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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07889/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Forlì - dopo aver qualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - lo ha condannato alla pena di C 900,00 di ammendaioltre al pagamento delle spese processuali.

2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore lamentando violazione di legge e sottolineando che l'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada non prevede un reato, ma un mero illecito amministrativo.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Con nota del 24 gennaio 2023 la difesa si è associata a tali conclusioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

5. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Cesenatico in data 11 ottobre 2018.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con decisione che, per questa parte, non è stata fatta oggetto di impugnazione, il giudice ha ritenuto «convincenti gli argomenti introdotti in ordine all'affidabilità dei risultati forniti dall'etilometro impiegato» e ha concluso che «in assenza di prova rigorosa come l'accertamento tecnico o ematico» non fosse possibile ritenere provato il valore del tasso alcolemico.

Ha preso atto, però, che i testimoni esaminati avevano riferito in ordine all'esistenza di sintomi dello stato di ebbrezza e ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada.

Tali essendo le conclusioni cui il giudice di merito è giunto, si deve prendere atto che dall'agosto del 2010 - a seguito della modifica introdotta dall'art. 33 legge 29 luglio 2010, n. 120 - l'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada non prevede più un reato bensì un illecito amministrativo e, pertanto, avendo diversamente qualificato il fatto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione.

6. Poiché la diversa qualificazione giuridica del fatto è ormai definitiva, l'annullamento può avvenire senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc.pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ne consegue la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Forlì-Cesena competente all'eventuale applicazione della sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, così come giuridicamente qualificato nella sentenza stessa (art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada), non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Forlì-Cesena per le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Forlì - dopo aver qualificato il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - lo ha condannato alla pena di C 900,00 di ammendaioltre al pagamento delle spese processuali. 2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore lamentando violazione di legge e sottolineando che l'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada non prevede un reato, ma un mero illecito amministrativo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con nota del 24 gennaio 2023 la difesa si è associata a tali conclusioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Cesenatico in data 11 ottobre 2018. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con decisione che, per questa parte, non è stata fatta oggetto di impugnazione, il giudice ha ritenuto «convincenti gli argomenti introdotti in ordine all'affidabilità dei risultati forniti dall'etilometro impiegato» e ha concluso che «in assenza di prova rigorosa come l'accertamento tecnico o ematico» non fosse possibile ritenere provato il valore del tasso alcolemico. Ha preso atto, però, che i testimoni esaminati avevano riferito in ordine all'esistenza di sintomi dello stato di ebbrezza e ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada. Tali essendo le conclusioni cui il giudice di merito è giunto, si deve prendere atto che dall'agosto del 2010 - a seguito della modifica introdotta dall'art. 33 legge 29 luglio 2010, n. 120 - l'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada non prevede più un reato bensì un illecito amministrativo e, pertanto, avendo diversamente qualificato il fatto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione. 6. Poiché la diversa qualificazione giuridica del fatto è ormai definitiva, l'annullamento può avvenire senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc.pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Forlì-Cesena competente all'eventuale applicazione della sanzione amministrativa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, così come giuridicamente qualificato nella sentenza stessa (art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada), non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Forlì-Cesena per le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estenso
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