CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 22590/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 744/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7468/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata M. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’istanza di riesame, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20219/2024, per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il ricorrente aveva patteggiato la pena, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dell’art. 300 cod.proc.pen. l’inefficacia della misura cautelare. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione di legge in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22590/2025 Roma, lì, 16/06/2025 relazione all’art. 309 comma 9, 568 comma 4 cod.proc.pen. per avere, il Tribunale, dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione con procedura de plano e così precluso di dedurre, a fronte dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, il concreto interesse alla verifica della legittimità dell’applicazione della misura ai fini della riparazione dell’ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare. In tale situazione trova applicazione l'art. 127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dall’art. 309 comma 9 cod.proc.pen., che prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. 2. L’ordinanza impugnata che ha dichiarato de plano l’inammissibilità per carenza di interesse è corretta. Né può essere condivisa la prospettazione difensiva, per altro del tutto generica, secondo cui, a fronte di un annullamento con rinvio sulla ricorrenza della gravità indiziaria, l’adottata procedura de plano con cui è stata dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avrebbe precluso al ricorrente la deduzione dell’interesse a coltivare l’impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Occorre considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva, ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01) e che, in ogni caso, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso in cui la durata della custodia cautelare subita risulti superiore alla pena finale applicata con sentenza di patteggiamento, essendo irrilevante la durata della pena posta a base del calcolo ai fini della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32357 del 11/04/2012, Ramzi, Rv. 253651 – 01). Ciò premesso, il ricorrente non allega che la durata della custodia cautelare sia stata superiore alla durata della pena patteggiata, né che non ricorrevano ab origine i presupposti per l’applicazione della misura cautelare, sicchè il motivo è anche inammissibile per genericità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]