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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27252/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 4.5.2018, il Tribunale di Avezzano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato contestato: segnale che è stato valorizzato il dato della intestazione al ricorrente della carta postepay su cui la persona offesa aveva versato la somma pattuita dopo aver intrattenuto rapporti con una persona che, secondo la donna, aveva una voce maschile ma che nessuna indagine, pur possibile, era stata svolta per accertare la identità dell'autore della inserzione sul sito "subito.it "; segnala come fosse ben possibile che colui che era stato contattato dalla persona offesa non coincidesse con il ricorrente che, vivendo in uno stato di degrado socio- economico, poteva essere allettato da qualche piccola somma per mettere a disposizione la propria identità; segnala che nessun accertamento è stato effettuato su chi avesse poi prelevato la somma di Euro 265 accreditata dalla vittima; aggiunge che, in ogni caso, il fatto non ha rilevanza penale ma di mero inadempimento civilistico difettando gli elementi costitutivi del contestato delitto di truffa.

Il motivo di ricorso risulta interamente basato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda finendo per prospettare una ipotesi alternativa rispetto a quella percorsa, con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, dai giudici dei due gradi di merito che hanno evidenziato non soltanto la titolarità della postepay su cui era stata fatta accreditare la somma richiesta quale prezzo del telefonino mai consegnato ma, anche, della utenza telefonica su cui la persona offesa aveva contattato il venditore, appartenente alla convivente del [OSCURATO:PERSONA] che, perciò, aveva potuto utilizzarla proprio sfruttando tale rapporto di confidenza avendo la persona offesa riferito che la voce del suo interlocutore era maschile e non poteva, perciò, corrispondere alla donna; la ipotesi alternativa proposta in questa sede è del tutto congetturale e, in ogni caso, non esimerebbe il ricorrente dal rispondere, anche a titolo di concorso, con l'eventualmente diverso autore della condotta tipica cui avrebbe messo a disposizione la propria carta postepay per realizzare la truffa; Manifestamente infondato è anche il rilievo concernente la rilevanza penale della condotta.

È noto, infatti, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna).

Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Cass. Pen., 6, 6.4.2011 n. 16.465, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; conf., Cass. Pen., 2, 21.1.2015 n. 6.847, Spalanzino, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Cass. Pen., 2, 16.6.2015 n. 39.887, Straputicari ed altri).

Nel caso di specie, la Corte ha correttamente e congruamente valorizzato, quale indice di tale iniziale proposito, la "sparizione" del ricorrente non più rintracciabile dalla vittima. 2.2 erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.: segala il carattere succinto e non esaustivo ed anzi contraddittorio della motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta di riconoscimento della attenuante sopra richiamata.

Il motivo è manifestamente infondato oltre che generico atteso che la doglianza ripropone, infatti, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomentazione esente da manifesta illogicità, che, quindi, è insindacabile in cassazione.

Va pur ribadito che, ai fini del riconoscimento della predetta attenuante, il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr., Cass. Pen., 5, 19.1.2015 n. 34.310, [OSCURATO:PERSONA], resa in un caso di furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo potesse darsi rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 4.5.2018, il Tribunale di Avezzano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa condannandolo alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato contestato: segnale che è stato valorizzato il dato della intestazione al ricorrente della carta postepay su cui la persona offesa aveva versato la somma pattuita dopo aver intrattenuto rapporti con una persona che, secondo la donna, aveva una voce maschile ma che nessuna indagine, pur possibile, era stata svolta per accertare la identità dell'autore della inserzione sul sito "subito.it "; segnala come fosse ben possibile che colui che era stato contattato dalla persona offesa non coincidesse con il ricorrente che, vivendo in uno stato di degrado socio- economico, poteva essere allettato da qualche piccola somma per mettere a disposizione la propria identità; segnala che nessun accertamento è stato effettuato su chi avesse poi prelevato la somma di Euro 265 accreditata dalla vittima; aggiunge che, in ogni caso, il fatto non ha rilevanza penale ma di mero inadempimento civilistico difettando gli elementi costitutivi del contestato delitto di truffa. Il motivo di ricorso risulta interamente basato su censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, ossia al merito della vicenda finendo per prospettare una ipotesi alternativa rispetto a quella percorsa, con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, dai giudici dei due gradi di merito che hanno evidenziato non soltanto la titolarità della postepay su cui era stata fatta accreditare la somma richiesta quale prezzo del telefonino mai consegnato ma, anche, della utenza telefonica su cui la persona offesa aveva contattato il venditore, appartenente alla convivente del [OSCURATO:PERSONA] che, perciò, aveva potuto utilizzarla proprio sfruttando tale rapporto di confidenza avendo la persona offesa riferito che la voce del suo interlocutore era maschile e non poteva, perciò, corrispondere alla donna; la ipotesi alternativa proposta in questa sede è del tutto congetturale e, in ogni caso, non esimerebbe il ricorrente dal rispondere, anche a titolo di concorso, con l'eventualmente diverso autore della condotta tipica cui avrebbe messo a disposizione la propria carta postepay per realizzare la truffa; Manifestamente infondato è anche il rilievo concernente la rilevanza penale della condotta. È noto, infatti, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna). Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Cass. Pen., 6, 6.4.2011 n. 16.465, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione; conf., Cass. Pen., 2, 21.1.2015 n. 6.847, Spalanzino, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Cass. Pen., 2, 16.6.2015 n. 39.887, Straputicari ed altri). Nel caso di specie, la Corte ha correttamente e congruamente valorizzato, quale indice di tale iniziale proposito, la "sparizione" del ricorrente non più rintracciabile dalla vittima. 2.2 erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.: segala il carattere succinto e non esaustivo ed anzi contraddittorio della motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta di riconoscimento della attenuante sopra richiamata. Il motivo è manifestamente infondato oltre che generico atteso che la doglianza ripropone, infatti, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con argomentazione esente da manifesta illogicità, che, quindi, è insindacabile in cassazione. Va pur ribadito che, ai fini del riconoscimento della predetta attenuante, il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr., Cass. Pen., 5, 19.1.2015 n. 34.310, [OSCURATO:PERSONA], resa in un caso di furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo potesse darsi rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur
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