CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione traI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite uno stesso atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 12 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Brindisi il 14 settembre 2016 ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di concorso in furto con strappo consumato aggravato, fatto commesso il 9 maggio 2016, e, ritenute equivalenti h circostanze eterogenee, li ha condannati alle, pena, stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendole, le sanzioni; con conferma quanto al resto. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale denunciano difetto di motivazione in relazione alla mancanza di prova circa l'esatta individuazione del soggetto che usò violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: ove tale persona fosse stata individuata - si afferma - si sarebbe potuta e dovuta applicare nei confronti dei concorrenti ulteriori la disciplina di cui all'art. 116 cod. pen ("Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti"). I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto formulati in maniera vaga ed aspecifica e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata con argomenti non illogici e non incongrui con i quali i ricorsi omettono il doveroso, effettivo confronto. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i