CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12-20060/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, che peraltro tendono a censurare anche la quantificazione della provvisionale disposta in favore della parte civile costituita, oltre al regolamento delle spese processuali. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Nella presente fattispecie processuale la duplice pronuncia di merito sul tema della responsabilità per reati prescritti (che produce danno civile risarcibile) ha diffusamente motivato in ordine agli elementi univoci che caratterizzano la tipicità dei fatti illeciti contestati e ritenuti in sentenza. Il ricorso, così come la memoria trasmessa il 30 novembre u.s. (presupposti della regola di giudizio enunciata dall'art. 578 cod. proc. pen., letta alla luce di Corte cost. 182/2021) si limita, quindi, a denunziare il vizio identificato nella sentenza, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza (apprezzata secondo una regola di giudizio, art. 533 cod. proc. pen., di gran lunga più "garantista" di quella che orienta la valutazione sulla responsabilità civile) e della qualificazione circostanziale del fatto (in ragione della entità del danno civile provocato, con la condotta), dando atto dei motivi di gravame e della loro assoluta aspecificità rispetto alla fattispecie concreta. Inammissibile altrettale si rivela il motivo che reitera generiche argomentazioni già spese con i motivi di gravame nel merito in ordine alla entità della provvisionale calcolata dal giudice di primo grado. La motivata quantificazione della provvisionale si sottrae infatti ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria. La medesima sorte processuale avvince anche il motivo di ricorso svolto in tema di regolamento delle spese processuali, che seguono di diritto la soccombenza. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 12-20060/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 Il Consigliere es