CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ursounitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della C.T.R. Sardegna, sez. dist. di Sassari n.649/2018 depositata il 16/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna, in sededi rinvio a seguito dell’ordinanza n. 11416/2025 della Corte di Cassazione,rigettava gli appelli riuniti avverso due sentenze di primo grado che, a lorovolta, avevano rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] con cui ilcontribuente aveva impugnato cinque avvisi di accertamento ICI (rettificadenuncia del contribuente), notificatigli dal Comune di VillanovaNumero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026Monteleone, relativi, i primi due, alle annualità 1999 e 2000 e, e i restanti,a quelle dal 2001 al 2003, relativamente ad alcuni terreni in agro di m2760.043, con richiesta di pagamento della relativa imposta.2. In particolare, la CTR, sulla scorta del principio di diritto oggettodell’ordinanza della Suprema Corte, riteneva che l’area oggetto degliaccertamenti impugnati dovesse essere considerata edificabile e, quindi,soggetta a ICI e che il valore venale della stessa fosse stato correttamentedeterminato dal Comune alla luce della potenzialità edificatoria dellastessa nonché degli artt.5 e 11, commi 2 e 2bis, del d.lgs. 504/1992,precisando che il valore determinato per l’annualità 2004, oggetto di unadiversa causa tra le parti, fosse il medesimo di quello attribuito conriferimento alle annualità dei predetti avvisi.3. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso incassazione, affidandosi a quattro motivi.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataassumendo la falsa applicazione del’art.59 comma 1 lett. g) deld.lgs.446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,assumendo che la sentenza impugnata forse incorsa in errore nel ritenereche nella determinazione del valore dei terreni del contribuente si fossebasata sul disposto dell’art.59 d.lgs.446-1997 e del contenuto delledelibere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nn.16/1999 e 23/2003,anziché di tener conto dei criteri e dei parametri di cui all’art. 5 e 11commi 2, e 2bis del d.lgs.504/1992.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.5 e 11 commi 2 e 2bis del d.lgs.50471992 in relazione all’art.360 primocomma n.3 c.p.c. perché, da un lato, gli accertamenti impugnati nonconterrebbero alcun riferimento ai citati artt. 5 e 11 e, dall’altro, lasentenza non avrebbe fatto alcuna concreta valutazione in relazione aiNumero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026criteri e ai parametri degli artt. 5 e 11 cit. e, pertanto, avrebbe decisoesclusivamente sulla base dell’art.59 del d.lgs. 446/1997 e delle deliberedel Comune di [OSCURATO:PERSONA] n.16/1999 e 23/2003.2.1. Il due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.2.2. Sono inammissibili in quanto, il ricorrente, pur deducendoapparentemente la falsa applicazione dell’art.59 cit. -ossia della normache, in tema di potestà regolamentare in materia di imposta comunalesugli immobili (ICI), attribuisce ai Comuni la facoltà di determinareperiodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamentodel comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore noninferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati alperseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza dicontenzioso- nonché la violazione degli art. 5 e 11 del d.lgs. 504/1992,vigenti ratione temporis, -che disciplinano rispettivamente i criteri per ladeterminazione della base imponibile e i parametri per la liquidazione el’accertamento dell’imposta- mira in realtà, all’inammissibile rivalutazionedei fatti operata dal giudice di merito che, in punto determinazione deivalori dei terreni in questione ha ritenuto corretta, in applicazione dellepredette delibere e dei criteri e dei parametri di cui agli art.5 e 11 cit., lavalutazione degli stessi contenuta negli avvisi di accertamento, cosi darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n.8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Cortenon è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delleprove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022,n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) Con la proposizionedel ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,Numero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3. Il motivo è comunque anche infondato considerato che, come si èsopra fatto cenno, la CTR ha ritenuto corretta la valutazione dei terrenioggetto del contenzioso proprio in applicazione dei predetti art. 5 e 11 cit.,ossia delle norme di cui il contribuente lamenta la mancata applicazione,nonché dell’59 cit. che costituisce la fonte del potere regolamentare deicomuni di determinare periodicamente e per zone omogenee, attraversoapposito regolamento, i valori venali in comune commercio delle areefabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento delcomune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore noninferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati alperseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza dicontenzioso.2.4. In particolare, come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.2656/2026) con specifico riferimento alle delibere adottate dall'entelocale ai sensi dell’art.59 cit., esse svolgono una funzione analoga a quelladei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei"redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. n. 69del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989 L. 27/04/1989, n. 154, edNumero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini diquotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire datimedi presuntivamente esatti (Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005,n. 9137).2.5. Delibere, queste, che, - in ragione della loro natura (non imperativa)e funzione (probatoria), - possono essere utilizzate anche con riferimentoad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass., 12 giugno 2018,n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068 Cass. civ., Sez. V, Sent., (dataud. 05/02/2015) 13/03/2015, n. 5068 ; Cass., 7 maggio 2010, n. 11171;Cass., 3 maggio 2005, n. 9135) e che non precludono la rideterminazionedella base imponibile dell'imposta "ove l'amministrazione venga inpossesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desuntedai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche" (Cass., 3maggio 2019, n. 11643).2.6. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di siffattiprincipi nel momento in cui ha ritenuto di trarre dalle delibere adottate dalComune, in forza dell’art.59, le fonti del proprio convincimento nelladeterminazione della base imponibile in considerazione della potenzialitàedificatoria dei terreni in questione, con accertamento di fatto nonsindacabile in sede di legittimità, considerando congruo il valore indicatonei relativi avvisi.2.7. Del resto, il giudice del rinvio, così operando ai finidell’individuazione delle fonti del proprio convincimento, ha dato specifical’impugnata sentenza, considerato che il giudice di legittimità haespressamene demandato al giudice del rinvio l’accertamento del valorefiscale delle aree in contestazione proprio perché la sentenza alloraNumero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnata non aveva tenuto conto dei parametri utilizzati dal Comunenelle proprie delibere e con le tabelle ivi indicate, di cui agli avvisiimpugnati.3. Con il terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza per omessoesame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto didiscussione tra le parti sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.5 c.p.c.,dolendosi dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello di non averpreso in considerazione la perizia del geom. Carboni prodotta dalcontribuente sulla valorizzazione dei cespiti secondo i criteri e i parametridegli art. 5 e 11 cit., limitandosi ad affermare che il contribuente nonavesse offerto elementi utili a confutare l’esatto operato del Comune e aconsentire una diversa valutazione del valore.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori, ossia della perizia di parte dimessa in giudizio al fine diconfutare il valore determinato negli avvisi di accertamento, che, tuttavia,come chiarito da questa Corte, non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., qualora il fatto storico, ossia la natura e consistenza deiterreni in questione, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie. Ciò perché il fatto storico non può identificarsi con il difettosoesame di risultanze istruttorie. La giurisprudenza di questa Corte è infattiormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n.33679) nell'affermare che: il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc.civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattereNumero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/2026decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazionedell’art.384 secondo comma c.p.c., sotto il profilo dell’art.360 primocomma n.3) c.p.c. perché la CTR non si sarebbe uniformata la principio didiritto della Corte di cui alla sentenza n.11416/2015 assumendo che ilgiudice del rinvio, facendo riferimento al contenuto delle richiamatedelibere comunali, avesse omesso qualsiasi valutazione sulla congruità deivalori attribuiti all’area del contribuente.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Come si è già fatto cenno trattando dei primi due motivi, la sentenzadella Corte n.11416/2015 ha espressamente ritenuto che, oltre ai criteri eai parametri di cui agli artt.5 e 11 cit., il giudice del rinvio dovesse - nelcompiere l’accertamento di merito a lui riservato circa la congruità deivalori indicati negli avvisi di accertamento- tener conto proprio deiparametri utilizzati dal Comune nelle proprie delibere con le tabelle iviindicate, sulla scorta della ritenuta edificabilità delle aree oggetto delcontendere.4.3. E in ossequio a ciò, come già ampiamente illustrato a proposito deiprimi due motivi, la CTR ha determinato il valore dei cespiti, riferendosiespressamente ai parametri indicati nelle delibere del Comune richiamatenegli accertamenti nonché alla stregua dell’art.5 e dell’art.11 cit.. Il cheesclude in radice la fondatezza del motivo.5. In definitiva, il ricorso va rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 1592/2019Numero sezionale 4703/2026Numero di raccolta generale 18354/2026Data pubblicazione 07/06/20267. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.880,00 percompenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali,CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto della sezioneTributaria in data 29/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]