CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03471/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 22577 del ruolo generale dell’anno 202 3 , proposto Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con socio unico -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9; -controricorrente- per la cassazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 26027/2023 depositata in data 6 settembre 202 3 , notificata via pec all’Agenzia nella medesima data; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di fatto, dagli atti di causa (ricorso , relativi allegati e controricorso) risulta che: 1) l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico (di seguito "A.T.M.") che era stata, fino al 30 aprile 2010, titolare del servizio pubblico di trasporto di persone per conto del Comune di Milano, a partire dall’1°maggio 2010 aveva svolto principalmente l'attività di direzione e coordinamento delle proprie controllate, essendo stato il trasporto pubblico locale nel Comune di Milano affidato, a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito "[OSCURATO:SOCIETA]"); 2) in relazione all’anno d’imposta 2010, A.T.M.s.p.a. avevapresentato una istanza di rimborso della somma di € 2.496.715,16, pari alla maggiore imposta Irap versata senza tenere conto delle deduzioni previste dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e n. 4 del d.lgs. n. 446 del 1997(normativa del c.d. “cuneo fiscale”) oltre interessi; 3) con provvedimento (prot.n.142020/2015) l’Agenzia delle entrateaveva rigetta to l’istanza di rimborso in quanto impresa operante nel settore dei trasporti in concessione e in regime di tariffazione; 4) avverso il provvedimento di diniego, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propo sto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milanodeducendo l’insussistenza della concessione di un pubblico servizio e di un regime a tariffa; 5) l’Agenzia delle entrate si era costituita in giudizio eccependo l’insussistenza del diritto alla fruizione della riduzione della base imponibile IRAPai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) n. 2 e n. 4 del d.lgs. n. 446/97 in quanto trattavasi di impresa operante in regime di concessione e a tariffa; 6) la CTP,con sentenza, n. 6080/41/2016, aveva rigetta to il ricorso ; 7) ATMs.p.a. aveva propo sto appello dinanzi alla Commissione tributaria della Lombardia;8) l’Ufficio aveva controded otto insistendo per il rigetto; 9) la CTR, con sentenza n. 5284/05/18, depositata il 3 dicembre 2018, l’aveva rigettava confermando la sentenza di prime cure; 10) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propo sto ricorso per cassazione cuiaveva resist ito , con controricorso, l’Agenzia delle entrate ; 11) con ordinanza n. 26027/2023, depositata in data 6 settembre 2023, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, decidendo nel merito, veniva accolto il ricorso originario della contribuente. 2.Nella suddetta ordinanza, laCorte d i Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorsodella contribuente- con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 11, primo comma, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 5, 6 e della Tab. A, n. 5, L.R. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13 quanto all’assunta erronea interpretazione del concetto di “tariffa” (inteso dalla CTR quale prezzo del biglietto fissato o regolamentato dalla PA) ai fini dell’esclusione del beneficio della riduzione della base imponibile Irap (c.d. cuneo fiscale) per le imprese esercenti trasporto pubblico localeoperanti in regime di concessione come l’ATM (dalla quale [OSCURATO:SOCIETA] era controllata al 100%)- decidendo nel merito con accoglimento del ricorso originario. La Corte – nel richiamare, operante come giudicato esterno,l’ordinanza n. 25742 (depositata in data 4.9.2023 e decisa nella medesima adunanza camerale del 31 marzo 2023) asseritamente intervenuta tra le stesse parti– ha fatto propria l’interpretazione del concetto di “tariffa” - già accolta dalla pubblica amministrazione e ribadita dalla Commissione europea, con Decisione 12/9/2007 C (2007) 4133 nonché condivisa dalla giurisprudenza di legitt imità – come “ tariffa remunerativa ” – nella specie non ravvisata - che valeva ad escludere dal beneficio fiscale della riduzione della base imponibile Irap(c.d. cuneo fiscale) le imprese operanti in regime di concessione senza che, al medesimo fine, potesse tenersi conto di ulteriori corrispettivi (di natura latamente tariffaria in quanto fissati dalla PA ) determinatigenericamente in misura tale da assicurare l’equilibrio economico - finanziario dell’investimento e della connessa gestione del pubblico servizio. 3.Avverso l’ordinanza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. r esiste con controricorso illustrato da successiva memoria depositata in data 14.10.2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella ordinanza n. 26027/2023 la quale nell’accogliere, decidendo nel merito, il ricorso originarioaveva indicato: 1) come parte processualel’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in luogo del soggetto effettivamente tale ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in proprio e non come soggetto incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., come si evinceva dal frontespizio del ricorso per cassazione); 2) l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in luogo dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in proprio (come risultante dalla pag. 3 del ricorso per cassazione e dal frontespizio del provvedimento rigetto prot. 142020 del 2015) comesocietà che aveva presentato l’istanza di rimborso Irap il 13/6/2014; 3) l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (fusa per incorporazione della ATM)in luogo dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in proprio come società proponente il ricorso introduttivo (come risultante dal frontespizio ricorso introduttivo)avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso della somma di euro 722.005,51 in luogo di quella – di euro 2.496.715,16 - effettivamente costituente l’oggetto della istanza di rimborso (come risultava dalla pag. 3 del ricorso per cassazione). Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, la decisione della Corte sarebbe fondata sulla estensione come giudicato esterno della ordinanza n. 25742/2023 (decisa nella medesima udienza camerale del 31 marzo 2023)nella erronea supposizione che riguardasse le medesime parti processuali e il medesimo rapporto giuridico sebbene quest’ultima concernesse l’impugnativa del provvedimento di diniego di altra istanza di rimborso (di euro 722.005,51 a titolo di maggiore Irap versata rispetto al dovuto presentata dalla diversa società [OSCURATO:SOCIETA].). Pertanto, l’ordinanza n. 26027/2023 di questa Corte sarebbe affetta da plurimi “errori di fatto” avendo:1) formato un titolo esecutivo in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. – soltanto dal 2018 fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]. -accogliendo un ricorso dalla medesimamai presentato; 2) statuito sull’identità di un rapporto e della relativa istanza di rimborso, in realtà differenti, sia per le parti processuali che per il rapporto d’imposta dedotto in giudizio, il che rendeva non estensibile il giudicato alla fattispecie oggetto dell’ordinanza in questione. 1.1.Il motivo si profila complessivamente inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.2.Invero, la denunciata erronea indicazione nella intestazione e nel corpo dell’ordinanza impugnata come parte processualedell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in luogo dell’[OSCURATO:PERSONA] (ATM), nonché,nella parte in fatto della decisione,dell’[OSCURATO:PERSONA] in luogo dell’ATM come soggetto proponente l’istanza di rimborso dell’Irap in data 13 giugno 2014 e il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di diniego e nella parte motiva della medesima dell’importo ( di euro 722.005,51) oggetto della istanza di rimborso Irap in luogo di quello (dieuro 2.496.715,16) effettivamente richiesto dall’ATM, per l’anno di imposta 2010, lungi dal concretare vizi revocatori, integrano, tutt’al più errori materiali avendo colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale (emendabili attraverso correzione), e implicando l'esattezza della decisione- nella specie, la decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente (qual era incontestatamente ATM, v. ricorso per cassazione, allegati al ricorso e controricorso) nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali. Invero, gli istituti della correzione degli errori materiali e della revocazione sono istituti entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, ma sono tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Invero: a) la correzione ha ad oggetto "errore materiale e di calcolo ai sensi dell'art. 287", mentre la revocazione ha ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4"; b) la correzione può essere chiesta dalla parte interessata "in qualsiasi tempo", mentre la revocazione può essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento); c) l'errore materiale, da correggere, può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, mentre l'errore revocatorio non può mai essere rilevato d'ufficio; d) il ricorso per la correzione solleva un mero incidente nella stessa fase processuale, mentre il ricorso per revocazione introduce una nuova fase processuale (Cass. n. 8491/2009); e) il ricorso per correzione, contrariamente al ricorso per revocazione, può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base di una procura rilasciata in tale giudizio (Cass. n. 30/1995); f) la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto 7 da parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003); g) l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale.(ed è emendabile attraverso correzione), mentre l'errore revocatorio, incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (e, se ammissibile, è emendabile attraverso revocazione), con la conseguenza (di recente messa dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 12210/2022) che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione (per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione), mentre è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale (che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali); h) la procedura di correzione dell'errore materiale suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati, mentre la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum derivante da una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice (Cass. n. 14799/2004); i) la Corte pronuncia sempre con ordinanza sul ricorso per correzione di errore materiale, mentre, in presenza di un ricorso per revocazione, pronuncia ordinanza soltanto nel caso in cui lo dichiari inammissibile (altrimenti rinvia alla pubblica udienza, pronunciandosi, quindi, con sentenza). In particolare, la pronuncia di correzione è funzionale all'eliminazione di un errore chesi risolve in un difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale del provvedimento e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente íctu oculidalla lettura del provvedimento, con la conseguenza che non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto all'esplicitazione dei passaggi logici e giuridici attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice; mentre la pronuncia di revocazione è funzionale all'eliminazione di un errore che incide sul contenuto sostanziale della decisione, con la conseguenza che richiede detta ulteriore motivazione. In definitiva, l'errore materiale, agli effetti previsti dagli artt. 287 ss cod. proc. civ., è quello che consiste: o in una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento; ovvero in una mera omissione materiale, emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una pronuncia adottata in motivazione e in relazione alla quale non sia necessaria alcuna attività decisoria. Nella specie, gli errori sopra denunciati concretano una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, risolvendosi, nella pacifica risultanza dagli atti in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento( in particolare, nella parte in diritto è chiaro il riferimento ad ATM nella esposizione dei motivi di ricorso: “ con il primo motivo di ricorso, così rubricato Nullità della impugnata sentenza della CTR per la Lombardia per omessa pronuncia e motivazione del tutto inconferente in relazione al motivo di appello proposto dalla ATM con riferimento alla insussistenza del profilo giuridico”; con il secondo motivo così rubricato… la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra ATM e il Comune di Milano fosse di tipo concessorio ...”). 1.3.Quanto al denunciato“errore di fatto” ai sensi dell’art. 395, comma 4 c.p.c. con riguardo all’ asseritaestensione da parte della Corte, quale giudicato esterno dell’ordinanza n. 25742 (depositata in data 4.9.2023 e decisa nella medesima adunanza camerale del 31 marzo 2023) nella supposizione della identità delle parti processuali e del rapporto di imposta sebbene, ad avviso dell’Agenzia, risultasse dagli atti di causa incontrastabilmente che l’ordinanza 25742 concerneva l’impugnativa del diniego di altra istanza di rimborso presentata dalla diversa società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e senza che il fatto avesse costituito un punto controverso, il (sub) motivo è inammissibile. 1.4.Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. 1.5.L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). 1.6.La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; Sez.6 - 5, Ordinanza n. 18254 del 2022 ). 1.7.Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell’art. 391bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione. La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteridell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (ex multis, Cass. n. 14656 del 2017; Sez.6 - 5, Ordi nanza n. 18254 del 2022 ). 1.8.È,infatti, inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall ’ art. 391 - bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) – Sez. 6, n. 29922, 29/12/2011, Rv. 620988; conf., ex multis, Cass. 4584/2020 –. 1.9.Fa da corollario il principio incontroverso secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Sez. 6, n. 3494, 12/02/2013, Rv. 625003). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata -di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L , n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n.16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018). 1.10.Questa Corte ha, peraltro, precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell'interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). 1.11.L'errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere diassoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; non può, dunque, ritenersi sussistente l''errore revocatorio, allorché la parte abbi a denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche(Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26061 del 2011; Cass. n. 10930 del 2017). Si aggiunga che l' errore revocatorio, imputabile al giudice di legittimità come al giudice di merito, nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvisato nella ipotesi in cui sia sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006; Sez.6 - 5, Ordinanza n. 18254 del 2022 ). 1.12.Nella specie, il denunciato errore di fatto costituito dallaestensione da parte di questa Corte del giudicato esterno con riguardo all’ordinanza n. 25742/2023 nella supposizione di un fatto (identità delle parti processuali e del periodo di imposta) incontrastabilmente escluso dagli atti di causa, concreta , invero , un errore di giudizio attinente all’interpretazione delle norme giuridiche non suscettibile di essere dedotto come vizio revocatorio. 2.In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. ilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); L