CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31890/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DEC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore a jJ. F L101/144-(2- F(..2-2-. • Ci e ( Je—Q-CH Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minacce aggravate dall'uso di una pistola (capo a), di custodia negligente di arma comune da sparo (capo b), di porto illegale di arma comune da sparo (capo c) e di minacce (capo d), e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte, previa dichiarazione dell'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui al capo b), ha rideterminato la pena in ordine ai residui reati in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità delle ordinanze emesse 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 4.11.2021, con conseguente violazione dell'art. 589, comma 1, seconda parte cod. proc. pen., e insistendo sull'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020 e attesa la comunicazione della difesa dell'imputato relativa alla morte del suo assistito, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], concludono per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato. 4. I reati sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., per morte dell'imputato, come da certificato di morte in data 29 settembre 2022 allegato alla memoria difensiva (in cui si dà atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 27 settembre 2022). 5. Invero, la morte di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma,