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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19771/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6717/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l ’[OSCURATO:PERSONA] di Poste italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LUIGIMADOI -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 806/2018 depositata il26/09/2018, R.G. n. 506/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 22/2017 il Tribunale di Parma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di euro 5.772,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario, ivi inclusa la regolarizzazione della posizione contributiva, in favore di [OSCURATO:PERSONA], portalettere livello D CCNL applicata presso la sezione portaletterepresso il centro di distribuzione master di Parma.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto appello adducendo l’erroneità e l’incompletezza dell’accertamento dei fatti di causa.

In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente deciso sulla base della documentazione prodotta in primo grado, id estdei soli cartellini orologi depositati dalla lavoratrice, escludendo, invece, l’assunzione di prova testimoniale che, secondo quando asserito da parte datoriale, avrebbe permesso al giudice di accertare a che titolo la lavoratrice avesse prolungato il proprio orario di lavoro presso il centro di distribuzione al rientro dal giro di consegna della corrispondenza.

2.1. Inoltre, l’appellante ha censurato l’operato del giudice di prime cure per difetto di prova nella parte in cui ha ritenuto che la lavoratrice sarebbe stata implicitamente autorizzata allo straordinario, per aver svolto tale attività lavorativa alla presenza di un responsabile d’ufficio.

2.2. La Corte d’Appello di Bologna ha respintoil gravame proposto in quanto con esso parte datoriale ha introdotto inammissibilmente, oltre che tardivamente, una nuova materia del contendere, nella parte in cui sosteneva che le ore di straordinario svolte dalla lavoratrice, previa autorizzazione datoriale, erano, in realtà, preordinate a coprire zone di recapito scoperte per assenza del portalettere titolare e che, in quanto tali, fossero da imputarsi alla “flessibilità operativa” per la quale l’odierna controricorrente era stata già regolarmente indennizzata.

2.3. La Corte territoriale ha, quindi, confermato la pronuncia del Tribunale circa l’intervenuto accertamento dello straordinario per facta concludentia; situazione fattuale, quest’ultima, ritenuta pacifica in quanto incontestata dalle parti. 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste italiane S.p.A., affidandolo a tre motivi.

3.1. Resiste, con controricorso, la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e del CCNL di settore, con riferimento, in particolare all’art. 31, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto implicitamente sussistente l’autorizzazione di parte datoriale allo svolgimento del lavoro straordinario della lavoratrice, odierna controricorrente.

2. Con il secondo motivo si allega il vizio di motivazione sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio exart. 362, n. 3, cod. proc. civ. relativamente alla mancata audizione di testimoni.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 348 - bis cod. proc. civ., nonché l’illogicità e la contraddittorietà della decisione in relazione all’ambito di operatività della declaratoria di inammissibilità dell’appello.

1.1. Giova premettere come tutti e tre i motivi pur apparentemente veicolati per il solo tramite dell’art. 360, comma 1°, n. 3, nella sostanza contestino l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi probatori quanto alla natura straordinaria delle ore di lavoro svolte dalla lavoratrice presso l’ufficio al rientro dal consueto giro di recapito della corrispondenza ed al conseguente diritto della stessa al compenso per esse.

Con riguardo al primo motivo, va preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass,n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità alc.d.

“minimo costituzionale”.

Va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022).

In particolar modo, parte ricorrente, quanto al primo motivo, appunta le proprie censure sul convincimento del giudice di merito circa l’intervenuta autorizzazione allo straordinario per facta concludentia piuttosto che sull’interpretazione dell’art. 31 CCNL di settore, che disciplina la condotta che parte datoriale deve rispettare nelle ipotesi in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

Tale valutazione, in fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

Sul punto, è opportuno ricordare quanto statuito di recente dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’apparente deduzione di vizi exartt. 360 co. 1 nn.3 e 5, cod. proc. civ. e, cioè, che è inammissibile il ricorso per Cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019).

2.1. Quanto al secondo motivo e alla relativa censura concernente il vizio di motivazione, oltre a ribadire quanto già affermato in tema di doppia conforme, deve evidenziarsi come ancora si verta nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 co1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

Parte ricorrente appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio e la mancata ammissione di mezzi istruttori dalla stessa richiesti.

Quanto alla ammissione di mezzi istruttori, in particolare della prova testimoniale da cui sarebbe discesa la disconferma dei risultati dei cartellini orologi, va rilevato che secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per dedurre la violazione delle norme che presiedono all’ammissione di mezzi istruttori, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); d’altro canto, una questione di violazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Quanto agli aspetti valutativi del materiale istruttorio, giova evidenziare che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione adottata.

Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dallaparte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr., ex multis, Cass.n. 17196 del2020, Cass. n. 11918 del 2003 ).

Soprattutto, nella specie, la censura noncoglie la ratio della motivazione non essendo le censure appuntate sulla tardività della prova che era posta a fondamento della decisione della Corte.

Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale, infatti, ha sottolineato comePoste Italiane, nella propria memoria di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ., avesse contestato la pretesa azionata dalla controricorrente per non essere mai stata autorizzata a lavorare oltre l’orario ordinario.

Nella fase d’appello, viceversa, richiamando quanto già tardivamente argomentato nelle note difensive, ha modificato la propria linea difensiva, eccependo che le ore di lavoro straordinarie erano state, in realtà, utilizzate per coprire, previa autorizzazione datoriale, parti di zone di recapito scoperte per assenza del portalettere titolare e che tale flessibilità operativa era già stata compensata con la relativa indennità.

Ha concluso, quindi la Corte, con valutazione immune da vizi logici, affermando che l’introduzione di un nuovo campo di indagine si traduceva in una inammissibilità soprattutto in quanto l’omessa attività istruttoria censurata derivava dalla originaria prospettazione, tutta documentale, delle difese di parte appellante.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’39 art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6717/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l ’[OSCURATO:PERSONA] di Poste italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LUIGIMADOI -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio de gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 806/2018 depositata il26/09/2018, R.G. n. 506/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 22/2017 il Tribunale di Parma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di euro 5.772,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario, ivi inclusa la regolarizzazione della posizione contributiva, in favore di [OSCURATO:PERSONA], portalettere livello D CCNL applicata presso la sezione portaletterepresso il centro di distribuzione master di Parma. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto appello adducendo l’erroneità e l’incompletezza dell’accertamento dei fatti di causa. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente deciso sulla base della documentazione prodotta in primo grado, id estdei soli cartellini orologi depositati dalla lavoratrice, escludendo, invece, l’assunzione di prova testimoniale che, secondo quando asserito da parte datoriale, avrebbe permesso al giudice di accertare a che titolo la lavoratrice avesse prolungato il proprio orario di lavoro presso il centro di distribuzione al rientro dal giro di consegna della corrispondenza. 2.1. Inoltre, l’appellante ha censurato l’operato del giudice di prime cure per difetto di prova nella parte in cui ha ritenuto che la lavoratrice sarebbe stata implicitamente autorizzata allo straordinario, per aver svolto tale attività lavorativa alla presenza di un responsabile d’ufficio. 2.2. La Corte d’Appello di Bologna ha respintoil gravame proposto in quanto con esso parte datoriale ha introdotto inammissibilmente, oltre che tardivamente, una nuova materia del contendere, nella parte in cui sosteneva che le ore di straordinario svolte dalla lavoratrice, previa autorizzazione datoriale, erano, in realtà, preordinate a coprire zone di recapito scoperte per assenza del portalettere titolare e che, in quanto tali, fossero da imputarsi alla “flessibilità operativa” per la quale l’odierna controricorrente era stata già regolarmente indennizzata. 2.3. La Corte territoriale ha, quindi, confermato la pronuncia del Tribunale circa l’intervenuto accertamento dello straordinario per facta concludentia; situazione fattuale, quest’ultima, ritenuta pacifica in quanto incontestata dalle parti. 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste italiane S.p.A., affidandolo a tre motivi. 3.1. Resiste, con controricorso, la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e del CCNL di settore, con riferimento, in particolare all’art. 31, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto implicitamente sussistente l’autorizzazione di parte datoriale allo svolgimento del lavoro straordinario della lavoratrice, odierna controricorrente. 2. Con il secondo motivo si allega il vizio di motivazione sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio exart. 362, n. 3, cod. proc. civ. relativamente alla mancata audizione di testimoni. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 348 - bis cod. proc. civ., nonché l’illogicità e la contraddittorietà della decisione in relazione all’ambito di operatività della declaratoria di inammissibilità dell’appello. 1.1. Giova premettere come tutti e tre i motivi pur apparentemente veicolati per il solo tramite dell’art. 360, comma 1°, n. 3, nella sostanza contestino l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi probatori quanto alla natura straordinaria delle ore di lavoro svolte dalla lavoratrice presso l’ufficio al rientro dal consueto giro di recapito della corrispondenza ed al conseguente diritto della stessa al compenso per esse. Con riguardo al primo motivo, va preliminarmente rilevato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass,n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità alc.d. “minimo costituzionale”. Va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022). In particolar modo, parte ricorrente, quanto al primo motivo, appunta le proprie censure sul convincimento del giudice di merito circa l’intervenuta autorizzazione allo straordinario per facta concludentia piuttosto che sull’interpretazione dell’art. 31 CCNL di settore, che disciplina la condotta che parte datoriale deve rispettare nelle ipotesi in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario. Tale valutazione, in fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità. Sul punto, è opportuno ricordare quanto statuito di recente dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’apparente deduzione di vizi exartt. 360 co. 1 nn.3 e 5, cod. proc. civ. e, cioè, che è inammissibile il ricorso per Cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019). 2.1. Quanto al secondo motivo e alla relativa censura concernente il vizio di motivazione, oltre a ribadire quanto già affermato in tema di doppia conforme, deve evidenziarsi come ancora si verta nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 co1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Parte ricorrente appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio e la mancata ammissione di mezzi istruttori dalla stessa richiesti. Quanto alla ammissione di mezzi istruttori, in particolare della prova testimoniale da cui sarebbe discesa la disconferma dei risultati dei cartellini orologi, va rilevato che secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per dedurre la violazione delle norme che presiedono all’ammissione di mezzi istruttori, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); d’altro canto, una questione di violazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Quanto agli aspetti valutativi del materiale istruttorio, giova evidenziare che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dallaparte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr., ex multis, Cass.n. 17196 del2020, Cass. n. 11918 del 2003 ). Soprattutto, nella specie, la censura noncoglie la ratio della motivazione non essendo le censure appuntate sulla tardività della prova che era posta a fondamento della decisione della Corte. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoriale, infatti, ha sottolineato comePoste Italiane, nella propria memoria di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ., avesse contestato la pretesa azionata dalla controricorrente per non essere mai stata autorizzata a lavorare oltre l’orario ordinario. Nella fase d’appello, viceversa, richiamando quanto già tardivamente argomentato nelle note difensive, ha modificato la propria linea difensiva, eccependo che le ore di lavoro straordinarie erano state, in realtà, utilizzate per coprire, previa autorizzazione datoriale, parti di zone di recapito scoperte per assenza del portalettere titolare e che tale flessibilità operativa era già stata compensata con la relativa indennità. Ha concluso, quindi la Corte, con valutazione immune da vizi logici, affermando che l’introduzione di un nuovo campo di indagine si traduceva in una inammissibilità soprattutto in quanto l’omessa attività istruttoria censurata derivava dalla originaria prospettazione, tutta documentale, delle difese di parte appellante. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’39 art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 19771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris