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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 31506/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Roma del 24/03/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaTampieri, ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio alla Corte di appellodi Roma per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 marzo 2026 la Corte di appello di Roma ha rigettatola richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ex art.671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo dellacontinuazione tra: 1) i fatti di reato oggetto di valutazione nell’ambito di settedistinte sentenze di cui al provvedimento di determinazione delle peneconcorrenti emesso il 23 ottobre 2025 dalla Procura generale presso lamedesima Corte, fatti di reato per i quali l’He ha già beneficiato, con distinteordinanze emesse in sede esecutiva nelle date del 10 giugno e 9 ottobre 2025,del riconoscimento del vincolo della continuazione e 2) il fatto di reato,commesso il 19 agosto 2020, per il quale, con sentenza della Corte di appello diRoma del 19 dicembre 2024, irrevocabile il 26 settembre 2025, il predetto èstato condannato, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73,comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, allapena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.

La Corte ha premesso che l’istanza difensiva è stata fondata sul fatto cheil reato di cui al punto 2) è stato commesso nello stesso arco temporale e nelmedesimo contesto spaziale in cui sono stati consumati gli altri reati per i quali ilvincolo è stato già riconosciuto, oltre ad avere avuto ad oggetto lacommercializzazione della medesima e peculiare sostanza stupefacente (il c.d.«shaboo»).Ha, quindi, sostenuto come le pregresse decisioni favorevoli al condannatoassunte dal Tribunale di Roma non hanno alcuna efficacia vincolante «nellavalutazione del tema proposto e che nessun contrasto di giudicati può realizzarsi,dall’insieme già considerato dal giudice dell’esecuzione non incide sullestatuizioni spese».Ha, poi, sostenuto come nessun elemento, al di là della omogeneità del benegiuridico offeso, consenta di avvincere in un unico disegno criminoso il reato dicui al punto 2) a quelli di cui al punto 1), atteso che, in senso opposto, depone ilfatto che, nella radicale assenza di allegazioni offerte nell’interesse dell’istante,ciò che viene in rilievo è la commissione, in un arco temporale «tutt’altro chelimitato» di reati seriali, dimostrativi, al più, di una generica propensione allareiterazione di condotte delittuose, ulteriormente comprovata dal fatto che ilcondannato, nel medesimo arco temporale, ha commesso anche altri reati deltutto disomogenei a quelli in esame.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della norma processuale penale(art. 671 cod. proc. pen.), nonché illogicità, incompletezza e contraddittorietàdella motivazione.Il difensore contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale nella partein cui ha sostenuto che l’unico elemento suscettibile di valorizzazione ai fini delriconoscimento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso sia l’omogeneitàdel bene giuridico offeso.

Evidenzia, infatti, che la Corte ha trascurato di valutarela contiguità spazio-temporale delle condotte, le causali alle stesse sottese, lemodalità esecutive ed il fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, comeemerge «dalle motivazioni contenute nelle sette sentenze relative ai fatti giàriuniti in continuazione dalle due ordinanza del Tribunale di Roma».Rimarca come proprio da dette sentenze - nonché dall ’apparatoargomentativo della pronuncia di cui al punto 2) - emerga come l’attivitàdelittuosa cui il condannato era dedito non sia stata estemporanea ma, alcontrario, puntualmente organizzata e spesso svolta con l’apporto assicurato alcondannato dalla convivente [OSCURATO:PERSONA].Lamenta come nel corso dell’udienza camerale, per dare ulteriore conforto alproprio argomentare, abbia richiamato quanto statuito nel corpo di altrasentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, ma non ancorapassata in giudicato (trattasi della sentenza n. 2772/24 del G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA]), della quale, però, la Corte non ha reputato nemmeno di fare alcunamenzione.Evidenzia, ancora, come nessun rilievo possa attribuirsi al fatto che l’He abbiariportato condanna anche per reati di natura diversa da quelli per i quali l’istanzaè stata avanzata («non sono state oggetto di richiesta di applicazione delladisciplina del reato continuato…non esiste norma dalla quale emerga che unsoggetto per beneficiare dell’istituto disciplinato dall’art. 671 cod. proc. pen.debba necessariamente porre in essere soltanto condotte riconducibili allamedesima norma incriminatrice»).Rimarca, altresì, come i reati oggetto dell’istanza risultano commessiall’interno di uno spazio temporale oltremodo ristretto.Contesta, infine, l’argomentare della Corte laddove essa, nel motivare ildiniego, ha evidenziato come nessun contrasto di giudicati possa da ciòderivarne, atteso che in tal modo ha formulato un principio contrastante conquanto a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità («in tema direato continuato, la giurisprudenza della Corte di cassazione sottolinea chel’obiettivo di evitare il contrasto tra giudicati è strettamente legato al principiodel ne bis in idem ed alla necessità di garantire un trattamento sanzionatoriounitario ed equo per fatti riconducibili al medesimo disegno criminoso»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va, in premessa, ricordato come in tema di continuazione l’accertamentodel requisito della unicità del disegno criminoso costituisca questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabilein sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamenteadeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principidi diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019,D'Andrea, Rv. 275222 - 01).I limiti appena enunciati inficiano, a parere di questa Corte, l’orditomotivazionale del provvedimento impugnato.Esso, infatti, si dipana attraverso un oltremodo stringato riferimentoall’identica oggettività giuridica dei reati per i quali il ricorrente ha riportatocondanna, all’evidenza reputata ex se insufficiente a legittimare un giudizio dicondivisione dell’assunto difensivo, ma sfugge poi al dovuto serrato confrontocritico con tutti gli ulteriori indicatori (primi fra tutti, le coordinate, temporali espaziali, dei delitti in relazione ai quali l’istanza è stata formulata) dei quali nega,con fare apodittico, la rilevanza nel caso in valutazione e che, di contro,meritano, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,un più attento apprezzamento specie ove essi, come appare incontestabile,presentano manifesti connotati di omogeneità.Non persuadono, poi, le considerazioni critiche cui la Corte territoriale ha fattoricorso per negare ogni rilievo al fatto che il condannato abbia, in relazione adelitti della stessa specie maturati nel medesimo contesto di tempo e di luogo,già beneficiato del riconoscimento del vincolo della continuazione.È indubbio che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., goda di piena libertà di giudizio, ma è del parievidente come egli non possa trascurare una positiva valutazione, già compiutain sede cognitoria o in altra sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza delvincolo ex art. 81 cpv cod. pen. tra reati commessi in un lasso di tempo al cuiinterno si colloca, in tutto o anche solo in parte, quello oggetto della domandasottoposta al suo esame.In un’ipotesi del genere, qualora non ritenga di accogliere la domanda, ilGiudice dell’esecuzione è piuttosto tenuto ad offrire una motivazione rafforzatacon la quale illustri specificamente le ragioni che lo hanno indotto a disattenderela diversa valutazione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattualie giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.Le superiori considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che, libero nell’esito, sia,però, emendato dai summenzionati profili di criticità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Roma del 24/03/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaTampieri, ha chiesto che l’ordinanza sia annullata con rinvio alla Corte di appellodi Roma per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 marzo 2026 la Corte di appello di Roma ha rigettatola richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ex art.671 cod. proc. pen., il riconoscimento in executivis del vincolo dellacontinuazione tra: 1) i fatti di reato oggetto di valutazione nell’ambito di settedistinte sentenze di cui al provvedimento di determinazione delle peneconcorrenti emesso il 23 ottobre 2025 dalla Procura generale presso lamedesima Corte, fatti di reato per i quali l’He ha già beneficiato, con distinteordinanze emesse in sede esecutiva nelle date del 10 giugno e 9 ottobre 2025,del riconoscimento del vincolo della continuazione e 2) il fatto di reato,commesso il 19 agosto 2020, per il quale, con sentenza della Corte di appello diRoma del 19 dicembre 2024, irrevocabile il 26 settembre 2025, il predetto èstato condannato, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73,comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, allapena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.2. La Corte ha premesso che l’istanza difensiva è stata fondata sul fatto cheil reato di cui al punto 2) è stato commesso nello stesso arco temporale e nelmedesimo contesto spaziale in cui sono stati consumati gli altri reati per i quali ilvincolo è stato già riconosciuto, oltre ad avere avuto ad oggetto lacommercializzazione della medesima e peculiare sostanza stupefacente (il c.d.«shaboo»).Ha, quindi, sostenuto come le pregresse decisioni favorevoli al condannatoassunte dal Tribunale di Roma non hanno alcuna efficacia vincolante «nellavalutazione del tema proposto e che nessun contrasto di giudicati può realizzarsi,dall’insieme già considerato dal giudice dell’esecuzione non incide sullestatuizioni spese».Ha, poi, sostenuto come nessun elemento, al di là della omogeneità del benegiuridico offeso, consenta di avvincere in un unico disegno criminoso il reato dicui al punto 2) a quelli di cui al punto 1), atteso che, in senso opposto, depone ilfatto che, nella radicale assenza di allegazioni offerte nell’interesse dell’istante,ciò che viene in rilievo è la commissione, in un arco temporale «tutt’altro chelimitato» di reati seriali, dimostrativi, al più, di una generica propensione allareiterazione di condotte delittuose, ulteriormente comprovata dal fatto che ilcondannato, nel medesimo arco temporale, ha commesso anche altri reati deltutto disomogenei a quelli in esame.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della norma processuale penale(art. 671 cod. proc. pen.), nonché illogicità, incompletezza e contraddittorietàdella motivazione.Il difensore contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale nella partein cui ha sostenuto che l’unico elemento suscettibile di valorizzazione ai fini delriconoscimento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso sia l’omogeneitàdel bene giuridico offeso. Evidenzia, infatti, che la Corte ha trascurato di valutarela contiguità spazio-temporale delle condotte, le causali alle stesse sottese, lemodalità esecutive ed il fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, comeemerge «dalle motivazioni contenute nelle sette sentenze relative ai fatti giàriuniti in continuazione dalle due ordinanza del Tribunale di Roma».Rimarca come proprio da dette sentenze - nonché dall ’apparatoargomentativo della pronuncia di cui al punto 2) - emerga come l’attivitàdelittuosa cui il condannato era dedito non sia stata estemporanea ma, alcontrario, puntualmente organizzata e spesso svolta con l’apporto assicurato alcondannato dalla convivente [OSCURATO:PERSONA].Lamenta come nel corso dell’udienza camerale, per dare ulteriore conforto alproprio argomentare, abbia richiamato quanto statuito nel corpo di altrasentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, ma non ancorapassata in giudicato (trattasi della sentenza n. 2772/24 del G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA]), della quale, però, la Corte non ha reputato nemmeno di fare alcunamenzione.Evidenzia, ancora, come nessun rilievo possa attribuirsi al fatto che l’He abbiariportato condanna anche per reati di natura diversa da quelli per i quali l’istanzaè stata avanzata («non sono state oggetto di richiesta di applicazione delladisciplina del reato continuato…non esiste norma dalla quale emerga che unsoggetto per beneficiare dell’istituto disciplinato dall’art. 671 cod. proc. pen.debba necessariamente porre in essere soltanto condotte riconducibili allamedesima norma incriminatrice»).Rimarca, altresì, come i reati oggetto dell’istanza risultano commessiall’interno di uno spazio temporale oltremodo ristretto.Contesta, infine, l’argomentare della Corte laddove essa, nel motivare ildiniego, ha evidenziato come nessun contrasto di giudicati possa da ciòderivarne, atteso che in tal modo ha formulato un principio contrastante conquanto a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità («in tema direato continuato, la giurisprudenza della Corte di cassazione sottolinea chel’obiettivo di evitare il contrasto tra giudicati è strettamente legato al principiodel ne bis in idem ed alla necessità di garantire un trattamento sanzionatoriounitario ed equo per fatti riconducibili al medesimo disegno criminoso»).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va, in premessa, ricordato come in tema di continuazione l’accertamentodel requisito della unicità del disegno criminoso costituisca questione di fattorimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabilein sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamenteadeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principidi diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019,D'Andrea, Rv. 275222 - 01).I limiti appena enunciati inficiano, a parere di questa Corte, l’orditomotivazionale del provvedimento impugnato.Esso, infatti, si dipana attraverso un oltremodo stringato riferimentoall’identica oggettività giuridica dei reati per i quali il ricorrente ha riportatocondanna, all’evidenza reputata ex se insufficiente a legittimare un giudizio dicondivisione dell’assunto difensivo, ma sfugge poi al dovuto serrato confrontocritico con tutti gli ulteriori indicatori (primi fra tutti, le coordinate, temporali espaziali, dei delitti in relazione ai quali l’istanza è stata formulata) dei quali nega,con fare apodittico, la rilevanza nel caso in valutazione e che, di contro,meritano, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,un più attento apprezzamento specie ove essi, come appare incontestabile,presentano manifesti connotati di omogeneità.Non persuadono, poi, le considerazioni critiche cui la Corte territoriale ha fattoricorso per negare ogni rilievo al fatto che il condannato abbia, in relazione adelitti della stessa specie maturati nel medesimo contesto di tempo e di luogo,già beneficiato del riconoscimento del vincolo della continuazione.È indubbio che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., goda di piena libertà di giudizio, ma è del parievidente come egli non possa trascurare una positiva valutazione, già compiutain sede cognitoria o in altra sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza delvincolo ex art. 81 cpv cod. pen. tra reati commessi in un lasso di tempo al cuiinterno si colloca, in tutto o anche solo in parte, quello oggetto della domandasottoposta al suo esame.In un’ipotesi del genere, qualora non ritenga di accogliere la domanda, ilGiudice dell’esecuzione è piuttosto tenuto ad offrire una motivazione rafforzatacon la quale illustri specificamente le ragioni che lo hanno indotto a disattenderela diversa valutazione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattualie giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.Le superiori considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che, libero nell’esito, sia,però, emendato dai summenzionati profili di criticità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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