Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 27051/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 15/7/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 11/4/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen.

Rileva, in particolare, come la condotta ascritta all'imputata debba più correttamente essere sussunta nella ipotesi disciplinata dall'art. 316-ter cod. pen., perché manca l'induzione in errore dell'ente erogatore, che non era tenuto ad effettuare un accertamento effettivo in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, limitandosi a prendere atto della documentazione prodotta. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione.

Sul punto evidenzia che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel processo di primo grado avesse operato la causa di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata al 18/6/2020 per l'assenza dei testi del pubblico ministero, con la conseguenza che la sospensione della prescrizione non può operare.

Cita in proposito l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, che hanno affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, si applica solo ai procedimenti la cui udienza era stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Partendo dall'esame del secondo motivo, perché preliminare ed assorbente rispetto all'altra doglianza, rileva il Collegio come lo stesso sia fondato.

Ed invero, il reato per cui si procede, all'epoca in cui fu commesso - 23 ottobre 2014 - era punito con la pena della reclusione da uno a sei anni di reclusione, per cui il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni; detto termine può essere aumentato fino ad un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. per le interruzioni.

Orbene, risalendo il reato al 23/10/2014, il termine di prescrizione, comprese le interruzioni e la sospensione dal 22/11/2018 al 24/1/2019 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, è maturato il 25/6/2022, dunque, prima che fosse emessa la sentenza impugnata (15/7/2022).

Non può, invero, essere condivisa l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui nel caso di specie opera anche la sospensione della prescrizione (dal 9/3/2020 al 11/5/2020) prevista dal dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, atteso che in quel periodo non cadeva nessuna udienza del presente procedimento (l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu rinviata al 18/6/2020 per l'assenza dei testi).

Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02). 3.2 II primo motivo di ricorso resta assorbito.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint per prescrizione.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 15/7/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 11/4/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. Rileva, in particolare, come la condotta ascritta all'imputata debba più correttamente essere sussunta nella ipotesi disciplinata dall'art. 316-ter cod. pen., perché manca l'induzione in errore dell'ente erogatore, che non era tenuto ad effettuare un accertamento effettivo in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, limitandosi a prendere atto della documentazione prodotta. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione. Sul punto evidenzia che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel processo di primo grado avesse operato la causa di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata al 18/6/2020 per l'assenza dei testi del pubblico ministero, con la conseguenza che la sospensione della prescrizione non può operare. Cita in proposito l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, che hanno affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, si applica solo ai procedimenti la cui udienza era stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Partendo dall'esame del secondo motivo, perché preliminare ed assorbente rispetto all'altra doglianza, rileva il Collegio come lo stesso sia fondato. Ed invero, il reato per cui si procede, all'epoca in cui fu commesso - 23 ottobre 2014 - era punito con la pena della reclusione da uno a sei anni di reclusione, per cui il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni; detto termine può essere aumentato fino ad un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. per le interruzioni. Orbene, risalendo il reato al 23/10/2014, il termine di prescrizione, comprese le interruzioni e la sospensione dal 22/11/2018 al 24/1/2019 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, è maturato il 25/6/2022, dunque, prima che fosse emessa la sentenza impugnata (15/7/2022). Non può, invero, essere condivisa l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui nel caso di specie opera anche la sospensione della prescrizione (dal 9/3/2020 al 11/5/2020) prevista dal dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, atteso che in quel periodo non cadeva nessuna udienza del presente procedimento (l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu rinviata al 18/6/2020 per l'assenza dei testi). Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02). 3.2 II primo motivo di ricorso resta assorbito. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 27051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris