CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15487 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 41, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13.12.2011, n. 99/7/11; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 novembre 2021. Fatti di causa. Con avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, l'Agenzia contestava l'indebita detrazione dell'IVA con riferimento ad operazioni soggettivamente inesistenti concernenti l'acquisto di autoveicoli da parte di [OSCURATO:PERSONA]; l'erario procedeva, altresì, a ricostruire induttivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, i ricavi e il volume d'affari del contribuente, recuperando i correlati maggiori importi dovuti a titolo di imposte dirette. Nel corso di una verifica effettuata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva, secondo la prospettazione erariale, l'effettuazione di cessione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario nei confronti della ditta individuale Andolfatto; detti veicoli erano introdotti in Italia dalla ditta Ca.Car di [OSCURATO:PERSONA], impresa individuale che svolgeva il ruolo di mera "cartiera", omettendo sistematicamente i versamenti IVA. Emergeva anche il coinvolgimento nello schema fraudolento d'interposizione fittizia il coinvolgimento delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettava l'impugnazione del contribuente. La CTR del Veneto ne accoglieva, per converso, l'appello, valorizzando: la necessità dell'allegazione - nella specie omessa - dei pcv all'avviso d'accertamento; la violazione del diritto di difesa, l'illegittimità dell'inversione dell'onere probatorio; la trascurata rilevanza assorbente nel processo tributario del giudicato penale di archiviazione delle imputazioni per frode e truffa nei confronti del contribuente. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è affidato a sette motivi.L'Andolfatto ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente valorizzato l'indispensabilità dell'allegazione del pvc all'avviso di accertamento. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 42, comma 2, ult. periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente pretermesso il diritto di difesa del contribuente. Con il terzo motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 n. 5, per avere la CTR apoditticamente ritenuto non motivato un avviso di accertamento debitamente corredato da motivazione. Con il quarto motivo di ricorso si censura l'insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato, tra l'altro, di prendere posizione sulla fittizietà dei soggetti interposti e sul loro ruolo di mere "cartiere" nel complessivo schema fraudolento. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'incidenza tranchant sul processo tributario di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. nei confronti dell'Andolfatto. Con il sesto motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c., per avere "la CTR omesso ogni verifica in ordine alla diligenza del contribuente nel porre in essere le operazioni soggettivamente inesistenti per cui è causa".Con il settimo motivo si denuncia nullità della sentenza per mancanza del requisito previsto dagli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, c.Igs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR omesso "ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali dovesse essere ritenuta illegittima o comunque infondata" la ripresa fiscale. Giova evidenziare che mediante comunicazione depositata in data 17 giugno 2019, la difesa del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, e di aver eseguito il pagamento degli importi dovuti. Dalla documentazione versata in atti si ricava che l'Agenzia ha protocollato l'istanza con riferimento alla procedura odierna e che ciascun pagamento risulta effettivamente avvenuto mediante modelli F 23, anch'essi debitamente depositati. È, altresì, decorso il termine del 31.12.2020, senza che sia stata depositata istanza di trattazione, il che implica la positiva definizione della controversia, ai sensi e per gli effetti del rammentato art. 6 D.L. n. 119/2018. Alla luce delle riassunte circostanze va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giud