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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 05738/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZAn sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/1/2019 del Giudice di Pace di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla ritenuta recidiva con conseguente rideterminazione della pena e per l'inammissibilità nel reso del ricorso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Perugia ha condannato alla sola pena pecuniaria e soltanto agli effetti penali [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, posto che, a fronte della contestazione di aver commesso il reato mediante l'invio di un snns alla persona offesa, il Bertolucci sarebbe stato invece condannato per aver proferito la minaccia nel corso di una telefonata con la medesima, fatto la cui prova il giudice avrebbe fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del Magrini, omettendo però la necessaria verifica della sua attendibilità, e su quelle dell'operante che ha accertato l'effettività del contatto telefonico, ma che alcun riscontro avrebbe potuto offrire in merito al suo contenuto.

Con un secondo motivo la difesa lamenta l'illegittimo calcolo nella commisurazione della pena della recidiva, mai contestata all'imputato e invero insussistente.

3. Il Tribunale di Perugia, investito dell'impugnazione, con ordinanza del 14 maggio 2021 ha rilevato l'inappellabilità della sentenza impugnata e ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il Tribunale ha riqualificato l'appello dell'imputato, posto che, in assenza di statuizioni civili e in presenza della condanna alla sola pena pecuniaria, la sentenza impugnata era effettivamente inappellabile.

2. Ciò premesso il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Infondate sono le doglianze del ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità.

Infatti l'accertamento nel corso del giudizio che la minaccia sarebbe stata proferita a voce nel corso di una telefonata tra l'imputato e la persona offesa e non, come originariamente contestato, mediante l'invio di un sms non ha comportato alcun mutamento essenziale del fatto addebitato al Bartolucci e dunque alcuna lesione del suo diritto di difesa - invero nemmeno eccepita -, mentre legittimamente il Giudice di Pace ha fondato la prova del fatto sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, la cui credibilità è stata ancorata all'accertamento da parte dell'operante dell'effettiva ricezione, il giorno indicato in denunzia, di una chiamata proveniente dall'utenza intestata all'imputato.

Né rileva in senso contrario, come invece eccepito, che il riscontro abbia avuto ad oggetto esclusivamente i dati esteriori della comunicazione telefonica.

Infatti, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile.

Il senso di tali principi (da ultimo consacrati da Sez.

Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse.

In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare la sua credibilità soggettiva.

3. Cogli invece nel segno il secondo motivo, posto che all'imputato non è mai stata contestata alcuna recidiva, peraltro nemmeno configurabile essendo il Bartolucci invero incensurato per quanto risulta dagli atti.

Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena relativo alla recidiva, deve essere annullata senza rinvio e il suddetto aumento - di fatto applicato nella misura di euro 100 - eliminato, rideterminandosi la pena irrogata dal giudice del merito in euro 600 di multa.

Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva che esclude, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 7/2/2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZAn sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/1/2019 del Giudice di Pace di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla ritenuta recidiva con conseguente rideterminazione della pena e per l'inammissibilità nel reso del ricorso il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Perugia ha condannato alla sola pena pecuniaria e soltanto agli effetti penali [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, posto che, a fronte della contestazione di aver commesso il reato mediante l'invio di un snns alla persona offesa, il Bertolucci sarebbe stato invece condannato per aver proferito la minaccia nel corso di una telefonata con la medesima, fatto la cui prova il giudice avrebbe fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del Magrini, omettendo però la necessaria verifica della sua attendibilità, e su quelle dell'operante che ha accertato l'effettività del contatto telefonico, ma che alcun riscontro avrebbe potuto offrire in merito al suo contenuto. Con un secondo motivo la difesa lamenta l'illegittimo calcolo nella commisurazione della pena della recidiva, mai contestata all'imputato e invero insussistente. 3. Il Tribunale di Perugia, investito dell'impugnazione, con ordinanza del 14 maggio 2021 ha rilevato l'inappellabilità della sentenza impugnata e ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il Tribunale ha riqualificato l'appello dell'imputato, posto che, in assenza di statuizioni civili e in presenza della condanna alla sola pena pecuniaria, la sentenza impugnata era effettivamente inappellabile. 2. Ciò premesso il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Infondate sono le doglianze del ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità. Infatti l'accertamento nel corso del giudizio che la minaccia sarebbe stata proferita a voce nel corso di una telefonata tra l'imputato e la persona offesa e non, come originariamente contestato, mediante l'invio di un sms non ha comportato alcun mutamento essenziale del fatto addebitato al Bartolucci e dunque alcuna lesione del suo diritto di difesa - invero nemmeno eccepita -, mentre legittimamente il Giudice di Pace ha fondato la prova del fatto sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, la cui credibilità è stata ancorata all'accertamento da parte dell'operante dell'effettiva ricezione, il giorno indicato in denunzia, di una chiamata proveniente dall'utenza intestata all'imputato. Né rileva in senso contrario, come invece eccepito, che il riscontro abbia avuto ad oggetto esclusivamente i dati esteriori della comunicazione telefonica. Infatti, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile. Il senso di tali principi (da ultimo consacrati da Sez. Un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l'intento calunniatorio della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare la sua credibilità soggettiva. 3. Cogli invece nel segno il secondo motivo, posto che all'imputato non è mai stata contestata alcuna recidiva, peraltro nemmeno configurabile essendo il Bartolucci invero incensurato per quanto risulta dagli atti. Ne consegue che la sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena relativo alla recidiva, deve essere annullata senza rinvio e il suddetto aumento - di fatto applicato nella misura di euro 100 - eliminato, rideterminandosi la pena irrogata dal giudice del merito in euro 600 di multa. Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva che esclude, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 7/2/2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
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