza CEDU Casarin, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13 ) .

La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che l’ordinamento interno– se correttamente ricostruito alla luce delle norme speciali in materia previdenziale e laburistica (tra le quali l’art. 2126 c.c.) e dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1337 c.c.) – contiene rimedi, diversi dalla negazione del diritto alla ripetizione di indebito, ma tuttavia idonei a garantire il pieno rispetto dell’interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU.

In particolare, secondo la Corte costituzionale, i rimedi protettivi nei confronti dell’incolpevole affidamento concernono, non l’esistenza dell’obbligazione restitutoria, ma le condizioni della sua esigibilità, essendo doveroso, da parte del creditore, proporre o accordare una rateizzazione del pagamento, «tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto».

Ora, fermo restando che l’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale conferma la validità dell’art. 2033 c.c., anche tenendo conto della motivazione della sentenza n. 8/2023, si deve constatare che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione ha provveduto spontaneamente al recupero rateale del credito, spalmato in circa 15 anni.

Né risulta che il lavoratore abbia prospettato l’incompatibilità tra tali modalità di recupero del credito e le sue primarie esigenze di vita.

Anzi, eg li stesso ha chiesto ai giudici di merito, in via subordinata, di accertare il suo diritto al mantenimento di quella rateazione, onde evitare il pericolo che il Ministero potesse, in un secondo momento, optare per un pagamento immediato del residuo o per i l pagamento di una rata più consistente.

In definitiva, per quanto riguarda il profilo per cui era stata disposta la trattazione in pubblica udienza in attesa della decisione del giudice delle leggi, nessun dubbio residua sulla legittimità della ripetizione di indebito, per come esercitata nel caso qui in esame.

Nelche rimane assorb ita la questione de lla effettiva sussistenza del legittimo affidamento sulla stabilità dell’assegno in capo al lavoratore, sollevata dal Ministero con riferimento al fatto che il trattamento economico era stato determinato, al momento del trasferimento, «in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli», ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312 del 1980.

1.1.2. Il secondo profilo di censura esplicitato nel primo motivo di ricorso riguarda la determinazione dell’importo richiesto in restituzione dal Ministero.

La Corte d’Appello di Roma ha dato atto al ricorrente che il Tribunale di Velletri aveva «omesso di pronunciare sulla questione», ma ha rigettato il gravame rilevando che «le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenutoindebitamente corrisposta la somma in questione si evincono agevolmente dal raffronto tra il provvedimento di determinazione definitiva del trattamento economico spettante all’appellante, una volta transitato nei ruoli del Ministero dell’Istruzione … , adottato il 27.9.2006 ed espressamente richiamato nel provvedimento del 20.3.2007, e il provvedimento di liquidazione provvisoria del 16.1.1997».

Il ricorrente contesta che tale asserzione è in evidente contrasto con i dati numerici riportati nella stessa sentenza: l’assegno personale venne allora determinato in Lire 12.418.048 annue (€ 6.413,38) e definitivamente fissato in Lire 2.267.018 (€ 1.170,82), con una differenza annua di € 5.242,56.

Poiché l’assegno più elevato venne corrisposto per più di dieci anni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2007), il ricorrente rileva che , moltiplicando la differenza annua per gli anni di effettiva percezione, «otteniamo un risultato totalmente diverso da quello oggetto del provvedimento della P.A. impugnato».

L’osservazione è corretta, ma non è utile all’accoglimento del ricorso.

Infatti, l’importo «totalmente diverso» che si ottiene con la predetta moltiplicazione (con buona approssimazione, €

54. 435,24) è un importo notevolmente superiore a quello oggetto di recupero da parte del Ministero (€ 34.401,10).

Pertanto, una volta che il ricorrente non contesta la differenza tra importo dell’assegno erogato e importo dell’assegno dovuto, né la durata del periodo di erogazione dell’assegno maggiorato (prendendo anzi tali dati a base della sua osservazione critica), egli non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza per rilevare che la corte d’appello non ha dato conto, in maniera coerente, del perché l’importo preteso in restituzione sia stato inferiore a quello che risulta erogato in eccesso.

Anzi, a ben vedere, il giudice del merito non aveva alcun bisogno di dare una specifica giustificazione in tal senso, essendo sufficiente il richiamo al principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato (art. 112 c.p.c.), in forza del quale la decisione del giudice non può eccedere l’oggetto della domanda.

Lo stesso ricorrente, evidentemente consciodella difficoltà di giustificare la rileva nza della incongruen za denunciata , cerca di superare l’ostacolo evidenziando che, nel caso in cui il percipiente sia in buona fede, non sono ripetibili frutti e interessi (art. 2033, secondo periodo, c.c.).

Sennonché, tale aspetto non risulta affatto pertinente al caso di specie, una volta appurato che l’importo richiesto in restituzione risulta inferiore all’importo capitale erogato.

Anche sotto questo profilo la decisione assunta dalla corte d’appello non merita dunque censura, seppure con una parziale correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

2. Il secondo motivo di ricorso era volto a censura re «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Il ricorrent e si lamentava del rigetto , per ritenuta mancanza di interesse ad agire, della domanda di esplicita dichiarazione del suo dirittoa una riscossione rateizzata dell’importo da restituire .

2.1. Già con la memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la camera di consiglio il ricorrente ha esplicitato la rinuncia a tale motivo di ricorso , per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, nelle more della pendenza del ricorso per cassazione, l’intero importo richiesto in restituzione è stato trattenuto secondo il programma rateale a suo tempo fissato dal Ministero.

Non vi è dunque luogo a provvedere su tale secondo motivo, dovendosi peraltro osservare che, alla luce dei principi espressi nella citata sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale, il debitore può vantare, sussistendone i presupposti, un vero e proprio diritto al pagamento rateizzato, sicchépoteva non essere in sé priva di pregio la domanda del lavoratore di vedere affermato, e in tal modo garantito anche per il futuro, tale diritto.

3. Quest’ultima considerazionee, più in generale, la rilevanza ai fini di causa della recente decisione della Corte costituzionale consiglianodi compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, respingeil ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18696/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in R oma , via Flaminia n. 213, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -ricorrent e - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o ope legis in Roma , via dei Portoghesi n. 1 2, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Roma n. 706/2016,depositata il 26.2.2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 . 6 . 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; lette le conclusioni scritte depositate – ai sensi de ll’ art. 23, comma 8-bis, del decreto leggo n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 176 del 2020 – dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia, nel 1996 fu trasferito nei ranghi de l Ministero dell’Istruzione con incarico di docente di scuola secondaria di secondo grado . All’atto del trasferimento gli venne riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un assegno personale «non riassorbibile e non rivalutabile»puntualmente versato fino al 2006, quando, a seguito della ricostruzione della carriera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze addebitò al ricorrente un obbligo restitutorio di € 34.401,10 a titolo di diffe renza tra quanto percepi to e quanto effettivamente dovuto, iniziando a praticare una ritenuta stipendiale mensile di € 181,10. Il lavoratore si rivolse al Tribunale di Velletri per chiedere l’accertamento dell’inesistenza del debito e della illegittimità della trattenuta, nonché per eccepire la prescrizione parziale del debito. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda, salvo per quanto riguarda l’accertamento della prescrizione sui pagamenti ultradecennali. L a Corte d’Appello di Roma respinse l’impugnazione pro posta dal lavoratore contro la sentenza di primo grado. Contro la decisione sfavorevole d ella corte territoriale i l lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in du e motivi. Il Ministero ha presentato controricorso. I l ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla prospettata questione di legittimità dell’art. 2033 c.c. Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria in vista della pubblica udienza, ne lla quale non sono intervenute. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria concludendoper l’accoglimento del primo motivo di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e /o falsa applicazione de gli art t . 2033 , 269 7 c.c. e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». L’illustrazione del motivo si concentra soprattutto sulla «mancata dimostrazione del quantum debeatur » , ma nella memoria depositata in vista della pubblica udienza viene ripreso anche il tema, già trattato in grado d’appello, dei limiti posti all’azione di ripetizione nei confronti di un accipiens che sia stato indotto a fare affidamento sulla legittimità del pagamento ricevuto e che abbia utilizzato gli importi per soddisfare le proprie quotidiane esigenze di vita. 1.1. Il motivoè infondato. 1.1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU». Il giudice delle leggi si è confrontato con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nell’ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici,ha specificato i presupposti che connotano un affidamento legittimo in capo al percettore dellaprestazione e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un’interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento (in particolare, inter alia, la sentenza CEDU Casarin, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13 ) . La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che l’ordinamento interno– se correttamente ricostruito alla luce delle norme speciali in materia previdenziale e laburistica (tra le quali l’art. 2126 c.c.) e dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1337 c.c.) – contiene rimedi, diversi dalla negazione del diritto alla ripetizione di indebito, ma tuttavia idonei a garantire il pieno rispetto dell’interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU. In particolare, secondo la Corte costituzionale, i rimedi protettivi nei confronti dell’incolpevole affidamento concernono, non l’esistenza dell’obbligazione restitutoria, ma le condizioni della sua esigibilità, essendo doveroso, da parte del creditore, proporre o accordare una rateizzazione del pagamento, «tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l’obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto». Ora, fermo restando che l’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale conferma la validità dell’art. 2033 c.c., anche tenendo conto della motivazione della sentenza n. 8/2023, si deve constatare che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione ha provveduto spontaneamente al recupero rateale del credito, spalmato in circa 15 anni. Né risulta che il lavoratore abbia prospettato l’incompatibilità tra tali modalità di recupero del credito e le sue primarie esigenze di vita. Anzi, eg li stesso ha chiesto ai giudici di merito, in via subordinata, di accertare il suo diritto al mantenimento di quella rateazione, onde evitare il pericolo che il Ministero potesse, in un secondo momento, optare per un pagamento immediato del residuo o per i l pagamento di una rata più consistente. In definitiva, per quanto riguarda il profilo per cui era stata disposta la trattazione in pubblica udienza in attesa della decisione del giudice delle leggi, nessun dubbio residua sulla legittimità della ripetizione di indebito, per come esercitata nel caso qui in esame. Nelche rimane assorb ita la questione de lla effettiva sussistenza del legittimo affidamento sulla stabilità dell’assegno in capo al lavoratore, sollevata dal Ministero con riferimento al fatto che il trattamento economico era stato determinato, al momento del trasferimento, «in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli», ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312 del 1980. 1.1.2. Il secondo profilo di censura esplicitato nel primo motivo di ricorso riguarda la determinazione dell’importo richiesto in restituzione dal Ministero. La Corte d’Appello di Roma ha dato atto al ricorrente che il Tribunale di Velletri aveva «omesso di pronunciare sulla questione», ma ha rigettato il gravame rilevando che «le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenutoindebitamente corrisposta la somma in questione si evincono agevolmente dal raffronto tra il provvedimento di determinazione definitiva del trattamento economico spettante all’appellante, una volta transitato nei ruoli del Ministero dell’Istruzione … , adottato il 27.9.2006 ed espressamente richiamato nel provvedimento del 20.3.2007, e il provvedimento di liquidazione provvisoria del 16.1.1997». Il ricorrente contesta che tale asserzione è in evidente contrasto con i dati numerici riportati nella stessa sentenza: l’assegno personale venne allora determinato in Lire 12.418.048 annue (€ 6.413,38) e definitivamente fissato in Lire 2.267.018 (€ 1.170,82), con una differenza annua di € 5.242,56. Poiché l’assegno più elevato venne corrisposto per più di dieci anni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2007), il ricorrente rileva che , moltiplicando la differenza annua per gli anni di effettiva percezione, «otteniamo un risultato totalmente diverso da quello oggetto del provvedimento della P.A. impugnato». L’osservazione è corretta, ma non è utile all’accoglimento del ricorso. Infatti, l’importo «totalmente diverso» che si ottiene con la predetta moltiplicazione (con buona approssimazione, € 54. 435,24) è un importo notevolmente superiore a quello oggetto di recupero da parte del Ministero (€ 34.401,10). Pertanto, una volta che il ricorrente non contesta la differenza tra importo dell’assegno erogato e importo dell’assegno dovuto, né la durata del periodo di erogazione dell’assegno maggiorato (prendendo anzi tali dati a base della sua osservazione critica), egli non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza per rilevare che la corte d’appello non ha dato conto, in maniera coerente, del perché l’importo preteso in restituzione sia stato inferiore a quello che risulta erogato in eccesso. Anzi, a ben vedere, il giudice del merito non aveva alcun bisogno di dare una specifica giustificazione in tal senso, essendo sufficiente il richiamo al principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato (art. 112 c.p.c.), in forza del quale la decisione del giudice non può eccedere l’oggetto della domanda. Lo stesso ricorrente, evidentemente consciodella difficoltà di giustificare la rileva nza della incongruen za denunciata , cerca di superare l’ostacolo evidenziando che, nel caso in cui il percipiente sia in buona fede, non sono ripetibili frutti e interessi (art. 2033, secondo periodo, c.c.). Sennonché, tale aspetto non risulta affatto pertinente al caso di specie, una volta appurato che l’importo richiesto in restituzione risulta inferiore all’importo capitale erogato. Anche sotto questo profilo la decisione assunta dalla corte d’appello non merita dunque censura, seppure con una parziale correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 2. Il secondo motivo di ricorso era volto a censura re «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il ricorrent e si lamentava del rigetto , per ritenuta mancanza di interesse ad agire, della domanda di esplicita dichiarazione del suo dirittoa una riscossione rateizzata dell’importo da restituire . 2.1. Già con la memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la camera di consiglio il ricorrente ha esplicitato la rinuncia a tale motivo di ricorso , per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, nelle more della pendenza del ricorso per cassazione, l’intero importo richiesto in restituzione è stato trattenuto secondo il programma rateale a suo tempo fissato dal Ministero. Non vi è dunque luogo a provvedere su tale secondo motivo, dovendosi peraltro osservare che, alla luce dei principi espressi nella citata sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale, il debitore può vantare, sussistendone i presupposti, un vero e proprio diritto al pagamento rateizzato, sicchépoteva non essere in sé priva di pregio la domanda del lavoratore di vedere affermato, e in tal modo garantito anche per il futuro, tale diritto. 3. Quest’ultima considerazionee, più in generale, la rilevanza ai fini di causa della recente decisione della Corte costituzionale consiglianodi compensare tra le parti le spese dell’intero processo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, respingeil ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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