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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09108/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del f1 0,, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva ritenuto di dover disattendere la doglianza esposta nei motivi di ricorso circa la ricorrenza dell'attenuante di speciale tenuità del danno, ritenendo che la somma di C 140,00 non potesse definirsi irrisoria o irrilevante, senza considerare l'assenza di qualsiasi valutazione complessiva del pregiudizio patito dal titolare del nninimarket, che si era visto risarcire il danno patito che si presentava oggettivamente contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che un danno di C 140,00 non possa essere ritenuto di particolare tenuità; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità (si veda la sentenza di questa Corte n.32460/20 relativa ad un caso in cui non era stata considerata irrisoria una truffa dell'importo di C 150,00), per cui il motivo è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del f1 0,, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva ritenuto di dover disattendere la doglianza esposta nei motivi di ricorso circa la ricorrenza dell'attenuante di speciale tenuità del danno, ritenendo che la somma di C 140,00 non potesse definirsi irrisoria o irrilevante, senza considerare l'assenza di qualsiasi valutazione complessiva del pregiudizio patito dal titolare del nninimarket, che si era visto risarcire il danno patito che si presentava oggettivamente contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che un danno di C 140,00 non possa essere ritenuto di particolare tenuità; trattasi di giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità (si veda la sentenza di questa Corte n.32460/20 relativa ad un caso in cui non era stata considerata irrisoria una truffa dell'importo di C 150,00), per cui il motivo è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris