CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11606/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di dichiararsi il ricorso inammissibile;preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato tempestivarichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen., mache all’odierna udienza, nessuno è comparso;verificata la ritualità degli avvisi alle parti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/12/2025, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato del reato diriciclaggio di un’autovettura e per essere sussistente il pericolo che egli commettesse delittidella stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], CarmineTroiano, affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 648-bis cod. pen., conriferimento agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc pen.; in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione conriguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio e allamancata sussunzione della condotta nella fattispecie legale del furto.2.1.1. Quanto a tale aspetto della mancata sussunzione della condotta nella fattispeciedel furto, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che, nell’escludere che egli avesse concorso nel furtodell’autovettura, il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di considerare le due circostanzeche: a) il luogo del furto dell’autovettura distava solo sei minuti dal luogo nel quale la stessaera stata rinvenuta nel possesso dell’indagato; b) come risultava dal verbale di arresto, ilfurto dell’autovettura era avvenuto alle ore 15:30 e il suddetto rinvenimento alle ore 15:45,cioè solo 15 minuti dopo.Dopo avere trascritto la descrizione della condotta che figurava nel verbale di arresto, ilricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a «ribadire solo la diversitàdei luoghi del furto e del ritrovamento senza alcuna considerazione di tutte le altrecircostanze che deponevano per la condotta di furto in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA]».2.1.2. Sotto un ulteriore profilo, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che «l’unica condotta che gliautori del furto erano, nel brevissimo lasso di tempo, riusciti a porre in essere era stata unarudimentale “abrasione” con uno strumento a punta della targhetta identificativa» che eraimpressa sul montante tra porta anteriore e porta posteriore lato guidatore dell’autovettura. Dopo avere esposto che tale condotta era stata compiuta «in maniera assolutamenterapida e poco professionale – tanto che immediatamente veniva identificata l’auto – … », ilricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli sarebbe rimasto «silente sul punto», nonavendo compiuto «alcuna verifica del se quell’operazione di “abrasione” potesse giàostacolare la provenienza del veicolo ed integrare la condotta prevista dalla norma noncostituendo quel quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene non essendo idonea afrapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento del precedentedelitto».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 648-bis cod. pen.,con riferimento agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc pen.; in relazione all’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato diriciclaggio consumato.Dopo avere fatto un ampio excursus sull’evoluzione normativa del delitto di riciclaggio esul tema della configurabilità del tentativo di tale delitto, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che «la condottaposta in essere al più poteva definirsi meramente prodromica all’ostacolazione [sic] dellaprovenienza ma certamente tale finalità non si era ancora realizzata tanto che alcunaindagine è stata necessaria sul punto al fine di individuare l’autovettura», con laconseguenza che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente «ritenuto la ricorrenza dicondotte idonee ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dell’autovettura».2.3. Il ricorrente rappresenta di avere interesse a proporre le indicate doglianze inquanto la qualificazione giuridica della sua condotta come furto o come tentativo diriciclaggio avrebbe inciso sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e sullascelta della misura da applicare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo profilo del primo motivo (punto 2.1.1 della parte in fatto) è manifestamenteinfondato.Con riguardo all’analoga problematica che si pone a proposito del reato di ricettazione,la Corte di cassazione ha chiarito – affermando un principio al quale il Collegio,condividendolo, intende dare continuità – che, ai fini della configurabilità dello stesso reato,non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delittopresupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv.259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso chel’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma unamera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con laconseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessariaquando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile(Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).Il Tribunale di Napoli ha fatto applicazione di tali princìpi, i quali, attesa l’analogia dellaproblematica che si pone, quanto alla prova dell’estraneità dell’imputato al delittopresupposto, con riguardo ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, si devono ritenereinvocabili anche in relazione a quest’ultimo.Il Tribunale del riesame ha al riguardo argomentato come: a) il [OSCURATO:PERSONA], nel corsodell’udienza di convalida del suo arresto, avesse dichiarato che, al momento dell’interventodei [OSCURATO:PERSONA], il quale era avvenuto in Napoli, di fronte al numero civico 107 della via MariaCallas, egli stava rubando l’autovettura, laddove, dalla denuncia di furto che era stata sportadal proprietario [OSCURATO:PERSONA], risultava che la stessa autovettura era stata rubata in Cercola,via dei Platani; b) pertanto, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di indicare il luogoeffettivo del furto, se ne doveva desumere che l’autovettura non era stata rubata da lui mada persone diverse, per poi essere trasportata in Napoli, in via [OSCURATO:PERSONA].Tale ragionamento appare del tutto privo di contraddizioni e di illogicità, tanto menomanifeste, e si contrappone logicamente agli elementi della contiguità temporale e spazialetra sottrazione della res e suo rinvenimento in possesso dell’indagato che sono stati invocatidal [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che, col ritenere non credibile la prospettazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] diavere commesso il furto dell’autovettura e, perciò, non operante la clausola di riserva chefigura in apertura dell’art. 648-bis cod. pen., il Tribunale di Napoli non è incorso in alcun vizioné di violazione di legge né motivazionale.2. Il secondo profilo del primo motivo (punto 2.1.2 della parte in fatto) e il secondomotivo – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente –sono manifestamente infondati.La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeridi identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacolal’accertamento della provenienza del bene (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv.257059-01).Nel caso in esame, l’abrasione della targhetta di identificazione del veicolo, di cui all’art.74 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il “Nuovo codice della strada”) e all’art. 232 deld.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante il “Regolamento di esecuzione e attuazione delnuovo codice della strada”), la quale costituisce, come dice il suo stesso nome, un elementoche vale a identificare il veicolo (contenendo, tra l’altro, anche l’indicazione del suo numerodi telaio), si deve ritenere costituire una condotta idonea a ostacolare la ricerca dellaprovenienza delittuosa dello stesso, in quanto lo priva di un significativo elemento dicollegamento con il proprietario che ne è stato spogliato, e, pertanto, una condotta idonea aintegrare il delitto di riciclaggio.Delitto che, poiché si consuma, nel caso della fattispecie “residuale” che viene qui inrilievo, con il compimento dell’operazione di ostacolo all’identificazione della provenienzadelittuosa del denaro, del bene o dell’altra utilità, si deve ritenere nella specie consumato, enon tentato, atteso che, al momento dell’intervento dei [OSCURATO:PERSONA], l’operazione di abrasionedella targhetta di identificazione dell’autovettura era già stata compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dai suoinon identificati complici.Si deve infine ribadire che, come è stato più volte condivisibilmente affermato dallaCorte di cassazione, l’agevole accertamento della provenienza illecita della res – come,secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto nel caso in esame – non comporta la non punibilitàdella condotta a titolo di riciclaggio e, in particolare, non integra un reato impossibile, attesoche, per aversi reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve essere ex ante assoluta e nonsi può desumere dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto (Sez. 2, n. 37718del 12/07/2012, Castaldo, Rv. 253448-01; Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, Lanzino, Rv.245625-01).3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11606/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 597/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 91/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo di dichiararsi il ricorso inammissibile;preso atto che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato tempestivarichiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen., mache all’odierna udienza, nessuno è comparso;verificata la ritualità degli avvisi alle parti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/12/2025, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare degli arresti domiciliari per essere egli gravemente indiziato del reato diriciclaggio di un’autovettura e per essere sussistente il pericolo che egli commettesse delittidella stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], CarmineTroiano, affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 648-bis cod. pen., conriferimento agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc pen.; in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione conriguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio e allamancata sussunzione della condotta nella fattispecie legale del furto.2.1.1. Quanto a tale aspetto della mancata sussunzione della condotta nella fattispeciedel furto, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che, nell’escludere che egli avesse concorso nel furtodell’autovettura, il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di considerare le due circostanzeche: a) il luogo del furto dell’autovettura distava solo sei minuti dal luogo nel quale la stessaera stata rinvenuta nel possesso dell’indagato; b) come risultava dal verbale di arresto, ilfurto dell’autovettura era avvenuto alle ore 15:30 e il suddetto rinvenimento alle ore 15:45,cioè solo 15 minuti dopo.Dopo avere trascritto la descrizione della condotta che figurava nel verbale di arresto, ilricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato a «ribadire solo la diversitàdei luoghi del furto e del ritrovamento senza alcuna considerazione di tutte le altrecircostanze che deponevano per la condotta di furto in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA]».2.1.2. Sotto un ulteriore profilo, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che «l’unica condotta che gliautori del furto erano, nel brevissimo lasso di tempo, riusciti a porre in essere era stata unarudimentale “abrasione” con uno strumento a punta della targhetta identificativa» che eraimpressa sul montante tra porta anteriore e porta posteriore lato guidatore dell’autovettura. Dopo avere esposto che tale condotta era stata compiuta «in maniera assolutamenterapida e poco professionale – tanto che immediatamente veniva identificata l’auto – … », ilricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli sarebbe rimasto «silente sul punto», nonavendo compiuto «alcuna verifica del se quell’operazione di “abrasione” potesse giàostacolare la provenienza del veicolo ed integrare la condotta prevista dalla norma noncostituendo quel quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene non essendo idonea afrapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento del precedentedelitto».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 648-bis cod. pen.,con riferimento agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc pen.; in relazione all’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato diriciclaggio consumato.Dopo avere fatto un ampio excursus sull’evoluzione normativa del delitto di riciclaggio esul tema della configurabilità del tentativo di tale delitto, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che «la condottaposta in essere al più poteva definirsi meramente prodromica all’ostacolazione [sic] dellaprovenienza ma certamente tale finalità non si era ancora realizzata tanto che alcunaindagine è stata necessaria sul punto al fine di individuare l’autovettura», con laconseguenza che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente «ritenuto la ricorrenza dicondotte idonee ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dell’autovettura».2.3. Il ricorrente rappresenta di avere interesse a proporre le indicate doglianze inquanto la qualificazione giuridica della sua condotta come furto o come tentativo diriciclaggio avrebbe inciso sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e sullascelta della misura da applicare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo profilo del primo motivo (punto 2.1.1 della parte in fatto) è manifestamenteinfondato.Con riguardo all’analoga problematica che si pone a proposito del reato di ricettazione,la Corte di cassazione ha chiarito – affermando un principio al quale il Collegio,condividendolo, intende dare continuità – che, ai fini della configurabilità dello stesso reato,non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delittopresupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv.259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso chel’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma unamera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con laconseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessariaquando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile(Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).Il Tribunale di Napoli ha fatto applicazione di tali princìpi, i quali, attesa l’analogia dellaproblematica che si pone, quanto alla prova dell’estraneità dell’imputato al delittopresupposto, con riguardo ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, si devono ritenereinvocabili anche in relazione a quest’ultimo.Il Tribunale del riesame ha al riguardo argomentato come: a) il [OSCURATO:PERSONA], nel corsodell’udienza di convalida del suo arresto, avesse dichiarato che, al momento dell’interventodei [OSCURATO:PERSONA], il quale era avvenuto in Napoli, di fronte al numero civico 107 della via MariaCallas, egli stava rubando l’autovettura, laddove, dalla denuncia di furto che era stata sportadal proprietario [OSCURATO:PERSONA], risultava che la stessa autovettura era stata rubata in Cercola,via dei Platani; b) pertanto, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di indicare il luogoeffettivo del furto, se ne doveva desumere che l’autovettura non era stata rubata da lui mada persone diverse, per poi essere trasportata in Napoli, in via [OSCURATO:PERSONA].Tale ragionamento appare del tutto privo di contraddizioni e di illogicità, tanto menomanifeste, e si contrappone logicamente agli elementi della contiguità temporale e spazialetra sottrazione della res e suo rinvenimento in possesso dell’indagato che sono stati invocatidal [OSCURATO:PERSONA].Ne discende che, col ritenere non credibile la prospettazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] diavere commesso il furto dell’autovettura e, perciò, non operante la clausola di riserva chefigura in apertura dell’art. 648-bis cod. pen., il Tribunale di Napoli non è incorso in alcun vizioné di violazione di legge né motivazionale.2. Il secondo profilo del primo motivo (punto 2.1.2 della parte in fatto) e il secondomotivo – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente –sono manifestamente infondati.La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeridi identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacolal’accertamento della provenienza del bene (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv.257059-01).Nel caso in esame, l’abrasione della targhetta di identificazione del veicolo, di cui all’art.74 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il “Nuovo codice della strada”) e all’art. 232 deld.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante il “Regolamento di esecuzione e attuazione delnuovo codice della strada”), la quale costituisce, come dice il suo stesso nome, un elementoche vale a identificare il veicolo (contenendo, tra l’altro, anche l’indicazione del suo numerodi telaio), si deve ritenere costituire una condotta idonea a ostacolare la ricerca dellaprovenienza delittuosa dello stesso, in quanto lo priva di un significativo elemento dicollegamento con il proprietario che ne è stato spogliato, e, pertanto, una condotta idonea aintegrare il delitto di riciclaggio.Delitto che, poiché si consuma, nel caso della fattispecie “residuale” che viene qui inrilievo, con il compimento dell’operazione di ostacolo all’identificazione della provenienzadelittuosa del denaro, del bene o dell’altra utilità, si deve ritenere nella specie consumato, enon tentato, atteso che, al momento dell’intervento dei [OSCURATO:PERSONA], l’operazione di abrasionedella targhetta di identificazione dell’autovettura era già stata compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dai suoinon identificati complici.Si deve infine ribadire che, come è stato più volte condivisibilmente affermato dallaCorte di cassazione, l’agevole accertamento della provenienza illecita della res – come,secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto nel caso in esame – non comporta la non punibilitàdella condotta a titolo di riciclaggio e, in particolare, non integra un reato impossibile, attesoche, per aversi reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve essere ex ante assoluta e nonsi può desumere dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto (Sez. 2, n. 37718del 12/07/2012, Castaldo, Rv. 253448-01; Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, Lanzino, Rv.245625-01).3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]