Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 36714/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21065-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato Io. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 23/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21065 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito di impresa, notificato ai fini IRPEF ed IRAP dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio di rottami, la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, decidendo dell'appello del contribuente, dichiarava: "... le modalità d'accertamento seguite dall'Ufficio sono valide.

Il maggior imponibile è stato accertato con un procedimento in sé immune da vizi.

L'analisi a campione non è stata sovvertita nella fase successiva dell'accertamento con adesione.

Deve a questo riguardo piuttosto rilevarsi che il recupero a tassazione dei costi per acquisti di rottami ferrosi per C 301.902,80 non è giustificato, stante l'analitica dimostrazione dell'inerenza di essi da parte del ricorrente.

Conclusivamente accoglie l'appello limitatamente al recupero a tassazione dei costi per C 301.902,80";

2. per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'Agenzia e, in via incidentale, il contribuente.

Quest'ultimo ha depositato memoria;

3. l'Agenzia denuncia falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c. per avere la CTR affermato che il contribuente aveva dato analitica dimostrazione dell'inerenza di costi per C 301.902,80 sostenuti per l'acquisto di materiali ferrosi, senza specificare da quali elementi tale dimostrazione era fosse evincibile.

Ricorda l'Agenzia di avere sempre osservato e fatto rilevare che la controparte non aveva documentato in alcun modo l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti dal reddito;

4. il contribuente denuncia, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n.4 d.lgs.546/92 c.p.c., che la CTR ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata criticata la decisione di primo grado per non avere la CTP riconosciuto il credito IVA vantato dal contribuente medesimo;

5. il contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. il motivo di ricorso principale è fondato.

1.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle .. ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

"La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)."(Cass. 22507/2019).

"Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata (Cass.22507/2019).

1.2. Nel caso di specie, la CTR ha accolto in parte l'appello del contribuente , dichiarando che "il recupero a tassazione dei costi per acquisti di rottami ferrosi per C 301.902,80 non è giustificato, stante l'analitica dimostrazione dell'inerenza di essi da parte del ricorrente"; la CTR non ha indicato le fonti di prova dalle quali ha ritenuto emergesse tale analitica dimostrazione; la suddetta dichiarazione, specie se riguardata alla luce della contestazione, da parte dell'ufficio, della mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed inerenza dei costi medesimi, integra un tipico esempio di "motivazione apparente"; la pronuncia, in altri termini, dato che non vi è alcuna esplicitazione del quadro probatorio a cui il giudice di merito afferma di aver fatto riferimento, rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento;

2. il ricorso incidentale è fondato.

2.1. La CTR, come denunciato dal contribuente, non si è pronunciata sul motivo di appello con cui quest'ultimo aveva criticato la decisione di primo grado per non avere riconosciuto il vantato credito IVA;

3. in ragione di quanto precede, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21065-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato Io. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 23/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21065 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento di maggior reddito di impresa, notificato ai fini IRPEF ed IRAP dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di commercio di rottami, la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, decidendo dell'appello del contribuente, dichiarava: "... le modalità d'accertamento seguite dall'Ufficio sono valide. Il maggior imponibile è stato accertato con un procedimento in sé immune da vizi. L'analisi a campione non è stata sovvertita nella fase successiva dell'accertamento con adesione. Deve a questo riguardo piuttosto rilevarsi che il recupero a tassazione dei costi per acquisti di rottami ferrosi per C 301.902,80 non è giustificato, stante l'analitica dimostrazione dell'inerenza di essi da parte del ricorrente. Conclusivamente accoglie l'appello limitatamente al recupero a tassazione dei costi per C 301.902,80"; 2. per la cassazione di questa sentenza ricorrono l'Agenzia e, in via incidentale, il contribuente. Quest'ultimo ha depositato memoria; 3. l'Agenzia denuncia falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c. per avere la CTR affermato che il contribuente aveva dato analitica dimostrazione dell'inerenza di costi per C 301.902,80 sostenuti per l'acquisto di materiali ferrosi, senza specificare da quali elementi tale dimostrazione era fosse evincibile. Ricorda l'Agenzia di avere sempre osservato e fatto rilevare che la controparte non aveva documentato in alcun modo l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti dal reddito; 4. il contribuente denuncia, sotto la rubrica di violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n.4 d.lgs.546/92 c.p.c., che la CTR ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata criticata la decisione di primo grado per non avere la CTP riconosciuto il credito IVA vantato dal contribuente medesimo; 5. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. il motivo di ricorso principale è fondato. 1.1. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle .. ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). "La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)."(Cass. 22507/2019). "Al riguardo va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata (Cass.22507/2019). 1.2. Nel caso di specie, la CTR ha accolto in parte l'appello del contribuente , dichiarando che "il recupero a tassazione dei costi per acquisti di rottami ferrosi per C 301.902,80 non è giustificato, stante l'analitica dimostrazione dell'inerenza di essi da parte del ricorrente"; la CTR non ha indicato le fonti di prova dalle quali ha ritenuto emergesse tale analitica dimostrazione; la suddetta dichiarazione, specie se riguardata alla luce della contestazione, da parte dell'ufficio, della mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed inerenza dei costi medesimi, integra un tipico esempio di "motivazione apparente"; la pronuncia, in altri termini, dato che non vi è alcuna esplicitazione del quadro probatorio a cui il giudice di merito afferma di aver fatto riferimento, rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento; 2. il ricorso incidentale è fondato. 2.1. La CTR, come denunciato dal contribuente, non si è pronunciata sul motivo di appello con cui quest'ultimo aveva criticato la decisione di primo grado per non avere riconosciuto il vantato credito IVA; 3. in ragione di quanto precede, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione; 4. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 36714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris