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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21964/2022

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la seguente SENTENZA Risoluzione giudiziale e risarcimento danni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2935/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M54 Z604A), nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E02 E048X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via M. Prestinari; - con troricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73M43 A952B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P66 A952Z), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3; - controrícorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dai difensori della ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 17 dicembre 1986 la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, l'architetto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'adempimento dell'obbligazione assunta da quest'ultimo con i contratti del 28 maggio, del 6 giugno e del 23 dicembre del 1982.

Con essi il citato architetto si era, infatti, obbligato a prestare la sua attività professionale in favore della citata società quale corrispettivo dell'acquisto di un appartamento (p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683/11 C.C.

Bolzano) di proprietà di quest'ultima (pari a lire 85 milioni), trasferimento di proprietà avvenuto con contratto del 23 dicembre 1982.

Sul presupposto che tale attività professionale era rimasta inadempiuta, gli attori chiedevano, quindi, la condanna del suddetto architetto al pagamento dell'importo di £ 85 milioni, oltre interessi.

Nel corso del giudizio (nel giugno del 1995) la società attrice mutava la domanda, chiedendo dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti intercorsi tra le parti.All'esito dell'espletata istruzione probatoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 95/2000, accoglieva la domanda, dichiarando risolti i suddetti contratti ed ordinando la retrocessione tavolare dell'immobile in favore della società attrice.

2. - Con sentenza n. 196/2003 la Corte di appello di Trento - Sez. dist. di Bolzano respingeva l'appello dell'architetto Lorenzi, ritenendo ammissibile la domanda di adempimento, così come poi modificata in quella di risoluzione, proposta prima della scadenza del termine per l'esecuzione delle concordate prestazioni da parte del professionista, fissato in cinque anni.

Con questa decisione, la Corte territoriale rilevava, infatti, che il Lorenzi aveva dichiarato espressamente, con lettere del 22 aprile 1983 e del 4 gennaio 1984, di non voler adempiere, non essendo così necessaria la relativa costituzione in mora.

Riteneva, inoltre, che le domande proposte (di adempimento, prima, e di risoluzione, poi) dovevano ritenersi ammissibili anche in pendenza del termine per l'adempimento, costituendo questo una condizione dell'azione, ben potendo intervenire l'esigibilità della prestazione anche nel corso del giudizio, come infatti era avvenuto.

3. Avverso la predetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Lorenzi, resistito con controricorso dalle parti intimate, il quale veniva respinto con la sentenza n. 27812/2008 di questa Corte (da cui il passaggio in giudicato dell'impugnata pronuncia), mediante la quale era stato affermato che "con riguardo all'obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, e comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito" e che "la definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento al quale le parti abbiano ricondotto il tempo dell'esecuzione della prestazione contrattuale comporta che il termine fissato per l'adempimento debba considerarsi già maturato".

Si aggiungeva, altresì, come la stessa giurisprudenza di questa Corte avesse già avuto modo di qualificare come condizione dell'azione il termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 1184 c.c., con la conseguenza che "il principio della inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo, al momento di decidere, consenta di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda".

4. In punto di fatto si era verificato che l'incarico professionale relativo all'intervento edilizio in v.

Orazio di Bolzano era stato conferito al suddetto architetto oltre che dalla citata [OSCURATO:SOCIETA]. anche da tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una parte dell'area edificabile, il quale, in un secondo momento, con contratto preliminare del 6 marzo 1984, aveva promesso di vendere allo stesso arch.

Lorenzi la citata area dietro un corrispettivo in natura, rappresentato da un piano dell'edificio di cui era stata progettata la realizzazione.

Senonché era accaduto che la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Fattor avevano, successivamente, trasferito le aree di loro rispettiva proprietà alla [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva eseguito in proprio il progetto edilizio, senza che intervenisse in proposito l'arch.

Lorenzi.

Per tale ragione, quest'ultimo presentava denuncia in sede penale nei confronti del legale rappresentante della Giovo s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:PERSONA], i quali venivano rinviati a giudizio per il reato di truffa, all'esito del quale il Tribunale penale di Bolzano, con sentenza n. 90/2008, aveva dichiarato estinto il menzionato reato per prescrizione, sul presupposto che la relativa condotta fosse stata consumata nel 1993.

5. A questo punto, deceduti nelle more l'arch.

Lorenzi ed il [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale del primo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, il [OSCURATO:PERSONA] e le eredi del secondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la loro condanna - sull'asserito presupposto che, dagli atti del procedimento penale, era comunque emersa la responsabilità - sul piano civilistico - dei due imputati, ancorché il reato di truffa fosse stato dichiarato estinto - al risarcimento dei danni subiti dal suo dante causa, in virtù della soccombenza dello stesso nella causa che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei suoi confronti per ottenere la risoluzione per inadempimento della compravendita dell'immobile identificato come p.m. 3 della p. ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. di Bolzano.

Nella costituzione delle parti convenute, l'adito Tribunale, con sentenza n. 45/2015, respingeva la domanda ritenendo che il diritto di credito vantato dall'attrice si era prescritto, ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.p.c., avuto riguardo all'accertato momento di consumazione della truffa, per come risultante dalla menzionata sentenza con cui era stato definito il richiamato processo penale.

6. Decidendo sull'appello avanzato dall'attrice soccombente e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello di Trento -Sez. dist. di Bolzano, con sentenza n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016), rigettava - ma con diversa motivazione - il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell'adottata decisione la Corte altoatesina, respinta preliminarmente l'eccezione di asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevava che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il diritto discendente dall'esperita azione risarcitoria non avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, poiché l'evento del supposto danno con essa dedotto si era venuto a perfezionare con la definizione della causa civile - avvenuta con la sentenza di questa Corte con n. 27812/2008 (pubblicata il 21 novembre 2008, costituente, perciò, il "dies a quo") - attraverso la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita indicato nell'originaria domanda del Lorenzi e, poiché il giudizio risarcitorio era stato introdotto con citazione del maggio 2013, il termine quinquennale di prescrizione - previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c. - non era ancora decorso.

Tuttavia, la Corte territoriale, pur avendo appurato al riguardo l'erroneità della sentenza di prime cure, riteneva ugualmente infondata la domanda di risarcimento nel merito.

A tal fine, la stessa Corte premetteva che occorreva verificare quale fosse stata l'incidenza causale sull'esito del giudizio terminato con la dichiarazione di inadempimento dell'arch.

Lorenzi rispetto al contratto di compravendita dell'immobile della p.m. 3 della p. ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. di Bolzano e con la conseguente pronuncia di risoluzione.

In proposito, il giudice di appello, ripercorso l'iter della pregressa vicenda processuale e valorizzata compiutamente la motivazione dell'antecedente sentenza relativa della stessa Corte territoriale n. 196/2003, confermata con la riportata sentenza n. 27812/2008 di questa Corte, appurava che con essa era stata affrontata anche la tematica dell'efficacia esimente - con riguardo all'inadempimento dell'arch.

Lorenzi - della truffa ordita in suo danno dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], escludendosene, tuttavia, la rilevanza.

Da ciò, quindi, si doveva concludere nel senso dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta illecita imputata a questi ultimi due e gli eventi di danno in relazione ai quali l'appellante aveva svolto la domanda risarcitoria.

7. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l'appellante soccombente [OSCURATO:PERSONA], resistito, con distinti controricorsi, per un verso, da [OSCURATO:PERSONA] (con la contestuale formulazione di ricorso incidentale riferito a due motivi) e, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (contenente tre motivi di ricorso incidentale condizionato).I difensori della ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] hanno anche rispettivamente depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 1453 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., sul presupposto dell'erroneità dell'impugnata sentenza, che - al fine di escludere la fondatezza della proposta azione risarcitoria - aveva posto riferimento alla precedente sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. dist. di Bolzano n. 196/2003 (il cui ricorso per cassazione era stato rigettato da questa Corte con la citata sentenza n. 27812/2008), con cui era stata accertata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del Lorenzi (relativamente al solo progetto dell'immobile di v.

Orazio), nel mentre la domanda di risarcimento danni era stata formulata in relazione alla truffa perpetrata nei confronti dello stesso Lorenzi, come era rimasto accertato per effetto della richiamata sentenza penale che aveva ritenuto sussistenti gli elementi di detto reato, pur dichiarandosene l'estinzione per intervenuta prescrizione.

Pertanto, l'erroneità dell'impugnata sentenza era da ricondursi alla circostanza che la Corte territoriale si era limitata semplicemente a richiamare la sentenza pronunciata all'esito del giudizio civile di risoluzione per inadempimento, ma non aveva svolto alcuna autonoma valutazione dei fatti incentrati sui risvolti correlati all'accertata sussistenza dei raggiri in danno del Lorenzi e, quindi, senza operare alcuna valutazione sui danni occorsi dallo stesso in dipendenza della condotta truffaldina di cui era rimasto vittima.

2. Con la seconda censura la ricorrente principale ha dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte di appello valutato che, dalle relazioni annuali dell'amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), era emerso che il progetto di v.

Orazio non era previsto e che, pertanto, il Lorenzi non avrebbe potuto adempiere, fin dalla sua sottoscrizione, al contratto stipulato.

3. Con il terzo mezzo la stessa ricorrente principale ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, ricondotto un effetto di giudicato alla precedente citata sentenza n. 193/2003, senza, perciò, svolgere alcuna valutazione autonoma dei fatti che erano stati dedotti a fondamento della proposta azione risarcitoria.

In particolare, a sostegno dell'addotta violazione, la ricorrente ha sostenuto che il procedimento definito con la suddetta sentenza e il successivo giudizio risarcitorio non solo avevano riguardato soggetti diversi (infatti il [OSCURATO:PERSONA] non era stato parte del primo), ma presentavano un "petitum" ed una "causa petendi" differenti, per cui la decisione definitiva relativa al pregresso giudizio relativo alla risoluzione contrattuale non avrebbe potuto sortire efficacia di giudicato esterno rispetto al successivo giudizio risarcitorio conclusosi con la sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Pasolli ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., asserendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui con essa si era ritenuto che le parti appellate non avevano dimostrato un momento anteriore rispetto alla data del 21 novembre 2008 (corrispondente a quella di pubblicazione della citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008), in cui le voci di danno dedotte dall'appellante si erano manifestate all'esterno.

Diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la decorrenza del termine di prescrizione con riguardo alle vicende attinenti al procedimento penale per truffa ai danni di esso Pasotti, conclusosi con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con sentenza (passata in giudicato) del Tribunale penale di Bolzano n. 90/2008, nella quale il momento della condotta integrante gli estremi della presunta truffa in danno del Lorenzi era stata ritenuta risalente al 1993.

2. Con la seconda censura il Pasolli ha eccepito la formazione del giudicato in ordine alla pretesa della ricorrente per effetto della sentenza di questa Corte n. 21057/2016 (pubblicata il 19 ottobre 2016) di rigetto dell'appello della sentenza della Corte di appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano n. 189/2012, con la quale sia era concluso il complessivo contenzioso tra le parti avuto riguardo al "petitum" del giudizio civile, tenendo, altresì, conto che i fatti oggetto della denuncia penale erano stati già oggetto del primo giudizio conclusosi con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, donde si sarebbe dovuto ritenere formato il giudicato anche su tale oggetto con la conseguente inammissibilità dell'azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LISA E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, non aveva considerato che tutti i convenuti avevano eccepito la prescrizione di ogni diritto attoreo scaturente dai fatti di cui alla sentenza del Tribunale penale di Bolzano n. 90/2008 (passata in giudicato) e non in relazione ad eventuali diversi diritti mai azionati ed in ordine ai quali i convenuti avrebbero dovuto adottare un'apposita difesa.

2. Con la seconda doglianza del formulato ricorso incidentale le citate controricorrenti hanno dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2947 c.c. negli stessi termini del primo motivo di ricorso incidentale avanzato dal Pasolli.

3. Con la terza ed ultima censura è stata prospettata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità del procedimento e delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 103 c.p.c. in relazione alla mancata concessione della facoltà in favore delle convenute di estendere il legittimo contraddittorio nei confronti della coerede dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come unica erede testamentaria del Lorenzi, nel mentre, dallo svolgimento delle vicende di una procedura esecutiva dalle stesse instaurata, era emerso l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], di cui, con sentenza del Tribunale di Bolzano, era stata accertata la sua qualità di coerede necessaria in quanto moglie legittimaria del defunto arch.

Lorenzi (in accoglimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del "de cuius" dalla medesima promossa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il collegio che - sul piano della sequenza logico-giuridica - è preliminare esaminare il primo motivo del ricorso incidentale del Pasolli.

Infatti, esso attiene all'aspetto - potenzialmente assorbente della valutazione di ogni altra censura - inerente la critica dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno come esercitato dalla ricorrente principale non dovesse ritenersi prescritto (come aveva, invece, ritenuto il giudice di primo grado), sull'erroneo presupposto che il "dies a quo" avrebbe dovuto individuarsi con il momento della definizione della causa civile con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008 (pubblicata il 21 novembre 2008), in difetto della prova del fatto che le voci di danno prospettate dalla [OSCURATO:PERSONA] si fossero manifestate anteriormente (e non, quindi, con riferimento ai possibili effetti dannosi conseguenti alla truffa perpetrata nei confronti del Lorenzi, la cui sentenza penale irrevocabile, dichiarativa dell'estinzione del reato, aveva accertato che la condotta delittuosa era stata consumata nel 1993).

Ciò premesso, osserva il collegio che - per comprendere meglio i termini della complessiva vicenda al fine dell'adozione delle conseguenti statuizioni giuridiche - bisogna partire dal presupposto, in dipendenza delle complessive vicende civili e penali tra loro intersecatesi, dell'individuazione di quali fossero effettivamente il "petitum" e la "causa petendi" dedotti a fondamento della domanda riguardante la pretesa risarcitoria proposta con l'atto di citazione notificato nel maggio 2013.

La domanda introduttiva riguardava la richiesta "dei danni prodotti all'arch. [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle condotte illecite poste in essere dagli stessi" (ovvero dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]), senza alcuna specificazione in concreto del fatto generatore degli eventuali danni e dell'evento del danno (ovvero se riconducibile alla complessiva condotta assunta dalle parti conducente all'accertato inadempimento del Lorenzi, la cui causa civile è stata definita con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008, ossia a quella mediante la quale si era venuta a consumare il reato di truffa in suo danno, per il quale era poi intervenuta la sentenza penale di estinzione del reato, in cui era rimasto accertato che la condotta delittuosa era stata attuata dagli autori nel 1993).

Solo dallo svolgimento del primo motivo del ricorso principale, pur facendosi una commistione tra le varie vicende processuali succedutesi, si evince che l'azione civile risarcitoria fosse stata intrapresa ai sensi degli artt. 2043 e 1218 c.c. in conseguenza della truffa (come accertata anche nella sentenza impugnata) consumata dal Pasolli e dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, va evidenziato che nella sentenza qui impugnata si afferma univocamente - sulla base della ricostruzione della pretesa concretamente azionata dalla ricorrente principale "ah initio" - che, in effetti, la stessa non era stata affatto riferita ai presunti danni derivanti dal consumato ed accertato reato di truffa nei confronti del Lorenzi (ancorché dichiarato estinto per prescrizione), bensì rivolta alle voci di danno (specificate alle pagg. 12 e 13 della sentenza di appello) correlate alla soccombenza riportata dal Lorenzi nel giudizio che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei suoi riguardi deducendo il suo inadempimento rispetto al contratto di compravendita avente ad oggetto la p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683 C.C. di Bolzano.

E poiché la vicenda contrattuale riconducibile all'accertamento di tale inadempimento era stata definita con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, il giudice di appello ha ritenuto che il "dies a quo" per l'esercizio dell'azione civile risarcitoria dovesse decorrere dal 21 novembre 2008, data di pubblicazione della predetta sentenza di questa Corte, in difetto dell'emergenza di una prova contraria, il cui onere incombeva ai convenuti.

Pertanto, poiché l'azione di risarcimento danni era stata introdotta con atto di citazione notificato nel maggio 2013, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato.

Orbene, il ricorrente incidentale Pasolli non si confronta direttamente con questa "ratio decidendi" e cerca di dare una diversa ricostruzione della vicenda ma soprattutto insiste - senza, per l'appunto, criticare la differente valutazione operata dalla Corte di appello ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - sul fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto essere riferito all'esito della vicenda penale e, più precisamente, all'intervenuto accertamento, con la sentenza penale, della consumazione della condotta delittuosa nel 1993, da cui sarebbe dovuta derivare l'estinzione della pretesa risarcitoria azionata in sede civile.

Per tale assorbente ragione la censura esaminata si profila inammissibile.

2. A questo punto si può passare all'esame dei motivi del ricorso principale.

Il primo ed il terzo motivo possono essere valutati congiuntamente siccome tra loro connessi.

Essi sono inammissibili e, in ogni caso, privi di fondamento.

Al di là dell'aspecificità del richiamo del contenuto dell'atto di citazione introduttivo, anche la ricorrente principale, infatti, contesta la rilevanza - nel presente procedimento - della sentenza civile n. 196/2003 (con riferimento alla quale il ricorso per cassazione del Lorenzi venne respinto con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, donde il suo passaggio in giudicato), con la quale era stata decisa la causa relativa alla risoluzione degli impegni contrattuali tra le parti per inadempimento del Lorenzi, per come correttamente ritenuto con la sentenza qui impugnata (e non invece i danni conseguenti alla consumazione del reato di truffa nei suoi confronti).

Tuttavia, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, la circostanza che il giudizio civile, da cui è scaturita la citata sentenza n. 196/2003 (confermata dalla sentenza di questa Corte n. 27812/2018), avesse un diverso "petitum" ed una differente "causa petendi", non comporta l'esclusione degli effetti di questa sentenza collegata alla vicenda civile intersecatasi con quella penale.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11314/2018 e già prima Cass. n. 5478/2013), qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (da cui, quindi, deriva l'eventuale infondatezza del terzo motivo).

Pertanto, con riferimento al caso di specie, emerge in modo palese che il procedimento conclusosi con la contestata sentenza penale e il giudizio relativo alla causa civile definito con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008 ineriscono al medesimo rapporto giuridico sostanziale scaturente dalla transazione intervenuta il 28 maggio 1982 tra il Lorenzi e la Giovo s.r.I., con cui il primo acquistava la proprietà della particella p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683 C.C. di Bolzano, fornendo, in sostituzione del prezzo, le proprie prestazioni professionali alla parte venditrice.

Pertanto, la valutazione compiuta con la sentenza n. 196/2003, passata in giudicato per effetto della più volte ricordata sentenza di rigetto del ricorso per cassazione n. 27812/2008, in ordine al difetto di nesso eziologico - come correttamente rilevato, con adeguata motivazione, dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata - tra la condotta asseritamente illecita del Pasolli e del [OSCURATO:PERSONA] e gli eventi di danno, in relazione ai quali la ricorrente pretende il risarcimento, ha prodotto gli effetti di giudicato anche nel successivo giudizio civile.

Oltretutto, la truffa perpetrata in relazione agli immobili di v.

Orazio difetta di nesso causale con le altre prestazioni professionali a cui l'arch.

Lorenzi non aveva adempiuto e che avevano costituito oggetto della menzionata transazione del 28 maggio 1982 ed è assorbente anche il rilievo che, quand'anche si dovesse porre riferimento al momento dell'accertamento della condotta delittuosa truffaldina (emergente dalla sentenza penale n. 98/2008, dichiarativa dell'estinzione del reato, risultato consumato nel 1993), il diritto all'esercizio della pretesa risarcitoria era abbondantemente prescritto (avuto riguardo al termine applicabile ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.c., per il caso in cui sia intervenuta una sentenza del tipo in questione, ovvero a quello massimo di sette anni e mezzo previsto - computata anche l'interruzione - per il reato di truffa aggravata).

3. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità, risultando con esso dedotto l'omesso esame delle relazioni annuali dell'amministratore unico della Giovo s.r.I., che, però, non configurano propriamente un fatto storico, la cui mancata valutazione non può essere denunciata ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., senza, oltretutto, che risulti nemmeno trascritta la parte ritenuta decisiva dei documenti e difettando, altresì, l'indicazione del come e del quando tale fatto, o presunto tale, fosse stato prospettato in giudizio e se avesse (e quando, in caso positivo) costituito oggetto di discussione in sede processuale.4.

Anche la seconda censura articolata nel ricorso incidentale del Pasolli è da ritenere inammissibile sia perché con esso si introduce una questione nuova ponente riferimento ad altra vicenda processuale che non risulta essere stata affrontata nei gradi di merito, sia per difetto di specificità, non risultando richiamato il contenuto della sentenza indicata, né parti della sua motivazione dotati di una loro possibile incidenza sul giudizio cui si riferisce il ricorso principale con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 15737/2017 e Cass. n. 17310/2020).

5. Dal rigetto integrale del ricorso principale deriva l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale ed il ricorso incidentale del Pasolli devono essere rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato delle due Fattor.

In virtù della reciproca soccombenza tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale Pasolli, va disposta la compensazione integrale delle spese giudiziali relativamente al rapporto processuale tra gli stessi incardinatosi in questa sede, mentre - risultando la [OSCURATO:PERSONA] soccombente rispetto alle altre ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle medesime Fattor, nella misura come indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delle ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Risoluzione giudiziale e risarcimento danni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2935/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M54 Z604A), nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E02 E048X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via M. Prestinari; - con troricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73M43 A952B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P66 A952Z), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3; - controrícorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dai difensori della ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 17 dicembre 1986 la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, l'architetto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'adempimento dell'obbligazione assunta da quest'ultimo con i contratti del 28 maggio, del 6 giugno e del 23 dicembre del 1982. Con essi il citato architetto si era, infatti, obbligato a prestare la sua attività professionale in favore della citata società quale corrispettivo dell'acquisto di un appartamento (p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. Bolzano) di proprietà di quest'ultima (pari a lire 85 milioni), trasferimento di proprietà avvenuto con contratto del 23 dicembre 1982. Sul presupposto che tale attività professionale era rimasta inadempiuta, gli attori chiedevano, quindi, la condanna del suddetto architetto al pagamento dell'importo di £ 85 milioni, oltre interessi. Nel corso del giudizio (nel giugno del 1995) la società attrice mutava la domanda, chiedendo dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti intercorsi tra le parti.All'esito dell'espletata istruzione probatoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 95/2000, accoglieva la domanda, dichiarando risolti i suddetti contratti ed ordinando la retrocessione tavolare dell'immobile in favore della società attrice. 2. - Con sentenza n. 196/2003 la Corte di appello di Trento - Sez. dist. di Bolzano respingeva l'appello dell'architetto Lorenzi, ritenendo ammissibile la domanda di adempimento, così come poi modificata in quella di risoluzione, proposta prima della scadenza del termine per l'esecuzione delle concordate prestazioni da parte del professionista, fissato in cinque anni. Con questa decisione, la Corte territoriale rilevava, infatti, che il Lorenzi aveva dichiarato espressamente, con lettere del 22 aprile 1983 e del 4 gennaio 1984, di non voler adempiere, non essendo così necessaria la relativa costituzione in mora. Riteneva, inoltre, che le domande proposte (di adempimento, prima, e di risoluzione, poi) dovevano ritenersi ammissibili anche in pendenza del termine per l'adempimento, costituendo questo una condizione dell'azione, ben potendo intervenire l'esigibilità della prestazione anche nel corso del giudizio, come infatti era avvenuto. 3. Avverso la predetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Lorenzi, resistito con controricorso dalle parti intimate, il quale veniva respinto con la sentenza n. 27812/2008 di questa Corte (da cui il passaggio in giudicato dell'impugnata pronuncia), mediante la quale era stato affermato che "con riguardo all'obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, e comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito" e che "la definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento al quale le parti abbiano ricondotto il tempo dell'esecuzione della prestazione contrattuale comporta che il termine fissato per l'adempimento debba considerarsi già maturato". Si aggiungeva, altresì, come la stessa giurisprudenza di questa Corte avesse già avuto modo di qualificare come condizione dell'azione il termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 1184 c.c., con la conseguenza che "il principio della inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo, al momento di decidere, consenta di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda". 4. In punto di fatto si era verificato che l'incarico professionale relativo all'intervento edilizio in v. Orazio di Bolzano era stato conferito al suddetto architetto oltre che dalla citata [OSCURATO:SOCIETA]. anche da tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una parte dell'area edificabile, il quale, in un secondo momento, con contratto preliminare del 6 marzo 1984, aveva promesso di vendere allo stesso arch. Lorenzi la citata area dietro un corrispettivo in natura, rappresentato da un piano dell'edificio di cui era stata progettata la realizzazione. Senonché era accaduto che la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Fattor avevano, successivamente, trasferito le aree di loro rispettiva proprietà alla [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva eseguito in proprio il progetto edilizio, senza che intervenisse in proposito l'arch. Lorenzi. Per tale ragione, quest'ultimo presentava denuncia in sede penale nei confronti del legale rappresentante della Giovo s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:PERSONA], i quali venivano rinviati a giudizio per il reato di truffa, all'esito del quale il Tribunale penale di Bolzano, con sentenza n. 90/2008, aveva dichiarato estinto il menzionato reato per prescrizione, sul presupposto che la relativa condotta fosse stata consumata nel 1993. 5. A questo punto, deceduti nelle more l'arch. Lorenzi ed il [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale del primo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, il [OSCURATO:PERSONA] e le eredi del secondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la loro condanna - sull'asserito presupposto che, dagli atti del procedimento penale, era comunque emersa la responsabilità - sul piano civilistico - dei due imputati, ancorché il reato di truffa fosse stato dichiarato estinto - al risarcimento dei danni subiti dal suo dante causa, in virtù della soccombenza dello stesso nella causa che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei suoi confronti per ottenere la risoluzione per inadempimento della compravendita dell'immobile identificato come p.m. 3 della p. ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. di Bolzano. Nella costituzione delle parti convenute, l'adito Tribunale, con sentenza n. 45/2015, respingeva la domanda ritenendo che il diritto di credito vantato dall'attrice si era prescritto, ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.p.c., avuto riguardo all'accertato momento di consumazione della truffa, per come risultante dalla menzionata sentenza con cui era stato definito il richiamato processo penale. 6. Decidendo sull'appello avanzato dall'attrice soccombente e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello di Trento -Sez. dist. di Bolzano, con sentenza n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016), rigettava - ma con diversa motivazione - il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte altoatesina, respinta preliminarmente l'eccezione di asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevava che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il diritto discendente dall'esperita azione risarcitoria non avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, poiché l'evento del supposto danno con essa dedotto si era venuto a perfezionare con la definizione della causa civile - avvenuta con la sentenza di questa Corte con n. 27812/2008 (pubblicata il 21 novembre 2008, costituente, perciò, il "dies a quo") - attraverso la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita indicato nell'originaria domanda del Lorenzi e, poiché il giudizio risarcitorio era stato introdotto con citazione del maggio 2013, il termine quinquennale di prescrizione - previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2947 c.c. - non era ancora decorso. Tuttavia, la Corte territoriale, pur avendo appurato al riguardo l'erroneità della sentenza di prime cure, riteneva ugualmente infondata la domanda di risarcimento nel merito. A tal fine, la stessa Corte premetteva che occorreva verificare quale fosse stata l'incidenza causale sull'esito del giudizio terminato con la dichiarazione di inadempimento dell'arch. Lorenzi rispetto al contratto di compravendita dell'immobile della p.m. 3 della p. ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. di Bolzano e con la conseguente pronuncia di risoluzione. In proposito, il giudice di appello, ripercorso l'iter della pregressa vicenda processuale e valorizzata compiutamente la motivazione dell'antecedente sentenza relativa della stessa Corte territoriale n. 196/2003, confermata con la riportata sentenza n. 27812/2008 di questa Corte, appurava che con essa era stata affrontata anche la tematica dell'efficacia esimente - con riguardo all'inadempimento dell'arch. Lorenzi - della truffa ordita in suo danno dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], escludendosene, tuttavia, la rilevanza. Da ciò, quindi, si doveva concludere nel senso dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta illecita imputata a questi ultimi due e gli eventi di danno in relazione ai quali l'appellante aveva svolto la domanda risarcitoria. 7. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l'appellante soccombente [OSCURATO:PERSONA], resistito, con distinti controricorsi, per un verso, da [OSCURATO:PERSONA] (con la contestuale formulazione di ricorso incidentale riferito a due motivi) e, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (contenente tre motivi di ricorso incidentale condizionato).I difensori della ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] hanno anche rispettivamente depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 1453 c.c., nonché dell'art. 185 c.p., sul presupposto dell'erroneità dell'impugnata sentenza, che - al fine di escludere la fondatezza della proposta azione risarcitoria - aveva posto riferimento alla precedente sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. dist. di Bolzano n. 196/2003 (il cui ricorso per cassazione era stato rigettato da questa Corte con la citata sentenza n. 27812/2008), con cui era stata accertata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del Lorenzi (relativamente al solo progetto dell'immobile di v. Orazio), nel mentre la domanda di risarcimento danni era stata formulata in relazione alla truffa perpetrata nei confronti dello stesso Lorenzi, come era rimasto accertato per effetto della richiamata sentenza penale che aveva ritenuto sussistenti gli elementi di detto reato, pur dichiarandosene l'estinzione per intervenuta prescrizione. Pertanto, l'erroneità dell'impugnata sentenza era da ricondursi alla circostanza che la Corte territoriale si era limitata semplicemente a richiamare la sentenza pronunciata all'esito del giudizio civile di risoluzione per inadempimento, ma non aveva svolto alcuna autonoma valutazione dei fatti incentrati sui risvolti correlati all'accertata sussistenza dei raggiri in danno del Lorenzi e, quindi, senza operare alcuna valutazione sui danni occorsi dallo stesso in dipendenza della condotta truffaldina di cui era rimasto vittima. 2. Con la seconda censura la ricorrente principale ha dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte di appello valutato che, dalle relazioni annuali dell'amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), era emerso che il progetto di v. Orazio non era previsto e che, pertanto, il Lorenzi non avrebbe potuto adempiere, fin dalla sua sottoscrizione, al contratto stipulato. 3. Con il terzo mezzo la stessa ricorrente principale ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, ricondotto un effetto di giudicato alla precedente citata sentenza n. 193/2003, senza, perciò, svolgere alcuna valutazione autonoma dei fatti che erano stati dedotti a fondamento della proposta azione risarcitoria. In particolare, a sostegno dell'addotta violazione, la ricorrente ha sostenuto che il procedimento definito con la suddetta sentenza e il successivo giudizio risarcitorio non solo avevano riguardato soggetti diversi (infatti il [OSCURATO:PERSONA] non era stato parte del primo), ma presentavano un "petitum" ed una "causa petendi" differenti, per cui la decisione definitiva relativa al pregresso giudizio relativo alla risoluzione contrattuale non avrebbe potuto sortire efficacia di giudicato esterno rispetto al successivo giudizio risarcitorio conclusosi con la sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Pasolli ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., asserendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui con essa si era ritenuto che le parti appellate non avevano dimostrato un momento anteriore rispetto alla data del 21 novembre 2008 (corrispondente a quella di pubblicazione della citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008), in cui le voci di danno dedotte dall'appellante si erano manifestate all'esterno. Diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la decorrenza del termine di prescrizione con riguardo alle vicende attinenti al procedimento penale per truffa ai danni di esso Pasotti, conclusosi con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con sentenza (passata in giudicato) del Tribunale penale di Bolzano n. 90/2008, nella quale il momento della condotta integrante gli estremi della presunta truffa in danno del Lorenzi era stata ritenuta risalente al 1993. 2. Con la seconda censura il Pasolli ha eccepito la formazione del giudicato in ordine alla pretesa della ricorrente per effetto della sentenza di questa Corte n. 21057/2016 (pubblicata il 19 ottobre 2016) di rigetto dell'appello della sentenza della Corte di appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano n. 189/2012, con la quale sia era concluso il complessivo contenzioso tra le parti avuto riguardo al "petitum" del giudizio civile, tenendo, altresì, conto che i fatti oggetto della denuncia penale erano stati già oggetto del primo giudizio conclusosi con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, donde si sarebbe dovuto ritenere formato il giudicato anche su tale oggetto con la conseguente inammissibilità dell'azione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LISA E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, non aveva considerato che tutti i convenuti avevano eccepito la prescrizione di ogni diritto attoreo scaturente dai fatti di cui alla sentenza del Tribunale penale di Bolzano n. 90/2008 (passata in giudicato) e non in relazione ad eventuali diversi diritti mai azionati ed in ordine ai quali i convenuti avrebbero dovuto adottare un'apposita difesa. 2. Con la seconda doglianza del formulato ricorso incidentale le citate controricorrenti hanno dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2947 c.c. negli stessi termini del primo motivo di ricorso incidentale avanzato dal Pasolli. 3. Con la terza ed ultima censura è stata prospettata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità del procedimento e delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 103 c.p.c. in relazione alla mancata concessione della facoltà in favore delle convenute di estendere il legittimo contraddittorio nei confronti della coerede dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come unica erede testamentaria del Lorenzi, nel mentre, dallo svolgimento delle vicende di una procedura esecutiva dalle stesse instaurata, era emerso l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], di cui, con sentenza del Tribunale di Bolzano, era stata accertata la sua qualità di coerede necessaria in quanto moglie legittimaria del defunto arch. Lorenzi (in accoglimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del "de cuius" dalla medesima promossa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il collegio che - sul piano della sequenza logico-giuridica - è preliminare esaminare il primo motivo del ricorso incidentale del Pasolli. Infatti, esso attiene all'aspetto - potenzialmente assorbente della valutazione di ogni altra censura - inerente la critica dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno come esercitato dalla ricorrente principale non dovesse ritenersi prescritto (come aveva, invece, ritenuto il giudice di primo grado), sull'erroneo presupposto che il "dies a quo" avrebbe dovuto individuarsi con il momento della definizione della causa civile con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008 (pubblicata il 21 novembre 2008), in difetto della prova del fatto che le voci di danno prospettate dalla [OSCURATO:PERSONA] si fossero manifestate anteriormente (e non, quindi, con riferimento ai possibili effetti dannosi conseguenti alla truffa perpetrata nei confronti del Lorenzi, la cui sentenza penale irrevocabile, dichiarativa dell'estinzione del reato, aveva accertato che la condotta delittuosa era stata consumata nel 1993). Ciò premesso, osserva il collegio che - per comprendere meglio i termini della complessiva vicenda al fine dell'adozione delle conseguenti statuizioni giuridiche - bisogna partire dal presupposto, in dipendenza delle complessive vicende civili e penali tra loro intersecatesi, dell'individuazione di quali fossero effettivamente il "petitum" e la "causa petendi" dedotti a fondamento della domanda riguardante la pretesa risarcitoria proposta con l'atto di citazione notificato nel maggio 2013. La domanda introduttiva riguardava la richiesta "dei danni prodotti all'arch. [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle condotte illecite poste in essere dagli stessi" (ovvero dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]), senza alcuna specificazione in concreto del fatto generatore degli eventuali danni e dell'evento del danno (ovvero se riconducibile alla complessiva condotta assunta dalle parti conducente all'accertato inadempimento del Lorenzi, la cui causa civile è stata definita con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008, ossia a quella mediante la quale si era venuta a consumare il reato di truffa in suo danno, per il quale era poi intervenuta la sentenza penale di estinzione del reato, in cui era rimasto accertato che la condotta delittuosa era stata attuata dagli autori nel 1993). Solo dallo svolgimento del primo motivo del ricorso principale, pur facendosi una commistione tra le varie vicende processuali succedutesi, si evince che l'azione civile risarcitoria fosse stata intrapresa ai sensi degli artt. 2043 e 1218 c.c. in conseguenza della truffa (come accertata anche nella sentenza impugnata) consumata dal Pasolli e dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, va evidenziato che nella sentenza qui impugnata si afferma univocamente - sulla base della ricostruzione della pretesa concretamente azionata dalla ricorrente principale "ah initio" - che, in effetti, la stessa non era stata affatto riferita ai presunti danni derivanti dal consumato ed accertato reato di truffa nei confronti del Lorenzi (ancorché dichiarato estinto per prescrizione), bensì rivolta alle voci di danno (specificate alle pagg. 12 e 13 della sentenza di appello) correlate alla soccombenza riportata dal Lorenzi nel giudizio che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei suoi riguardi deducendo il suo inadempimento rispetto al contratto di compravendita avente ad oggetto la p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683 C.C. di Bolzano. E poiché la vicenda contrattuale riconducibile all'accertamento di tale inadempimento era stata definita con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, il giudice di appello ha ritenuto che il "dies a quo" per l'esercizio dell'azione civile risarcitoria dovesse decorrere dal 21 novembre 2008, data di pubblicazione della predetta sentenza di questa Corte, in difetto dell'emergenza di una prova contraria, il cui onere incombeva ai convenuti. Pertanto, poiché l'azione di risarcimento danni era stata introdotta con atto di citazione notificato nel maggio 2013, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato. Orbene, il ricorrente incidentale Pasolli non si confronta direttamente con questa "ratio decidendi" e cerca di dare una diversa ricostruzione della vicenda ma soprattutto insiste - senza, per l'appunto, criticare la differente valutazione operata dalla Corte di appello ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - sul fatto che quest'ultimo avrebbe dovuto essere riferito all'esito della vicenda penale e, più precisamente, all'intervenuto accertamento, con la sentenza penale, della consumazione della condotta delittuosa nel 1993, da cui sarebbe dovuta derivare l'estinzione della pretesa risarcitoria azionata in sede civile. Per tale assorbente ragione la censura esaminata si profila inammissibile. 2. A questo punto si può passare all'esame dei motivi del ricorso principale. Il primo ed il terzo motivo possono essere valutati congiuntamente siccome tra loro connessi. Essi sono inammissibili e, in ogni caso, privi di fondamento. Al di là dell'aspecificità del richiamo del contenuto dell'atto di citazione introduttivo, anche la ricorrente principale, infatti, contesta la rilevanza - nel presente procedimento - della sentenza civile n. 196/2003 (con riferimento alla quale il ricorso per cassazione del Lorenzi venne respinto con la citata sentenza di questa Corte n. 27812/2008, donde il suo passaggio in giudicato), con la quale era stata decisa la causa relativa alla risoluzione degli impegni contrattuali tra le parti per inadempimento del Lorenzi, per come correttamente ritenuto con la sentenza qui impugnata (e non invece i danni conseguenti alla consumazione del reato di truffa nei suoi confronti). Tuttavia, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, la circostanza che il giudizio civile, da cui è scaturita la citata sentenza n. 196/2003 (confermata dalla sentenza di questa Corte n. 27812/2018), avesse un diverso "petitum" ed una differente "causa petendi", non comporta l'esclusione degli effetti di questa sentenza collegata alla vicenda civile intersecatasi con quella penale. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11314/2018 e già prima Cass. n. 5478/2013), qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (da cui, quindi, deriva l'eventuale infondatezza del terzo motivo). Pertanto, con riferimento al caso di specie, emerge in modo palese che il procedimento conclusosi con la contestata sentenza penale e il giudizio relativo alla causa civile definito con la sentenza di questa Corte n. 27812/2008 ineriscono al medesimo rapporto giuridico sostanziale scaturente dalla transazione intervenuta il 28 maggio 1982 tra il Lorenzi e la Giovo s.r.I., con cui il primo acquistava la proprietà della particella p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683 C.C. di Bolzano, fornendo, in sostituzione del prezzo, le proprie prestazioni professionali alla parte venditrice. Pertanto, la valutazione compiuta con la sentenza n. 196/2003, passata in giudicato per effetto della più volte ricordata sentenza di rigetto del ricorso per cassazione n. 27812/2008, in ordine al difetto di nesso eziologico - come correttamente rilevato, con adeguata motivazione, dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata - tra la condotta asseritamente illecita del Pasolli e del [OSCURATO:PERSONA] e gli eventi di danno, in relazione ai quali la ricorrente pretende il risarcimento, ha prodotto gli effetti di giudicato anche nel successivo giudizio civile. Oltretutto, la truffa perpetrata in relazione agli immobili di v. Orazio difetta di nesso causale con le altre prestazioni professionali a cui l'arch. Lorenzi non aveva adempiuto e che avevano costituito oggetto della menzionata transazione del 28 maggio 1982 ed è assorbente anche il rilievo che, quand'anche si dovesse porre riferimento al momento dell'accertamento della condotta delittuosa truffaldina (emergente dalla sentenza penale n. 98/2008, dichiarativa dell'estinzione del reato, risultato consumato nel 1993), il diritto all'esercizio della pretesa risarcitoria era abbondantemente prescritto (avuto riguardo al termine applicabile ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.c., per il caso in cui sia intervenuta una sentenza del tipo in questione, ovvero a quello massimo di sette anni e mezzo previsto - computata anche l'interruzione - per il reato di truffa aggravata). 3. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità, risultando con esso dedotto l'omesso esame delle relazioni annuali dell'amministratore unico della Giovo s.r.I., che, però, non configurano propriamente un fatto storico, la cui mancata valutazione non può essere denunciata ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., senza, oltretutto, che risulti nemmeno trascritta la parte ritenuta decisiva dei documenti e difettando, altresì, l'indicazione del come e del quando tale fatto, o presunto tale, fosse stato prospettato in giudizio e se avesse (e quando, in caso positivo) costituito oggetto di discussione in sede processuale.4. Anche la seconda censura articolata nel ricorso incidentale del Pasolli è da ritenere inammissibile sia perché con esso si introduce una questione nuova ponente riferimento ad altra vicenda processuale che non risulta essere stata affrontata nei gradi di merito, sia per difetto di specificità, non risultando richiamato il contenuto della sentenza indicata, né parti della sua motivazione dotati di una loro possibile incidenza sul giudizio cui si riferisce il ricorso principale con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 15737/2017 e Cass. n. 17310/2020). 5. Dal rigetto integrale del ricorso principale deriva l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale ed il ricorso incidentale del Pasolli devono essere rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato delle due Fattor. In virtù della reciproca soccombenza tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale Pasolli, va disposta la compensazione integrale delle spese giudiziali relativamente al rapporto processuale tra gli stessi incardinatosi in questa sede, mentre - risultando la [OSCURATO:PERSONA] soccombente rispetto alle altre ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle medesime Fattor, nella misura come indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delle ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
Sentenza Cassazione n. 21964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris