CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21935/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 03/06/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 17/11/2021 di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver ritenuto la Corte di appello sussistente il reato ascritto in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. cit., non avendo considerato che il quantitativo rinvenuto fosse modesto e non avendo disposto uno specifico accertamento tecnico per verificare l'efficacia drogante della sostanza e del principio attivo. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l'uso personale della sostanza stupefacente posto che il Silipo era stato trovato in tarda nottata in auto, in compagnia di altro soggetto, in una zona nota per lo spaccio della droga, detenendo cinque dosi termosaldate, in parte di eroina e le restanti di cocaina che aveva nascosto in bocca. Ciò posto, dalle modalità del confezionamento dello stupefacente, la diversità delle sostanze entrambe di genere pesante, la stessa località dove era stato rintracciato l'imputato , il giudice ha ìnferito, con motivazione lógica ed esente da vizi, la destinazione a terzi dello stupefacente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore --- Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]