CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40841/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di applicazione di misure alternative proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nel non tenere in considerazione l'istanza di legittimo impedimento, corredata da certificato medico, presentata dal difensore del Rusu poiché, in udienza, la difesa avrebbe dovuto depositare rilevante documentazione nell'interesse del condannato. Si richiede pertanto, previa restituzione nel termine di impugnazione, l'annullamento dell'ordinanza predetta. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza di restituzione nel termine per impugnare il suddetto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma è inammissibile, perché non è stato dedotta alcuna ragione giustificativa della richiesta. È quindi preclusa qualsiasi valutazione dell'impugnazione proposta avverso il menzionato provvedimento, perché essa risulta depositata oltre il termine stabilito dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel terminepe I (Vi p'-43, t•I , Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]