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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42184/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 19619_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 157-161 cod. pen., art. 5 e 17 comma 1 bis d.lgs. 74 del 2000 con riferimento all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscale per l'anno 2010, per intervenuta prescrizione maturata nelle more del deposito della sentenza di appello è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità.

L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.

Tenuto conto dell'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente per l'anno di imposta 2010, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza del 13 settembre 2021, non rilevando la eventuale prescrizione del reato maturata nelle more tra la lettura del dispositivo e deposito delle motivazioni (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 Ud., Cammi, Rv. 277593 - 02).

L'inammissibilità del ricorso per cassazione i per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigl en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 19619_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 157-161 cod. pen., art. 5 e 17 comma 1 bis d.lgs. 74 del 2000 con riferimento all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscale per l'anno 2010, per intervenuta prescrizione maturata nelle more del deposito della sentenza di appello è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità. L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dell'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente per l'anno di imposta 2010, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza del 13 settembre 2021, non rilevando la eventuale prescrizione del reato maturata nelle more tra la lettura del dispositivo e deposito delle motivazioni (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 Ud., Cammi, Rv. 277593 - 02). L'inammissibilità del ricorso per cassazione i per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigl en
Decreto Cassazione n. 42184/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris