CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 07934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di differimento obbligatorio o facoltativo ex artt. 146 e 147 cod. pen. nonché di detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell'interesse di Francesco PALUMBO, non ravvisando una situazione di incompatibilità con il regime detentivo, potendosi ricorrere al trasferimento del detenuto presso i centri diagnostici terapeutici degli istituti penitenziari ovvero al ricovero in una struttura sanitaria pubblica ai sensi dell'art. 11 ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] PALUMBO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle condizioni che imponevano il differimento anche nelle forme della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte del ricorrente avvenuta in data 30 giugno 2021. 2. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso proposto dal difensore di fiducia in data 28 aprile 2021, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti il relativo certificato). 2.1. Nel caso delle misure cautelari, le Sezioni unite di questa Corte - con la pronuncia n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 - hanno precisato che, nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 cod. proc. pen., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (orientamento in epoca più recente confermato dalla sentenza Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472). 2.2. Il principio deve essere applicato anche nel procedimento di sorveglianza quando il rapporto processuale, validamente instaurato con la proposizione del ricorso mentre il condannato era in vita, venga meno per il sopravvenuto decesso del ricorrente. Si deve pertanto adottare, anche nell'odierno caso concreto, la formula processuale indicata dalla citata sentenza delle Sezioni Llnite, l'improcedibilità del ricorso per l'intervenuta morte del ricorrente. Non essendo, come si è visto, consentito neppure alcun approfondimento (perché sarebbe reso nei confronti di persona deceduta) dei motivi di ricorso. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto decesso del ricorrente. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere esten re I