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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47493/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23990/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 1-2 provv. innpugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23990/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla mancata esclusione della recidiva, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di manifesta illogicità (v. pagg. 1-2 provv. innpugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris