CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20424/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nocilla ed elettivamente domiciliato in Roma,Viale dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eCarmine Gruosso, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via BarnabaTortolini n. 30, presso lo studio Placidi;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, Sez. 12, n. 9725/2018, pronunziata il 22 ottobre 2018,depositata il 13 novembre 2018 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/20261.Con sentenza n. 9725/2018, depositata in data 13 novembre2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accoltol’appello principale proposto dal Comune di Salerno e ha rigettato l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], così riformando la decisione di primogrado che, a sua volta, aveva parzialmente accolto – limitatamenteall’accertata minore consistenza dell’immobile - l’impugnazione di unavviso di accertamento emesso dal Comune di Salerno per il recupero atassazione dell’IMU, dovuta dal contribuente per l’anno 2012, in relazioneal possesso di aree edificabili.1.1 Il giudice del gravame ha rilevato che:- preliminarmente, la sentenza di primo grado doveva ritenersipassata in giudicato con riguardo all’accertamento in essa contenuto dellaminor consistenza dell’area assoggettata a imposta, non potendo esserecomputati – come erroneamente effettuato dal Comune – mq. 36.200, enon avendo costituito la corrispondente statuizione oggetto di specificomotivo di gravame;- l’atto impositivo aveva attribuito ai terreni di cui il contribuente ècomproprietario, il valore più basso tra quelli determinati nella Relazionedi stima approvata con delibera della Giunta comunale n. 540/2007, eprecisamente il valore di 94,92 euro al mq.;- la riduzione di valore operata dai giudici di prime cure – nellamisura di 12,14 euro al mq. – fondata su una relazione di parte prodottadal contribuente e su una relazione di C.T.U. espletata in altracontroversia, riguardante terreni adiacenti a quello di riferimento, nonappariva corretta, non essendo la predetta C.T.U. rinvenibile agli atti delgiudizio di primo grado e, quanto alla relazione tecnica di parte, risultandola stessa “incentrata su una diversa determinazione di stima del valorevenale dei terreni rispetto ai criteri dettati dalla relazione di StimaNumero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/2026approvata con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 540/2007, atto maiimpugnato”;- la perizia di parte fa concreto riferimento al rischio idrogeologicoche, di contro, risulta cessato in data 1.7.2010 – anteriormente all’anno diimposta cui si riferisce l’accertamento – come rilevato dalla sentenza dellaCommissione tributaria provinciale;- l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione adessa attribuita nel piano regolatore generale del Comune,indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione edall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, non rilevando, peraltro,quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, chel’Amministrazione, in violazione dell’art. 31, comma 20, della legge n.289/2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzionedella natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendospecificamente sanzionata l’inosservanza;- l’atto impositivo risultava congruamente motivato per relationemcon riferimento alle richiamate deliberazioni assunte sul tema dalla Giuntacomunale e alla Relazione di stima adottata dal Comune di Salerno.2. – [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune diSalerno si è costituito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità dellagravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt.1 e 36, dell’art. 115, in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc.civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Assume, in sintesi, ilricorrente che la Commissione tributaria regionale ha errato a nonesaminare una prova documentale – la relazione di C.T.U. allegata agliNumero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/2026fondata la decisione di prime cure – affermando di non averla rinvenuta inpervenuta alla decisione sulla base di un suo personale convincimento.Afferma il contribuente che il documento era stato invece ritualmenteprodotto agli atti del giudizio di primo grado, come risulterebbe daapposita ricevuta di deposito rilasciata dalla Segretaria della Commissionetributaria provinciale di Salerno e come, peraltro, confermato dallamotivazione della sentenza di primo grado. Osserva inoltre che dallaomessa disamina della relazione, da parte dei giudici d’appello, deriva ildifetto di motivazione della sentenza su un punto decisivo dellacontroversia.Il motivo, che pur presenta profili di inammissibilità, è comunquedestituito di fondamento e va disatteso.1.1.Deve in primo luogo ricordarsi che la affermazione circal'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di undocumento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non siconcreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di caratteremateriale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione anorma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 28 settembre 2016, n.19174;Cass. 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass. 23 aprile 2024 n. 16886).1.2. In ogni caso, l’eventuale omesso esame del documento,veicolato in questa sede ricorrendo alla deduzione del vizio di cui all’art.360, primo comma, n.5), c.p.c., relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potutodeterminare un esito diverso della controversia (Cass., 9 giugno 2025, n.15399), può rilevare solo nel caso in cui determini l’omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia, ove il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altreNumero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/2026risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudicedi merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass., 15 aprile 2026, n. 14791). Sotto tale profilo giovatuttavia ricordare, come già affermato da questa Corte, che l'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cuiambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - attoprocessuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione deifatti e degli elementi acquisiti ovvero, in determinati casi, fonte di provaper l'accertamento dei fatti - in quanto essa costituisce mero elementoistruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertatodal consulente. (v. Cass., 25 giugno 2020, n. 12387, RV 658062-01;Cass., 16 marzo 2022 n. 8584, RV 664367-01; Cass. 2 marzo 2023, n.6322; pur dandosi atto della sussistenza di pronunce difformi: Cass., 7settembre 2020, n. 18598, RV 659088).2. Il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., propone la denuncia di nullità della gravatasentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art.36, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,assumendo, in sintesi, il ricorrente che la gravata sentenza avevariformato la decisione di primo grado e confermato le risultanzedell’avviso di accertamento in punto di determinazione del valore unitariodel cespite, con motivazione errata, inidonea e palesemente insufficiente.Contesta il travisamento della decisione di primo grado, sulla base di fattiinsussistenti –quali la cessazione del vincolo idrogeologico ed iconseguenti limiti alla edificabilità dell’area, pur a fronte del mancatocompletamento della trasformazione dei terreni con la presentazione edesecuzione del PUA – e l’omessa valutazione delle plurime censureNumero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/2026prospettate e suffragate da pertinente documentazione, in merito allaincongruità dei criteri di determinazione del valore venale delle aree.La censura è destituita di fondamento e va senz’altro disattesa.2.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014,n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La Corte ha, quindi,ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).Numero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/20262.3 – La gravata sentenza ha, ad ogni modo, reso evidente la ratiodecidendi cui ha correlato il rigetto del gravame, in punto di edificabilitàdelle aree, di determinazione del valore dei terreni e di individuazionedelle fonti di prova. Né nel dedotto vizio di nullità può ridondare l’omessoesame di argomenti difensivi.3. Il terzo motivo enuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5,quinto comma, del d. lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3) cod. proc. civ., sotto il profilo della illegittimadeterminazione del valore venale dell’area. Il contribuente censura lasentenza per non avere considerato l’atto impositivo privo dellanecessaria valutazione secondo i criteri fissati dall’art. 5 cit. reputando dicontro sufficiente a tal fine il mero richiamo alla delibera della Giuntacomunale, n. 240/2007, che aveva approvato, in via uniforme e conriferimento a tutto il territorio comunale i valori medi dei terreni edificabiliai fini ICI.3.1. Il motivo è infondato.In tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU deveritenersi legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di unregolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente ivalori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valorevenale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine didelimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta siaversata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e,pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioniidonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazioneper l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi disettore (cfr. Cass. 3 maggio 2019 n. 11643; Cass. 12 giugno 2018, n.15312; Cass. 9 ottobre 2024, n. 26318).Numero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/20264. – Il quarto motivo reca, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4)e n. 5), cod. proc. civ., la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento agli artt. 1 e 36 D. Lgs. n. 546/1992 in combinatodisposto con l’art. 132, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att.Cod. proc. civ., sugli assunti del difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento e della violazione del contraddittorio nell’ambito delprocedimento amministrativo riferito all’approvazione del nuovo pianourbanistico comunale del 2006, nonché dell’erronea valutazione sul puntodella sentenza gravata.Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.4.1. La censura è in primo luogo inammissibile, tendendo la stessa asollecitare un nuovo apprezzamento del merito della controversia.4.2. Il motivo è, in ogni caso, infondato.In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e di IMU, la Corteha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, dicontestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; in particolare, ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositorenell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (Cass., 18 maggio 2026, n. 14808; Cass., 20 novembre 2024,n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441; Cass., 24 agosto 2021, n.23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n.26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004,n. 21571). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha poi affermato, nelNumero registro generale 15085/2019Numero sezionale 4720/2026Numero di raccolta generale 20424/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigettare l’appello incidentale del contribuente, che l’atto impositivoappariva sufficientemente motivato per relationem con riferimento alledeliberazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla relazione di stimaadottata dall’ente.Va, infine, ricordato che non rileva, quando non risulti in concretopregiudicata la difesa del contribuente, che l'Amministrazione, inviolazione dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, non abbia datocomunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di areafabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionatal'inosservanza (Cass., 17 maggio 2017 n. 12308).[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è dunque correttamente5. Quanto sin qui illustrato comporta il rigetto del ricorso.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore delComune controricorrente, liquidandole in euro 2.410,00 per compensi,oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% edaccessori di legge, se dovuti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]