Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09929/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 5936/2023 depositata il 21/10/2023.Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dagli atti di causa risulta che, a mezzo dell’atto impositivo impugnato,[OSCURATO:PERSONA] ha accertato, per l’anno 2014, l’IMU dovuta in relazioneagli immobili di proprietà dell’Ente ecclesiastico siti nel predetto Comuneed ha irrogato sanzione per omessa dichiarazione, pari al cento per centodella maggiore imposta accertata in relazione agli immobili non dichiarati.Tale atto è stato impugnato ed il giudice di prime cure ha accolto il ricorsostante la sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i)del d.lgs. n. 504 del 1992.Il Comune ha impugnato la decisione osservando che l’ente ecclesiasticonon avrebbe fornito la prova, sotto il profilo oggettivo, ossia delle attivitàin concreto svolte nonché in relazione alla categoria catastale attribuitaagli immobili oggetto di causa.Il giudice di merito ha accolto il ricorso del Comune e, per l’effetto, hariformato la decisione di primo grado.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dopo aver ricostruito ipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione tramite i principi e ledecisioni pronunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia,ha respinto il ricorso per non aver l’ente assolto il proprio onereprobatorio.Va premesso che il giudice di merito ha dichiarato assorbite tutte le altrequestioni proposte, ivi incluse, quindi, quelle riproposte dall’Ospizio,vincitore, nelle sue controdeduzioni in appello.L’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In applicazione del principio della ragione più liquida deve trattarsipreviamente il quinto motivo di ricorso.

Con detto strumento impugnatorioNumero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per essere divenuta illegittima la sentenzaimpugnata essendosi formato un giudicato esterno favorevole all’Enteecclesiastico ricorrente.

In particolare, è passata in giudicato la sentenzadi primo grado n. 9326/2022 emessa fra le stesse parti del presentegiudizio in relazione all’avviso di accertamento TASI, anno 2014, aventead oggetto le medesime unità immobiliari qui in discussione.Il motivo è fondato.La problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell'istitutodel giudicato esterno e della conseguente efficacia espansiva trova comepunto di riferimento Cass. Sez.

U, n. 13916/2006: nello specifico, la Corteha affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto inordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto edi diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lecause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum delprimo ... tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche didurata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unicorapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, econseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia deiperiodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesimeparti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in unadecisione della commissione tributaria passata in giudicato».La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si èuniformata alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, riconoscendo che ilprincipio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria,Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, inparticolare, a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridicheo ad altri eventuali elementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo(cfr. Cass. Sez.

T, n. 38950/2021; Cass. Sez.

T, n. 15171 del 2020; Cass.Sez.

T, n. 14509/2016; Cass. Sez.

T, n. 4832/2015).Si è altresì riconosciuto che tale effetto si esplica non solo rispetto agli attiimpositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo,rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventualedecadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivoed estintivo rispetto al diritto al rimborso (Cass. Sez.

T, n. 16684/2022).Nel processo tributario, il giudicato (art. 2909 c.c.) non esauriscenecessariamente i suoi effetti nel solo giudizio in cui si è formato (si vedaCass., Sez.

T, n. 28973/2022): l’accertamento definitivo su un puntofondamentale comune può spiegare efficacia preclusiva in altri giudizi trale stesse parti, anche se relativi a tributi diversi, quando tali tributirisultino fondati sulle medesime circostanze fattuali (es.: qualificazionedell’immobile e della sua destinazione o, come nella specie, lo svolgimentoo meno di attività commerciale).

Ciò è tanto più evidente quando si trattidi presupposti accertati in relazione al medesimo anno d’imposta.Nel caso che ci occupa, la sentenza passata in giudicato della C.T.P. haescluso la debenza della TASI proprio per l’anno 2014, ossia lo stessoanno oggetto del presente giudizio; pertanto, non può che produrre effettoin questo procedimento, avendo accertato che gli immobili non sonodestinati allo svolgimento di attività commerciale ma assistenziali,religiose e ricettive nel rispetto della normativa di riferimento.

Soccorreinoltre l’identità normativa dei presupposti esonerativi dei due tributi Tasi-Imu.In conclusione, il motivo è accolto.2.

Con la prima censura, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sidenuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026c.p.c., nella parte in cui non ha esaminato la doglianza afferente allanullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in giudizio per difetto dimotivazione, avendola dichiarata assorbita.In subordine, con la seconda censura, è denunciata la nullità dellasentenza impugnata nella parte in cui non ha esaminato la doglianzaafferente alla nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in giudizio perdifetto di motivazione, avendola dichiarata assorbita.

La sentenza, in partequa, sarebbe viziata in quanto emessa in violazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546,132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. e 111, sesto comma,Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza impugnatanella parte in cui è stata confermata la legittimità/fondatezza nel meritodella pretesa fiscale con riguardo agli immobili.

La sentenza sarebbeviziata da error in procedendo per violazione dell’art. 115, primo comma,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché per“omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.In subordine, con il quarto motivo di ricorso, è denunciata la nullità dellasentenza impugnata per omessa motivazione, essendo stata confermata lalegittimità/fondatezza nel merito della pretesa fiscale con riguardo agliimmobili, in assenza di una qualsiasi statuizione idonea a far percepire lerationes decidendi che hanno escluso la validità delle prove prodotte.

Lasentenza sarebbe “in parte qua” viziata, in quanto emessa in violazionedegli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att., e 111,sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,c.p.c.Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con la sesta censura si denuncia la nullità della sentenza nella parte in cuiha omesso di pronunciarsi sul motivo, di carattere subordinato, afferentealla illegittimità dell’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione.La sentenza sarebbe in parte qua viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.I Giudici del gravame, nell’accogliere l’appello del Comune, non avrebberofatto il minimo cenno, in nessun punto dell’intero corpo della sentenzaimpugnata, all’esistenza della doglianza in esame, limitandosi a concluderegenericamente che “assorbita ogni altra questione, l’appello deve essereaccolto con riforma della sentenza impugnata”.In subordine, con la settima censura si denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione, in relazione al motivo relativo allaillegittimità dell’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione, inassenza di una qualsiasi statuizione idonea a far percepire le rationesdecidendi del suo assorbimento/implicito rigetto.

La sentenza sarebbeviziata in quanto emessa in violazione degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. e 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

In subordine si protestal’illegittimità della sanzione irrogata per omessa dichiarazione perché lastessa non è stata correttamente individuata.I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del quinto motivo diricorso.In conclusione, deve accogliersi il quinto motivo, assorbiti i restanti,per l’effetto la decisione deve essere cassata e, non essendovi ulterioriaccertamenti da effettuare, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell’originario ricorso dell’Istituto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il quinto motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisioneimpugnata e, decidendo del merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.000,00 per il primo grado di giudizio; euro 6.000,00 per ilgrado di appello; euro 7.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre euro200,00 per esborsi, oneri e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 5936/2023 depositata il 21/10/2023.Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa risulta che, a mezzo dell’atto impositivo impugnato,[OSCURATO:PERSONA] ha accertato, per l’anno 2014, l’IMU dovuta in relazioneagli immobili di proprietà dell’Ente ecclesiastico siti nel predetto Comuneed ha irrogato sanzione per omessa dichiarazione, pari al cento per centodella maggiore imposta accertata in relazione agli immobili non dichiarati.Tale atto è stato impugnato ed il giudice di prime cure ha accolto il ricorsostante la sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i)del d.lgs. n. 504 del 1992.Il Comune ha impugnato la decisione osservando che l’ente ecclesiasticonon avrebbe fornito la prova, sotto il profilo oggettivo, ossia delle attivitàin concreto svolte nonché in relazione alla categoria catastale attribuitaagli immobili oggetto di causa.Il giudice di merito ha accolto il ricorso del Comune e, per l’effetto, hariformato la decisione di primo grado.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dopo aver ricostruito ipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione tramite i principi e ledecisioni pronunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia,ha respinto il ricorso per non aver l’ente assolto il proprio onereprobatorio.Va premesso che il giudice di merito ha dichiarato assorbite tutte le altrequestioni proposte, ivi incluse, quindi, quelle riproposte dall’Ospizio,vincitore, nelle sue controdeduzioni in appello.L’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. In applicazione del principio della ragione più liquida deve trattarsipreviamente il quinto motivo di ricorso. Con detto strumento impugnatorioNumero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per essere divenuta illegittima la sentenzaimpugnata essendosi formato un giudicato esterno favorevole all’Enteecclesiastico ricorrente. In particolare, è passata in giudicato la sentenzadi primo grado n. 9326/2022 emessa fra le stesse parti del presentegiudizio in relazione all’avviso di accertamento TASI, anno 2014, aventead oggetto le medesime unità immobiliari qui in discussione.Il motivo è fondato.La problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell'istitutodel giudicato esterno e della conseguente efficacia espansiva trova comepunto di riferimento Cass. Sez. U, n. 13916/2006: nello specifico, la Corteha affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto inordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto edi diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lecause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum delprimo ... tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche didurata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato è un unicorapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, econseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia deiperiodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesimeparti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in unadecisione della commissione tributaria passata in giudicato».La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si èuniformata alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite, riconoscendo che ilprincipio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria,Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, inparticolare, a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridicheo ad altri eventuali elementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo(cfr. Cass. Sez. T, n. 38950/2021; Cass. Sez. T, n. 15171 del 2020; Cass.Sez. T, n. 14509/2016; Cass. Sez. T, n. 4832/2015).Si è altresì riconosciuto che tale effetto si esplica non solo rispetto agli attiimpositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo,rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventualedecadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivoed estintivo rispetto al diritto al rimborso (Cass. Sez. T, n. 16684/2022).Nel processo tributario, il giudicato (art. 2909 c.c.) non esauriscenecessariamente i suoi effetti nel solo giudizio in cui si è formato (si vedaCass., Sez. T, n. 28973/2022): l’accertamento definitivo su un puntofondamentale comune può spiegare efficacia preclusiva in altri giudizi trale stesse parti, anche se relativi a tributi diversi, quando tali tributirisultino fondati sulle medesime circostanze fattuali (es.: qualificazionedell’immobile e della sua destinazione o, come nella specie, lo svolgimentoo meno di attività commerciale). Ciò è tanto più evidente quando si trattidi presupposti accertati in relazione al medesimo anno d’imposta.Nel caso che ci occupa, la sentenza passata in giudicato della C.T.P. haescluso la debenza della TASI proprio per l’anno 2014, ossia lo stessoanno oggetto del presente giudizio; pertanto, non può che produrre effettoin questo procedimento, avendo accertato che gli immobili non sonodestinati allo svolgimento di attività commerciale ma assistenziali,religiose e ricettive nel rispetto della normativa di riferimento. Soccorreinoltre l’identità normativa dei presupposti esonerativi dei due tributi Tasi-Imu.In conclusione, il motivo è accolto.2. Con la prima censura, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sidenuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026c.p.c., nella parte in cui non ha esaminato la doglianza afferente allanullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in giudizio per difetto dimotivazione, avendola dichiarata assorbita.In subordine, con la seconda censura, è denunciata la nullità dellasentenza impugnata nella parte in cui non ha esaminato la doglianzaafferente alla nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento in giudizio perdifetto di motivazione, avendola dichiarata assorbita. La sentenza, in partequa, sarebbe viziata in quanto emessa in violazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546,132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. e 111, sesto comma,Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza impugnatanella parte in cui è stata confermata la legittimità/fondatezza nel meritodella pretesa fiscale con riguardo agli immobili. La sentenza sarebbeviziata da error in procedendo per violazione dell’art. 115, primo comma,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché per“omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.In subordine, con il quarto motivo di ricorso, è denunciata la nullità dellasentenza impugnata per omessa motivazione, essendo stata confermata lalegittimità/fondatezza nel merito della pretesa fiscale con riguardo agliimmobili, in assenza di una qualsiasi statuizione idonea a far percepire lerationes decidendi che hanno escluso la validità delle prove prodotte. Lasentenza sarebbe “in parte qua” viziata, in quanto emessa in violazionedegli artt. 1, secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n.546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att., e 111,sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,c.p.c.Numero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con la sesta censura si denuncia la nullità della sentenza nella parte in cuiha omesso di pronunciarsi sul motivo, di carattere subordinato, afferentealla illegittimità dell’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione.La sentenza sarebbe in parte qua viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.I Giudici del gravame, nell’accogliere l’appello del Comune, non avrebberofatto il minimo cenno, in nessun punto dell’intero corpo della sentenzaimpugnata, all’esistenza della doglianza in esame, limitandosi a concluderegenericamente che “assorbita ogni altra questione, l’appello deve essereaccolto con riforma della sentenza impugnata”.In subordine, con la settima censura si denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione, in relazione al motivo relativo allaillegittimità dell’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione, inassenza di una qualsiasi statuizione idonea a far percepire le rationesdecidendi del suo assorbimento/implicito rigetto. La sentenza sarebbeviziata in quanto emessa in violazione degli artt. 1, secondo comma, e 36,secondo comma, n. 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. e 111, sesto comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. In subordine si protestal’illegittimità della sanzione irrogata per omessa dichiarazione perché lastessa non è stata correttamente individuata.I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del quinto motivo diricorso.In conclusione, deve accogliersi il quinto motivo, assorbiti i restanti,per l’effetto la decisione deve essere cassata e, non essendovi ulterioriaccertamenti da effettuare, la causa può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell’originario ricorso dell’Istituto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MNumero registro generale 10245/2024Numero sezionale 2715/2026Numero di raccolta generale 9929/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il quinto motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisioneimpugnata e, decidendo del merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.000,00 per il primo grado di giudizio; euro 6.000,00 per ilgrado di appello; euro 7.000,00 per il giudizio di cassazione, oltre euro200,00 per esborsi, oneri e accessori di legge.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris