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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26228/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale delriesame di Palermo in diversa composizione;letta la memoria conclusiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di GianlucaAddolorato, ha annullato, limitatamente alla posizione del predetto indagato,l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo dell'1 ottobre 2025 con cui,ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatodi cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'operatività dellapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gli era stata applicatala misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. lacontraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione per avere erroneamenteescluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva.Si rappresenta in primo luogo che il Gip avrebbe puntualmente indicatogli indizi gravi e concreti che connotavano la persistenza di attualità di esigenzecautelari, principalmente dedotti dalla ripetitività e gravità delle condotte tipiche,dalla capacità organizzativa e criminale del consesso associativo, dalla accertataimpermeabilità agli interventi repressivi delle forze dell'ordine.

A fronte di ciò èstata illogicamente ed erroneamente valorizzata la presunta distanza tra il tempodel commesso reato e quello della applicazione della misura cautelare: da unaparte, omettendo di considerare due note della polizia giudiziaria,rispettivamente del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025, da cui emergerebbe lapiena operatività criminale di molti degli associati e inoltre si attesta che, conprovvedimento notificato in data 1 dicembre 2022, reso in altro procedimentoinerente un'articolata indagine per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del1990, era stata applicata all'indagato, ritenuto un partecipe, la misura cautelaredel divieto di dimora nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento,successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione, inoltre, consentenza del 5 settembre 2023, lo stesso era stato condannato per il predettoreato ed un episodio di spaccio; dall'altra, sovrapponendo alla data in cui si eraconclusa l'attività captativa, coincidente con la data della contestazionepreliminare, quella di cessazione di attività criminose invece emerse comestabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa, che non sarebbe invecepossibile escludere non essendo proseguite le indagini.

Sarebbe pertanto fruttodi una operazione illogica e artificiosa ritenere decorso, nel caso in discorso, unarco temporale rilevante in misura tale da consentire di superare integralmentela doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia in carcere.2.

Il Procuratore Generale, con la memoria tempestivamente depositata,ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata osservandoche risulta altamente carente la valutazione dell'attualità e concretezza delleesigenze cautelari effettuata da parte del Tribunale della cautela, in quanto, purcorrettamente richiamati i principi di diritto che governano la materia sotto ilprofilo della valutazione del cosiddetto tempo silente, la prognosi di pericolosità èstata rapportata solo all'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico,senza considerare la possibile commissione di delitti che siano espressione dellamedesima professionalità, quali quelli di analogo tenore oggetto di allegazione adopera del Pubblico Ministero, pur verosimilmente coevi, in relazione ai quali èintervenuta sentenza di condanna.3.

Il difensore, rilevato il difetto del requisito dell'attualità del pericolotrattandosi di contestazione chiusa per fatti commessi fino all'aprile del 2022, hasollecitato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).1.2.

Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà dellamotivazione considerato che, come correttamente argomentato dal Tribunale delriesame, a carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede in ordine all’accusa di averfatto parte di una associazione dedita al narcotraffico, di cui all'art. 74 DPR309/1990, con il ruolo di “vedetta” e che la contestazione reca altresìl'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo finoad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo diAddolorato in epoca antecedente e non successiva a tale data (pag. 5dell'ordinanza impugnata).

Né, osserva ancora il Tribunale, il mero riferimentoall'attuale presenza di una piazza di spaccio nel medesimo quartiere, qualedesumibile dalla nota della Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo del 9aprile 2024, può di per sé essere indicativo dell'attuale operatività del sodalizio incontestazione, non risultando coinvolto nell'attività di spaccio alcuno degliindagati nel procedimento in esame, escluso che gli elementi sottoposticonsentano di sostenere che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] tuttora una capacità di controllo monopolistico del territorio.1.3.

A fronte di tale precisa delimitazione temporale della contestazione, ilTribunale del riesame, non esclusa la sussistenza del fumus del reato oggettodella contestazione cautelare, ha tuttavia rilevato, in termini assorbenti, chedalla data di commissione del fatto a quella di applicazione della misura fosseintercorso un lasso di tempo "significativo" in assenza di allegazioni o di elementirinvenibili in atti che deponessero per la protrazione della condotta dipartecipazione e, in particolare, che il sodalizio in questione fosse operativo oltretale data, o comunque indicativi di un'attuale inserimento dell'indagato neltraffico illecito di sostanze stupefacenti; con ciò svolgendosi una motivazionelogica, fondata su una valutazione in fatto relativa al decorso del tempo inrelazione al momento applicativo della misura, non disinteressandosi ed anziesplicitamente valutando le ulteriori attività di indagine confluite nell'annotazionedel 9 aprile 2024, priva dei denunciati profili di irragionevolezza sindacabili daquesta Corte.2.

La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermatidalla Corte, per la quale in tema di presupposti per l'applicazione delle misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reatonon va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriorereato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cuisi è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo diconcretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv.280566 - 01.); si richiedeinfatti da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti(si veda, da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv.289262 - 01).3.

Va rimarcato, quanto alla dedotta operatività, nel caso di specie, dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura carceraria, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, ai finidella prova contraria, onde giungere al superamento della presunzione,occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, postoche la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, trai quali figura il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione dellamisura, purché sia di tale consistenza da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci,Rv. 273434 - 01).

Con l'ulteriore precisazione che, in caso di misure coercitivedisposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile laregola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità delsodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o loscioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 - 01;Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; conf.

Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01).4.

Il Tribunale, nel prendere atto della concreta contestazione associativaelevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a datanon successiva all’aprile 2022, della carenza di indici concreti e attuali dicondotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel trafficoillecito di sostanze stupefacenti, valutata altresì la personalità di GianlucaAddolorato, non gravato da alcun precedente specifico, ha dunque fatto correttaapplicazione al caso in discorso dei principi esposti.5.

Si rileva infine, quanto alla dedotta omessa considerazione dellacondanna non definitiva per fatti analoghi a quelli per cui si procede e alla previaapplicazione di misure cautelari non custodiali in ordine ai predetti illeciti,elementi che si assumono tratti dalle annotazioni della polizia giudiziaria del 9aprile 2024, ovvero del 18 giugno 2025 (il ricorso sul punto non è chiaro), che ilmotivo appare caratterizzato da aspecificità intrinseca in quanto fa riferimento alcontenuto di atti di indagine ovvero a provvedimenti resi in altri procedimenti,che non si documenta siano stati posti a conoscenza del Tribunale della cautela,che, come detto, nell'ordinanza impugnata riferisce solo di precedenti penali nonspecifici e non riporta alcunché in merito a eventuali sentenze non definitive perdelitti in materia di stupefacenti, e nemmeno risultano puntualmente allegati oriprodotti nell’odierno atto di impugnazione, nè è stato chiesto alla cancelleria, aisensi dell'art. 165-bis disp.att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01; Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01; per una recente affermazione delprincipio in materia di ricorso della parte pubblica avverso il provvedimento cheha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, si veda da ultimo Sez.1, n. 21613 del 28/03/2024, non mass.).6.

Il ricorso, a fronte di una motivazione priva dei dedotti profili dicontraddittorietà e illogicità, è quindi inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale delriesame di Palermo in diversa composizione;letta la memoria conclusiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di GianlucaAddolorato, ha annullato, limitatamente alla posizione del predetto indagato,l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo dell'1 ottobre 2025 con cui,ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatodi cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'operatività dellapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., gli era stata applicatala misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ha proposto ricorsoavverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col qualedenuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. lacontraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione per avere erroneamenteescluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva.Si rappresenta in primo luogo che il Gip avrebbe puntualmente indicatogli indizi gravi e concreti che connotavano la persistenza di attualità di esigenzecautelari, principalmente dedotti dalla ripetitività e gravità delle condotte tipiche,dalla capacità organizzativa e criminale del consesso associativo, dalla accertataimpermeabilità agli interventi repressivi delle forze dell'ordine. A fronte di ciò èstata illogicamente ed erroneamente valorizzata la presunta distanza tra il tempodel commesso reato e quello della applicazione della misura cautelare: da unaparte, omettendo di considerare due note della polizia giudiziaria,rispettivamente del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025, da cui emergerebbe lapiena operatività criminale di molti degli associati e inoltre si attesta che, conprovvedimento notificato in data 1 dicembre 2022, reso in altro procedimentoinerente un'articolata indagine per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del1990, era stata applicata all'indagato, ritenuto un partecipe, la misura cautelaredel divieto di dimora nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento,successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione, inoltre, consentenza del 5 settembre 2023, lo stesso era stato condannato per il predettoreato ed un episodio di spaccio; dall'altra, sovrapponendo alla data in cui si eraconclusa l'attività captativa, coincidente con la data della contestazionepreliminare, quella di cessazione di attività criminose invece emerse comestabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa, che non sarebbe invecepossibile escludere non essendo proseguite le indagini. Sarebbe pertanto fruttodi una operazione illogica e artificiosa ritenere decorso, nel caso in discorso, unarco temporale rilevante in misura tale da consentire di superare integralmentela doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia in carcere.2. Il Procuratore Generale, con la memoria tempestivamente depositata,ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata osservandoche risulta altamente carente la valutazione dell'attualità e concretezza delleesigenze cautelari effettuata da parte del Tribunale della cautela, in quanto, purcorrettamente richiamati i principi di diritto che governano la materia sotto ilprofilo della valutazione del cosiddetto tempo silente, la prognosi di pericolosità èstata rapportata solo all'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico,senza considerare la possibile commissione di delitti che siano espressione dellamedesima professionalità, quali quelli di analogo tenore oggetto di allegazione adopera del Pubblico Ministero, pur verosimilmente coevi, in relazione ai quali èintervenuta sentenza di condanna.3. Il difensore, rilevato il difetto del requisito dell'attualità del pericolotrattandosi di contestazione chiusa per fatti commessi fino all'aprile del 2022, hasollecitato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Va anzitutto premesso che in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).1.2. Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà dellamotivazione considerato che, come correttamente argomentato dal Tribunale delriesame, a carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede in ordine all’accusa di averfatto parte di una associazione dedita al narcotraffico, di cui all'art. 74 DPR309/1990, con il ruolo di “vedetta” e che la contestazione reca altresìl'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo finoad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo diAddolorato in epoca antecedente e non successiva a tale data (pag. 5dell'ordinanza impugnata). Né, osserva ancora il Tribunale, il mero riferimentoall'attuale presenza di una piazza di spaccio nel medesimo quartiere, qualedesumibile dalla nota della Compagnia dei carabinieri di Mazara del Vallo del 9aprile 2024, può di per sé essere indicativo dell'attuale operatività del sodalizio incontestazione, non risultando coinvolto nell'attività di spaccio alcuno degliindagati nel procedimento in esame, escluso che gli elementi sottoposticonsentano di sostenere che il gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] tuttora una capacità di controllo monopolistico del territorio.1.3. A fronte di tale precisa delimitazione temporale della contestazione, ilTribunale del riesame, non esclusa la sussistenza del fumus del reato oggettodella contestazione cautelare, ha tuttavia rilevato, in termini assorbenti, chedalla data di commissione del fatto a quella di applicazione della misura fosseintercorso un lasso di tempo "significativo" in assenza di allegazioni o di elementirinvenibili in atti che deponessero per la protrazione della condotta dipartecipazione e, in particolare, che il sodalizio in questione fosse operativo oltretale data, o comunque indicativi di un'attuale inserimento dell'indagato neltraffico illecito di sostanze stupefacenti; con ciò svolgendosi una motivazionelogica, fondata su una valutazione in fatto relativa al decorso del tempo inrelazione al momento applicativo della misura, non disinteressandosi ed anziesplicitamente valutando le ulteriori attività di indagine confluite nell'annotazionedel 9 aprile 2024, priva dei denunciati profili di irragionevolezza sindacabili daquesta Corte.2. La motivazione addotta, quindi, fa buon governo dei principi affermatidalla Corte, per la quale in tema di presupposti per l'applicazione delle misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reatonon va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriorereato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cuisi è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza dielementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo diconcretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv.280566 - 01.); si richiedeinfatti da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti(si veda, da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv.289262 - 01).3. Va rimarcato, quanto alla dedotta operatività, nel caso di specie, dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura carceraria, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, ai finidella prova contraria, onde giungere al superamento della presunzione,occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, postoche la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, trai quali figura il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione dellamisura, purché sia di tale consistenza da consentire il superamento dellasituazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci,Rv. 273434 - 01). Con l'ulteriore precisazione che, in caso di misure coercitivedisposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile laregola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità delsodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o loscioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 - 01;Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; conf. Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01).4. Il Tribunale, nel prendere atto della concreta contestazione associativaelevata con riferimento ad una data finale, della risalenza del contributo a datanon successiva all’aprile 2022, della carenza di indici concreti e attuali dicondotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel trafficoillecito di sostanze stupefacenti, valutata altresì la personalità di GianlucaAddolorato, non gravato da alcun precedente specifico, ha dunque fatto correttaapplicazione al caso in discorso dei principi esposti.5. Si rileva infine, quanto alla dedotta omessa considerazione dellacondanna non definitiva per fatti analoghi a quelli per cui si procede e alla previaapplicazione di misure cautelari non custodiali in ordine ai predetti illeciti,elementi che si assumono tratti dalle annotazioni della polizia giudiziaria del 9aprile 2024, ovvero del 18 giugno 2025 (il ricorso sul punto non è chiaro), che ilmotivo appare caratterizzato da aspecificità intrinseca in quanto fa riferimento alcontenuto di atti di indagine ovvero a provvedimenti resi in altri procedimenti,che non si documenta siano stati posti a conoscenza del Tribunale della cautela,che, come detto, nell'ordinanza impugnata riferisce solo di precedenti penali nonspecifici e non riporta alcunché in merito a eventuali sentenze non definitive perdelitti in materia di stupefacenti, e nemmeno risultano puntualmente allegati oriprodotti nell’odierno atto di impugnazione, nè è stato chiesto alla cancelleria, aisensi dell'art. 165-bis disp.att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01; Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01; per una recente affermazione delprincipio in materia di ricorso della parte pubblica avverso il provvedimento cheha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, si veda da ultimo Sez.1, n. 21613 del 28/03/2024, non mass.).6. Il ricorso, a fronte di una motivazione priva dei dedotti profili dicontraddittorietà e illogicità, è quindi inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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