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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39312/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56, 624 bis primo comma e 625 n. 2 cod. pen., per avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi, al fine di trarne profitto, di alcuni beni utensili custoditi nel sottotetto della villa di proprietà della persona offesa, nella quale si introduceva manomettendo la serratura del cancello, un lucchetto ed una telecamera di sorveglianza, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà [capo a)]; nonché di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di alcuni beni mobili -strumenti di lavoro, attrezzature edili ed oggetti di mobilio- custoditi all'interno di un cantiere per la costruzione di ua villa bifamiliare, nel quale si introduceva rompendo il lucchetto di ingresso del cantiere e forzando le porte di ingresso delle abitazioni [capo b)].

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi.

3. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Ricorda che con l'atto di appello il ricorrente aveva censurato la decisione con cui il giudice di prima cura aveva denegato la concessione della diminuente, facendo riferimento a tre parametri: l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere; l'avere precedenti penali; l'avere carichi pendenti.

Osserva che la Corte territoriale, senza far luogo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si è limitata a sostenere che la condotta dell'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere non è stata sanzionata dal primo giudice, essendo stata semplicemente considerata come un comportamento dal quale non è possibile trarre elementi positivi di valutazione.

Sottolinea che l'unico precedente penale è un reato militare, risalente nel tempo (essendo stato commesso nel 1998), mentre non sono stati adeguatamente valutati né l'assenza di violazioni della misura cautelare disposta, né la scelta del rito alternativo.

4. Con il secondo motivo lamenta la violazione del disposto dell'art. 529 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale riconosciuto la contestata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., per il reato dr cui al capo b) dell'imputazione, commesso nelle date del 5 e 6 agosto 2017, facendo erroneamente ricorso ad elementi di prova riferibili al capo a), commesso il 20 luglio 2017.

Ed invero, il giudice di seconda cura richiama a fondamento della decisione i filmati della videosorveglianza ed il sopralluogo effettuato in data 20 luglio 2017, benché si tratti di materiale probatorio inerente al primo dei reati contestati.

Osserva che l'esclusione dell'aggravante comporta l'improcedibilità del reato per difetto di querela Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.

2. La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche si è limitata ad osservare che la condotta processuale dell'imputato è risultata neutra ed insuscettibile di valutazione.

In questo senso, per il giudice di seconda cura deve intendersi la valutazione del primo giudice, in ordine al comportamento consistito nell'avvalersi della facoltà di non rispondere, non essendo questo stato negativamente giudicato di per sé, ma solo in quanto significativo dell'assenza di elementi positivi ricavabili dalla scelta processuale, ai fini della concessione della diminuente.

3. Ora, la motivazione della sentenza qui gravata - così come quella di primo grado- si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).

Nessun rilievo possono assumere quali elementi favorevolmente valutabili -e pertanto non necessitano di alcun vaglio- l'assenza di violazioni della misura cautelare disposta e la scelta del rito alternativo.

L'adempimento delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, infatti, non può considerarsi altro che l'esecuzione di un obbligo, la cui violazione implica la rivalutazione dell'adeguatezza della misura, senza che ciò comporti la necessaria valorizzazione del comportamento dovuto.

Va anche ribadito che "In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato. (Sez. 3, Sentenza n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271).

4. Il secondo motivo, invece, va accolto.

5. La censura, invero, coglie nel segno.

Effettivamente le argomentazioni della Corte territoriale non appaiono intellegibili perché il fare riferimento all"annotazione di P.G. del 20 luglio 2017, anziché a quella del 13 agosto 2017, con riferimento al fatto di cui al capo b), relativo ai furti perpetrati il 5 e 6 agosto 2017, impedisce di comprendere su quale assetto probatorio si fondi il giudizio di colpevolezza rispetto ai fatti ivi descritti, posto che l'annotazione del 20 luglio si riferisce al fatto commesso nella stessa data.

Né può ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, non essendo chiarito dalle sentenze di merito se vi siano filmati che riproducono il fatto di cui al capo a).

6. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 21 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2020 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56, 624 bis primo comma e 625 n. 2 cod. pen., per avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco a impossessarsi, al fine di trarne profitto, di alcuni beni utensili custoditi nel sottotetto della villa di proprietà della persona offesa, nella quale si introduceva manomettendo la serratura del cancello, un lucchetto ed una telecamera di sorveglianza, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà [capo a)]; nonché di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di alcuni beni mobili -strumenti di lavoro, attrezzature edili ed oggetti di mobilio- custoditi all'interno di un cantiere per la costruzione di ua villa bifamiliare, nel quale si introduceva rompendo il lucchetto di ingresso del cantiere e forzando le porte di ingresso delle abitazioni [capo b)]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi. 3. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che con l'atto di appello il ricorrente aveva censurato la decisione con cui il giudice di prima cura aveva denegato la concessione della diminuente, facendo riferimento a tre parametri: l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere; l'avere precedenti penali; l'avere carichi pendenti. Osserva che la Corte territoriale, senza far luogo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si è limitata a sostenere che la condotta dell'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere non è stata sanzionata dal primo giudice, essendo stata semplicemente considerata come un comportamento dal quale non è possibile trarre elementi positivi di valutazione. Sottolinea che l'unico precedente penale è un reato militare, risalente nel tempo (essendo stato commesso nel 1998), mentre non sono stati adeguatamente valutati né l'assenza di violazioni della misura cautelare disposta, né la scelta del rito alternativo. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione del disposto dell'art. 529 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale riconosciuto la contestata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., per il reato dr cui al capo b) dell'imputazione, commesso nelle date del 5 e 6 agosto 2017, facendo erroneamente ricorso ad elementi di prova riferibili al capo a), commesso il 20 luglio 2017. Ed invero, il giudice di seconda cura richiama a fondamento della decisione i filmati della videosorveglianza ed il sopralluogo effettuato in data 20 luglio 2017, benché si tratti di materiale probatorio inerente al primo dei reati contestati. Osserva che l'esclusione dell'aggravante comporta l'improcedibilità del reato per difetto di querela Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono. 2. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche si è limitata ad osservare che la condotta processuale dell'imputato è risultata neutra ed insuscettibile di valutazione. In questo senso, per il giudice di seconda cura deve intendersi la valutazione del primo giudice, in ordine al comportamento consistito nell'avvalersi della facoltà di non rispondere, non essendo questo stato negativamente giudicato di per sé, ma solo in quanto significativo dell'assenza di elementi positivi ricavabili dalla scelta processuale, ai fini della concessione della diminuente. 3. Ora, la motivazione della sentenza qui gravata - così come quella di primo grado- si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). Nessun rilievo possono assumere quali elementi favorevolmente valutabili -e pertanto non necessitano di alcun vaglio- l'assenza di violazioni della misura cautelare disposta e la scelta del rito alternativo. L'adempimento delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, infatti, non può considerarsi altro che l'esecuzione di un obbligo, la cui violazione implica la rivalutazione dell'adeguatezza della misura, senza che ciò comporti la necessaria valorizzazione del comportamento dovuto. Va anche ribadito che "In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato. (Sez. 3, Sentenza n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271). 4. Il secondo motivo, invece, va accolto. 5. La censura, invero, coglie nel segno. Effettivamente le argomentazioni della Corte territoriale non appaiono intellegibili perché il fare riferimento all"annotazione di P.G. del 20 luglio 2017, anziché a quella del 13 agosto 2017, con riferimento al fatto di cui al capo b), relativo ai furti perpetrati il 5 e 6 agosto 2017, impedisce di comprendere su quale assetto probatorio si fondi il giudizio di colpevolezza rispetto ai fatti ivi descritti, posto che l'annotazione del 20 luglio si riferisce al fatto commesso nella stessa data. Né può ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, non essendo chiarito dalle sentenze di merito se vi siano filmati che riproducono il fatto di cui al capo a). 6. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 21 ottobre 2