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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 13625/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16196/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 110/2020depositata il 13/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della 2 G Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2750 del 21 settembre 2016 con cui il Tribunale di Cagliari aveva rigettato le domande degli stessi Garau finalizzate ad accertare che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso del rapporto di conto corrente bancario, aveva loro addebitato interessi ultralegali usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese mai pattuite.

La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui la domanda era sfornita di prova, per essere la documentazione prodotta dagli attori del tutto insufficiente a consentire una ricostruzione contabile anche parziale.

In particolare, il giudice d’appello ha evidenziato che il CTU nominato in primo grado aveva dato atto che risultava agli atti una documentazione incompleta di estratti conto e degli scalari, che non consentiva la ricostruzione dal punto di vista contabile.

La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che, essendo i conti correnti di cui è causa aperti al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la domanda si palesava comunque inammissibile ed improponibile, essendo la chiusura del conto una sua condizione di ammissibilità.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della 2 G Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 cod. civ..

Lamentano i ricorrenti che le parti avevano pattuito la cms solo per gli utilizzi allo scoperto e non entro l’affidamento concesso, per cui entro i limiti del fido non doveva essere applicata alcuna commissione.

Inoltre, la cms non era dovuta neppure per gli utilizzi oltre l’affidamento, anche perché la clausola doveva ritenersi non determinata o determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., consistendo nella mera previsione di una misura percentuale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 TUB e violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimità delle commissioni addebitate nel corso del rapporto, ovvero “Commissione concessione/rinnovo fido”, “commissione disponibilità fondi” , “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi”.

Erano state, dunque, addebitate competenze in difetto di una previa pattuizione delle parti.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., 117 TUB , 1284 cod. civ..

Lamentano i ricorrenti l’addebito di competenze in assenza di regolamentazione scritta delle parti.

In particolare, evidenziano che la documentazione in atti riguardava esclusivamente i contratti di conto corrente, mentre, come, dedotto sin dalla citazione di primo grado, il conto corrente anticipi era privo di ogni regolamentazione scritta.

D’altra parte. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, in primo grado, non aveva contestato la mancata stipula di tale contratto in forma scritta.

4. Con il quarto motivo –indicato nel ricorso a pag. 16 come “ 3.2” –è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., dell’art. 117 T.U.B., degli artt. 1418, 1346 e 1325 cod. civ..

5. I primi quattro motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

I ricorrenti in tutti e i motivi si dilungano su questioni (legittimità della cms pattuita, sotto diversi profili, nel primo motivo; addebito di commissioni in difetto di una previa pattuizione, nel secondo motivo; mancata stipula del contratto anticipi in forma scritta nel terzo motivo) di cui non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere di allegazione.

Non deducono “dove “ e “come” abbia sottoposto le questioni in oggetto all’esame della Corte d’Appello, fornendo solo qualche spunto in ordine alla trattazione delle medesime negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, ma senza neppure allegare specificamente che avessero formato di motivi d’appello (e con quali modalità) a norma dell’art. 342 cod. proc. civ..

6. Con il quinto motivo - indicato nel ricorso a pag. 17 come

3.3. – è stata dedotta la violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ..

Lamentano i ricorrenti che la documentazione contabile dagli stessi prodotta (estratti conto mensili e scalari del conto corrente anticipi n. 401381718, estratti conto del rapporto di conto corrente n. 11168191) era sufficiente per la ricostruzione contabile per i rapporti oggetto di lite.

7. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti contestano una valutazione di fatto compiuta dalla Corte d’Appello che non è, tuttavia, censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014) che non è stato neppure dedotto dai ricorrent i , avendo cost oro lamentato la mera violazione di legge.

8. Con il sesto motivo - indicato come

4. nel ricorso – è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c..

I ricorrenti contestano la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione dagli stessi proposta ritenendo che la chiusura del rapporto costituisca condizione di ammissibilità anche della domanda di accertamento del saldo.

In particolare, sostengono che se è pur vero che l’azione di ripetizione dell’indebito richiede la previa chiusura del conto, altrettanto non può dirsi per la domanda diretta ad ottenere il ricalcolo del saldo.

9. Con il settimo motivo - indicato in ricorso come

4.1. – è stata dedotta la violazione degli artt. 2033 cod. civ. e 100 c.p.c..

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello ha erroneamente qualificato la domanda di mero accertamento e di ricalcolo del saldo dallo stesso proposta quale domanda di ripetizione dell’indebito.

10. Il sesto ed il settimo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Come evidenziato in narrativa, quella censurata nei predetti motivi non è che una seconda ed autonoma ratio decidendi adottata dalla Corte d’Appello, che ha rigettato l’appello, soprattutto, con l’altra ratio decidendi, secondo cui la domanda dell’attore sfornita di prova, per essere la documentazione prodotta insufficiente a consentire una ricostruzione contabile anche parziale del rapporto in lite.

Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16196/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 110/2020depositata il 13/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della 2 G Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2750 del 21 settembre 2016 con cui il Tribunale di Cagliari aveva rigettato le domande degli stessi Garau finalizzate ad accertare che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel corso del rapporto di conto corrente bancario, aveva loro addebitato interessi ultralegali usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese mai pattuite. La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui la domanda era sfornita di prova, per essere la documentazione prodotta dagli attori del tutto insufficiente a consentire una ricostruzione contabile anche parziale. In particolare, il giudice d’appello ha evidenziato che il CTU nominato in primo grado aveva dato atto che risultava agli atti una documentazione incompleta di estratti conto e degli scalari, che non consentiva la ricostruzione dal punto di vista contabile. La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che, essendo i conti correnti di cui è causa aperti al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la domanda si palesava comunque inammissibile ed improponibile, essendo la chiusura del conto una sua condizione di ammissibilità. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della 2 G Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 cod. civ.. Lamentano i ricorrenti che le parti avevano pattuito la cms solo per gli utilizzi allo scoperto e non entro l’affidamento concesso, per cui entro i limiti del fido non doveva essere applicata alcuna commissione. Inoltre, la cms non era dovuta neppure per gli utilizzi oltre l’affidamento, anche perché la clausola doveva ritenersi non determinata o determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., consistendo nella mera previsione di una misura percentuale. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 TUB e violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimità delle commissioni addebitate nel corso del rapporto, ovvero “Commissione concessione/rinnovo fido”, “commissione disponibilità fondi” , “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi”. Erano state, dunque, addebitate competenze in difetto di una previa pattuizione delle parti. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., 117 TUB , 1284 cod. civ.. Lamentano i ricorrenti l’addebito di competenze in assenza di regolamentazione scritta delle parti. In particolare, evidenziano che la documentazione in atti riguardava esclusivamente i contratti di conto corrente, mentre, come, dedotto sin dalla citazione di primo grado, il conto corrente anticipi era privo di ogni regolamentazione scritta. D’altra parte. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, in primo grado, non aveva contestato la mancata stipula di tale contratto in forma scritta. 4. Con il quarto motivo –indicato nel ricorso a pag. 16 come “ 3.2” –è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., dell’art. 117 T.U.B., degli artt. 1418, 1346 e 1325 cod. civ.. 5. I primi quattro motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili per difetto di autosufficienza. I ricorrenti in tutti e i motivi si dilungano su questioni (legittimità della cms pattuita, sotto diversi profili, nel primo motivo; addebito di commissioni in difetto di una previa pattuizione, nel secondo motivo; mancata stipula del contratto anticipi in forma scritta nel terzo motivo) di cui non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata. Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere di allegazione. Non deducono “dove “ e “come” abbia sottoposto le questioni in oggetto all’esame della Corte d’Appello, fornendo solo qualche spunto in ordine alla trattazione delle medesime negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, ma senza neppure allegare specificamente che avessero formato di motivi d’appello (e con quali modalità) a norma dell’art. 342 cod. proc. civ.. 6. Con il quinto motivo - indicato nel ricorso a pag. 17 come 3.3. – è stata dedotta la violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.. Lamentano i ricorrenti che la documentazione contabile dagli stessi prodotta (estratti conto mensili e scalari del conto corrente anticipi n. 401381718, estratti conto del rapporto di conto corrente n. 11168191) era sufficiente per la ricostruzione contabile per i rapporti oggetto di lite. 7. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti contestano una valutazione di fatto compiuta dalla Corte d’Appello che non è, tuttavia, censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014) che non è stato neppure dedotto dai ricorrent i , avendo cost oro lamentato la mera violazione di legge. 8. Con il sesto motivo - indicato come 4. nel ricorso – è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.. I ricorrenti contestano la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione dagli stessi proposta ritenendo che la chiusura del rapporto costituisca condizione di ammissibilità anche della domanda di accertamento del saldo. In particolare, sostengono che se è pur vero che l’azione di ripetizione dell’indebito richiede la previa chiusura del conto, altrettanto non può dirsi per la domanda diretta ad ottenere il ricalcolo del saldo. 9. Con il settimo motivo - indicato in ricorso come 4.1. – è stata dedotta la violazione degli artt. 2033 cod. civ. e 100 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello ha erroneamente qualificato la domanda di mero accertamento e di ricalcolo del saldo dallo stesso proposta quale domanda di ripetizione dell’indebito. 10. Il sesto ed il settimo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. Come evidenziato in narrativa, quella censurata nei predetti motivi non è che una seconda ed autonoma ratio decidendi adottata dalla Corte d’Appello, che ha rigettato l’appello, soprattutto, con l’altra ratio decidendi, secondo cui la domanda dell’attore sfornita di prova, per essere la documentazione prodotta insufficiente a consentire una ricostruzione contabile anche parziale del rapporto in lite. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per i
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