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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33459/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste che, in data 29.10.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali e lo aveva perciò condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore dello Yousafmal lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: rileva che la Corte di Appello ha giudicato infondato il motivo di gravame articolato nei confronti della sentenza di primo grado che, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, non soltanto non ne aveva fatto cenno nel calcolo della pena ma aveva individuato quale pena di partenza quella per la rapina aggravata.

Il motivo è manifestamente infondato e prima ancora generico non avendo considerato che la Corte territoriale non ha affatto eluso la doglianza difensiva sostenendo che il primo giudice aveva invece considerato la pena detentiva di anni 6 di reclusione come la pena "base" per il delitto di rapina "semplice" in quanto di poco superiore a quella minima.

Ed è noto che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste che, in data 29.10.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali e lo aveva perciò condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore dello Yousafmal lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: rileva che la Corte di Appello ha giudicato infondato il motivo di gravame articolato nei confronti della sentenza di primo grado che, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, non soltanto non ne aveva fatto cenno nel calcolo della pena ma aveva individuato quale pena di partenza quella per la rapina aggravata. Il motivo è manifestamente infondato e prima ancora generico non avendo considerato che la Corte territoriale non ha affatto eluso la doglianza difensiva sostenendo che il primo giudice aveva invece considerato la pena detentiva di anni 6 di reclusione come la pena "base" per il delitto di rapina "semplice" in quanto di poco superiore a quella minima. Ed è noto che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
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