CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28309/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUD. SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania,in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Consiglio di disciplinapresso la casa Circondariale “[OSCURATO:PERSONA]” di Catania ha applicato nei suoiconfronti la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per 5giorni, in relazione alla violazione dell’art. 77 n.15, n. 16, n, 18 del decreto delPresidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recantenorme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative dellalibertà).2. Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione VincenzoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Sterlino, deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e inparticolare delle disposizioni di cui agli artt. 35, 35-bis, 71-ter della legge n. 354del 1975, nonché di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.Rileva la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha errato nel procedere aisensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen in relazione al reclamo proposto dalricorrente non sussistendone le condizioni, atteso che questo modelloprocedimentale richiede l’assenza di valutazioni discrezionali e, quindi, diaccertamenti di tipo cognitivo o valutativi; nella fattispecie, invece, il Magistratodi sorveglianza ha respinto il reclamo per infondatezza dei motivi perché genericie immotivati, soffermandosi sul merito del ricorso e valutandoli alla luce delcontenuto del rapporto disciplinare.2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e inparticolare delle disposizioni di cui agli artt. 35, 35-bis, 71-ter della legge 26luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzionedelle misure privative e limitative della libertà), artt. 178 e 179 cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., e 185 disp. att. cod. proc. pen.Deduce la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania pronunciando ladeclaratoria di inammissibilità de plano a seguito di una valutazione che havalutato il merito della vicenda, ha adottato una pronuncia in violazione delcontraddittorio anche considerando che il ricorrente aveva richiestol’espletamento di una attività istruttoria, consistente nell’acquisizione delleimmagini di videosorveglianza, essenziale al fine di accertare la effettivapresenza e partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’episodio di protesta nel reparto e allancio degli oggetti.Si rileva in particolare che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ritenuto genericoe imprecisato il reclamo, concludendo per l’inammissibilità dello stesso, limitandoil proprio argomentare alla lettura del rapporto disciplinare, che provenendo daun pubblico ufficiale formerebbe piena prova fino a querela di falso. Rileva altresìche il decreto impugnato si limita ad un generico richiamo al rapporto disciplinaresenza ulteriore specificazione degli elementi sottostanti.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, FrancescaCeroni, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile, conprocedura de plano, il reclamo proposto dal ricorrente avverso la sanzionedisciplinare rilevando che dal rapporto disciplinare, che forma piena prova fino aquerela di falso, alla pagina 2 risulta expressis verbis che il ricorrente ha presoparte alla protesta, attraverso una condotta consistita nel lanciare oggetti edevidenziato la genericità del reclamo proposto che si è limitato, con poche righe,a ribadire l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA], così da ritenerlo inammissibile ai sensi dell’art. 581 , comma 1, lett. d) cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ritenuto generici i motivi del reclamo,nonostante questi individuassero chiaramente la doglianza relativa all’estraneitàdel ricorrente alla protesta contestata. Sul punto, il provvedimento impugnato siè espressamente pronunciato, escludendo tale estraneità sulla base del rapportodisciplinare. Ne consegue che la valutazione compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza attiene al merito della vicenda e costituisce espressione del suopotere discrezionale di apprezzamento delle risultanze istruttorie.Deve, dunque rilevarsi che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha adottato ilprovvedimento di inammissibilità con procedura de plano, al di fuori deipresupposti richiesti dalla disposizione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc.pen. non facendo corretta applicazione del principio secondo il quale in tema diprocedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifestainfondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dallalegge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipocognitivo né valutazioni discrezionali (ex multis, Sez. 1, n. 32279 del29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013,Giuffrida, Rv. 257017 - 01).Nella fattispecie, dunque, la declaratoria di inammissibilità è statapronunciata a seguito di una valutazione nel merito che, invece, avrebbenecessitato l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, consentendo lapartecipazione del ricorrente ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 666, comma3 e seguenti, cod. proc. pen.4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento deldecreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCatania. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Catania.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]