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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05841/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8921-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 32/A, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 425/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ha impugnato, innanzi alla C.T.R. del Molise, il provvedimento di diniego della definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 relativamente al procedimento iscritto al n. 164/2017 R.G. di quella stessa Commissione, avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato dalla contribuente, in misura superiore ai limiti di legge, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014; che laC.T.R. del Molise, con sentenza n. 425/2021, depositata il 23/09/2021 ha accolto la proposta impugnazione osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) la notifica del provvedimento di diniego (eseguita alla parte personalmente e non al procuratore costituito) dovesse considerarsi nulla e non inesistente e, dunque sanata per effetto del raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva impugnazione dell’atto, mentre (b) l’Ufficio aveva giustificato, “nelle proprie controdeduzioni…in altro modo le ragioni del diniego” (cfr. p. 6 della motivazione), così illegittimamente stravolgendo la motivazione dell’atto impugnato, con la conseguenza che, (c) dovendosi valutare unicamente “le ragioni del diniego così come esplicitate nel provvedimento impugnato” (cfr. ivi), consistenti nella dedotta non definibilità della lite a cagione della natura dell’atto, (d) non poteva che discenderne la illegittimità di quest’ultimo, posto che “l’avviso di recupero del credito di imposta non ha funzione meramente liquidatoria, ma costituisce un vero e proprio atto di accertamento”, suscettibile, pertanto, di definizione agevolata ai sensi del richiamato art. 6; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600/73” (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che le motivazioni del provvedimento di diniego di condono non possano essere integrate in sede processuale dovendo, al contrario, emergere esclusivamente dall’atto medesimo; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 6, c. 3, del D.L. n. 119/2018” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto il diniego di definizione agevolata illegittimo, in quanto motivato sulla base sola natura dell’atto opposto dalla contribuente, laddove esso, al contrario, fondava, “in considerazione delle modalità della richiesta di condono” (cfr. ivi), sulla mancanza dei presupposti previsti all’uopo dall’art. 6 cit. (con conseguente insussistenza della novità della motivazione stigmatizzata dalla C.T.R.) e, in specie, sulla non condonabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 3, cit., delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e per le quali unicamente l’istanza di definizione agevolata era stata presentata, posto che, per altro verso, la lite riguardava non solo le sanzioni ma anche il tributo; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono nel loro complesso infondati; che, premesso che il provvedimento di diniego di condono è un atto amministrativo e, come tale, deve essere fondato su una congrua motivazione, la cui funzione consiste, da un lato, nel delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio anche nell'eventuale successiva fase contenziosa e, da un altro, nel mettere il contribuente in condizione di conoscere i motivi posti a fondamento dello stesso, al fine di decidere se impugnarlo o meno e di approntare un'idonea difesa (Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24486.

Cfr. anche, in motivazione, p. 5, sub § 1.3, Cass., Sez. 5, 5.10.2022, n. 28994, non massimata in parte qua), rileva la Corte come, nella specie, dalla lettura della motivazione sottesa al diniego opposto dall’Ufficio al contribuente (e riprodotta in sentenza alla p. 5, sub § 3.1, oltre ad essere stata trascritta, ai fini della specificità del motivo, alla p. 16 del ricorso) emerge effettivamente come questo non fondasse – come invece affermato dalla C.T.R. - sulla natura dell’atto impositivo (nell’incipit della motivazione si dà, infatti, atto che “ la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, vale a dire…atti di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati…Nel caso di specie, la controversia pendente attiene ad un atto di recupero di un credito di imposta che la contribuente aveva indebitamente utilizzato”) quanto, piuttosto, sulla tipologia di sanzioni applicate (“Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 6 le sanzioni irrogate a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97… in queste circostanze la sanzione irrogata viene accomunata a quella prevista per gli omessi versamenti che prevede a norma dell’art. 13 del D.L.gs 471/97 una sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Atteso che l’atto non risulta definibile…”), mentre alcunché è ivi indicato in merito alla circostanza per cui l’istanza di definizione agevolata fu rigettata, in quanto presentata solo in relazione alle sanzioni e non anche all’imposta dovuta; che se, per effetto di quanto osservato in precedenza, il provvedimento di diniego in questione non può - come correttamente evidenziato dalla C.T.R. (cfr. p. 6, sub §§ 3.2-3.3) - essere giustificato sotto tale “nuovo” ultimo profilo (così disattendendo il primo motivo di ricorso) è, al contrario, fondata la censura svolta con il secondo motivo di ricorso (il quale disvela un error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Cfr. anche Cass., Sez. 3, 21.12.2022, 37382, Rv. 666679-02), nella parte in cui l’Ufficio lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto il provvedimento di diniego illegittimo, sulla base di una motivazione (i.e. la natura dell’atto sotteso alla istanza di definizione agevolata) in realtà non opposta al contribuente; che quanto precede non esclude, tuttavia, la illegittimità – sia pure per una diversa motivazione - del provvedimento di diniego impugnato: posto, infatti, che, alla luce di quanto evidenziato supra, la motivazione di esso verte unicamente sulla non condonabilità delle sanzioni, per effetto della loro tipologia, non può non osservarsi come, da un lato, l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 119 del 2018, nel disciplinare le modalità di definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni, dispone che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione…” e, dall’altro, che il successivo comma 5 del medesimo art. 6 cit., nel dettare le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata, prevede che “Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”; che - come già osservato da questa Corte, d’altronde, in fattispecie analoga (cfr. Cass., Sez. 5, 24.12.2020, n. 29509, non massimata) – le sanzioni oggetto di causa non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione e, sono, pertanto, definibili; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato e la gravata decisione – sia pure con tale emendata motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. -confermata, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore de [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore de [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8921-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 32/A, presso lo STUDIO dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 425/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ha impugnato, innanzi alla C.T.R. del Molise, il provvedimento di diniego della definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 relativamente al procedimento iscritto al n. 164/2017 R.G. di quella stessa Commissione, avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato dalla contribuente, in misura superiore ai limiti di legge, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014; che laC.T.R. del Molise, con sentenza n. 425/2021, depositata il 23/09/2021 ha accolto la proposta impugnazione osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) la notifica del provvedimento di diniego (eseguita alla parte personalmente e non al procuratore costituito) dovesse considerarsi nulla e non inesistente e, dunque sanata per effetto del raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva impugnazione dell’atto, mentre (b) l’Ufficio aveva giustificato, “nelle proprie controdeduzioni…in altro modo le ragioni del diniego” (cfr. p. 6 della motivazione), così illegittimamente stravolgendo la motivazione dell’atto impugnato, con la conseguenza che, (c) dovendosi valutare unicamente “le ragioni del diniego così come esplicitate nel provvedimento impugnato” (cfr. ivi), consistenti nella dedotta non definibilità della lite a cagione della natura dell’atto, (d) non poteva che discenderne la illegittimità di quest’ultimo, posto che “l’avviso di recupero del credito di imposta non ha funzione meramente liquidatoria, ma costituisce un vero e proprio atto di accertamento”, suscettibile, pertanto, di definizione agevolata ai sensi del richiamato art. 6; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600/73” (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che le motivazioni del provvedimento di diniego di condono non possano essere integrate in sede processuale dovendo, al contrario, emergere esclusivamente dall’atto medesimo; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 6, c. 3, del D.L. n. 119/2018” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto il diniego di definizione agevolata illegittimo, in quanto motivato sulla base sola natura dell’atto opposto dalla contribuente, laddove esso, al contrario, fondava, “in considerazione delle modalità della richiesta di condono” (cfr. ivi), sulla mancanza dei presupposti previsti all’uopo dall’art. 6 cit. (con conseguente insussistenza della novità della motivazione stigmatizzata dalla C.T.R.) e, in specie, sulla non condonabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 3, cit., delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e per le quali unicamente l’istanza di definizione agevolata era stata presentata, posto che, per altro verso, la lite riguardava non solo le sanzioni ma anche il tributo; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono nel loro complesso infondati; che, premesso che il provvedimento di diniego di condono è un atto amministrativo e, come tale, deve essere fondato su una congrua motivazione, la cui funzione consiste, da un lato, nel delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio anche nell'eventuale successiva fase contenziosa e, da un altro, nel mettere il contribuente in condizione di conoscere i motivi posti a fondamento dello stesso, al fine di decidere se impugnarlo o meno e di approntare un'idonea difesa (Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24486. Cfr. anche, in motivazione, p. 5, sub § 1.3, Cass., Sez. 5, 5.10.2022, n. 28994, non massimata in parte qua), rileva la Corte come, nella specie, dalla lettura della motivazione sottesa al diniego opposto dall’Ufficio al contribuente (e riprodotta in sentenza alla p. 5, sub § 3.1, oltre ad essere stata trascritta, ai fini della specificità del motivo, alla p. 16 del ricorso) emerge effettivamente come questo non fondasse – come invece affermato dalla C.T.R. - sulla natura dell’atto impositivo (nell’incipit della motivazione si dà, infatti, atto che “ la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, vale a dire…atti di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati…Nel caso di specie, la controversia pendente attiene ad un atto di recupero di un credito di imposta che la contribuente aveva indebitamente utilizzato”) quanto, piuttosto, sulla tipologia di sanzioni applicate (“Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 6 le sanzioni irrogate a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97… in queste circostanze la sanzione irrogata viene accomunata a quella prevista per gli omessi versamenti che prevede a norma dell’art. 13 del D.L.gs 471/97 una sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Atteso che l’atto non risulta definibile…”), mentre alcunché è ivi indicato in merito alla circostanza per cui l’istanza di definizione agevolata fu rigettata, in quanto presentata solo in relazione alle sanzioni e non anche all’imposta dovuta; che se, per effetto di quanto osservato in precedenza, il provvedimento di diniego in questione non può - come correttamente evidenziato dalla C.T.R. (cfr. p. 6, sub §§ 3.2-3.3) - essere giustificato sotto tale “nuovo” ultimo profilo (così disattendendo il primo motivo di ricorso) è, al contrario, fondata la censura svolta con il secondo motivo di ricorso (il quale disvela un error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Cfr. anche Cass., Sez. 3, 21.12.2022, 37382, Rv. 666679-02), nella parte in cui l’Ufficio lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto il provvedimento di diniego illegittimo, sulla base di una motivazione (i.e. la natura dell’atto sotteso alla istanza di definizione agevolata) in realtà non opposta al contribuente; che quanto precede non esclude, tuttavia, la illegittimità – sia pure per una diversa motivazione - del provvedimento di diniego impugnato: posto, infatti, che, alla luce di quanto evidenziato supra, la motivazione di esso verte unicamente sulla non condonabilità delle sanzioni, per effetto della loro tipologia, non può non osservarsi come, da un lato, l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 119 del 2018, nel disciplinare le modalità di definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni, dispone che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione…” e, dall’altro, che il successivo comma 5 del medesimo art. 6 cit., nel dettare le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata, prevede che “Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”; che - come già osservato da questa Corte, d’altronde, in fattispecie analoga (cfr. Cass., Sez. 5, 24.12.2020, n. 29509, non massimata) – le sanzioni oggetto di causa non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione e, sono, pertanto, definibili; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato e la gravata decisione – sia pure con tale emendata motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. -confermata, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore de [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore de [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi
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