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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28834/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il quantum della diminuzione operata in relazione all'attenuante riconosciuta, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il quantum della diminuzione operata in relazione all'attenuante riconosciuta, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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