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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23106/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I difensori di GUL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Mir hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, unificate dal vincolo della continuazione (disponendo per [OSCURATO:PERSONA] e per altro imputato non ricorrente, AHMADZAI [OSCURATO:PERSONA], anche l'espulsione a pena espiata a norma dell'art. 86, d.P.R. n. 309/1990 e la confisca di euro 300,00 a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto non ricorrente); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi [per l'imputato GUL: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. nonché in relazione alla espulsione a norma dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e alla confisca a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R.; per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]: insussistenza aggravante ingente quantità per il capo 57)], non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata; che, peraltro, il secondo e il terzo motivo formulati nell'interesse del GUL ineriscono a statuizioni riguardanti altri imputati, laddove l'erronea qualificazione giuridica dedotta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] è rimasta mera enunciazione, non sostenuta da alcuna argomentazione (sul punto evidenziandosi, ad ogni buon conto, che - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01), ciò che, nella specie, risulta smentito ictu oculi dal semplice tenore delle imputazioni; 2 c;:E_ che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I difensori di GUL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Mir hanno proposto ricorsi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, unificate dal vincolo della continuazione (disponendo per [OSCURATO:PERSONA] e per altro imputato non ricorrente, AHMADZAI [OSCURATO:PERSONA], anche l'espulsione a pena espiata a norma dell'art. 86, d.P.R. n. 309/1990 e la confisca di euro 300,00 a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto non ricorrente); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena proposti per motivi [per l'imputato GUL: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. nonché in relazione alla espulsione a norma dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e alla confisca a norma dell'art. 73 comma 7-bis, stesso d.P.R.; per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]: insussistenza aggravante ingente quantità per il capo 57)], non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata; che, peraltro, il secondo e il terzo motivo formulati nell'interesse del GUL ineriscono a statuizioni riguardanti altri imputati, laddove l'erronea qualificazione giuridica dedotta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] è rimasta mera enunciazione, non sostenuta da alcuna argomentazione (sul punto evidenziandosi, ad ogni buon conto, che - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01), ciò che, nella specie, risulta smentito ictu oculi dal semplice tenore delle imputazioni; 2 c;:E_ che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera
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