CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17809/23 [OSCURATO:PERSONA] 4- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la riduzione per le attenuanti generiche è stata effettuata in misura inferiore a un terzo, che esso è generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che le medesime considerazioni valgono in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento della fattispecie di "lieve entità"; che, con riguardo al primo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, va rilevata la carenza di interesse in capo al ricorrente; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci